T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1439 lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore straniero per insufficienza di reddito.

Nei due motivi di ricorso denunciava la violazione dell’art. 22 D.lgs. 286\98, dell’art. 3 L. 241\90 e dell’art. 30 bis DPR 394\99 nonché l’eccesso di potere sotto diversi profili.

In sostanza la decisione prefettizia aveva recepito il parere della Direzione provinciale del Lavoro senza neanche riportarne il contenuto e non consentendo così di poter interloquire sul punto oltretutto in mancanza di soglie normativamente fissate per valutare la sufficienza del reddito del richiedente per poter assumere il lavoratore extracomunitario.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27.8.2008 la domanda di sospensiva veniva accolta.

Nel merito il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione.

Non risulta da nessun atto prodotto quale sia il reddito del ricorrente e pertanto manca ogni riferimento per valutare la congruità del giudizio della Direzione Provinciale del Lavoro anche in relazione ai parametri fissati con le circolari del Ministero del Lavoro.

Appare pertanto necessario che la prefettura di Lodi proceda al riesame dell’istanza onde verificare in modo esplicito se il reddito del richiedente sia sufficiente per pagare lo stipendio dovuto alla collaboratrice domestica o se vi siano altri soggetti che siano impegnati a farsi carico di detto onere.

Le spese del giudizio possono essere compensate tranne per quanto riguarda il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese del giudizio compensate tranne quanto al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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