Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 07-06-2011, n. 22700 esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza del 9 aprile 2010 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena avanzata da C.R., detenuto presso la casa circondariale di Rebibbia in esecuzione della pena dell’ergastolo determinata con provvedimento di cumulo emesso dal procuratore della Repubblica di Torino il 22.7.1998. Osservava il tribunale che il C. ha formulato istanza di differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute in quanto affetto da ipertensione arteriosa e coxartrosi post traumatica dell’anca destra, con paralisi dello SPE, e difficoltà di deambulazione per i lunghi spostamenti.

Rilevava quindi che la prima patologia è a carattere cronico e viene efficacemente trattata con ricorso a terapia farmacologica; riguardo alla patologia ortopedica è stato invece richiesto il ricovero in una idonea struttura sanitaria per l’esecuzione di d’intervento chirurgico di artroprotesi. Riteneva quindi che l’attuale stato di parziale invalidità derivante dalla coxartrosi, comportante saltuariamente all’utilizzo della carrozzella e l’ausilio di un piantone, non integra il presupposto di incompatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo ordinario, infatti il quadro clinico complessivo non è grave e, in ipotesi di aggravamento delle difficoltà di deambulazione, l’istante potrebbe, comunque, essere trasferito in un istituto per i minorati fisici.

2.- Propone ricorso per cassazione il difensore di C. R. avvocato Riccardo Armati deducendo: 1) violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 2, per nullità contraddittorietà, apparenze d’insufficienza della motivazione; 2) violazione della L. n. 354 del 1975, art. 43 ter, comma 1 ter, in riferimento all’art. 147 c.p..

Assume il ricorrente che l’ordinanza impugnata è contraddittoria, oltre ad essere stringatamente motivata, perchè definisce non grave il quadro clinico del richiedente e, subito dopo, segnala l’urgenza del ricovero del richiedente medesimo, ammettendone quindi, implicitamente, la gravità. Non considera il tribunale, nell’affermare che il differimento non migliorerebbe la condizione di salute del C., che questi domanda la detenzione domiciliare e non la liberazione, che il suo rientro in famiglia in regime di arresti domiciliari, consentirebbe allo stesso di curarsi in un ambiente più idoneo e di accedere ai liberi trattamenti sanitari presso una struttura ospedaliera di sua scelta quale, quella di (OMISSIS) indicata in istanza. Lamenta, inoltre, il ricorrente la violazione della L. n. 354 del 1975, art. 43 ter, comma 1 ter, in relazione all’art. 147 c.p.; evidenzia che le relazioni sanitarie in atti dichiarano che il quadro clinico in relazione alla coxartrosi è grave e ne segnalano l’urgenza del ricovero e l’intervento di artroprotesi. L’ipertensione arteriosa dalla quale è affetto il C. è malattia che può provocare la morte qualora la cura della stessa non sia effettuata in ambiente idoneo, secondo precise prescrizioni e non sono solo quelle farmacologiche. La grave patologia artrosica post traumatica dell’anca destra, per la quale il C. fu dichiarato invalido civile nel 1982, si aggrava col passare degli anni tanto che lo stesso tribunale arriva segnalare l’urgenza del suo ricovero e l’intervento chirurgico di artroprotesi.

La violazione dell’art. 47 ter, comma 1 ter, O.p. è poi palese posto che il tribunale.

3.- Il Procuratore Generale presso questa corte Dr. Giovanni Galati, con atto depositato il 28 luglio 2010, chiede che la corte rigetti il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in quanto il tribunale ha motivato esaurientemente sulla non incompatibilità delle patologie del C. con la detenzione in carcere.
Motivi della decisione

1.- Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Roma, per quanto richiesto dall’istante in tal senso, ha omesso di pronunciarsi sulla concessione della detenzione domiciliare prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, comma 1 ter, art. 47 ter, si è, infatti, limitato a valutare l’insussistenza delle condizioni per il differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 c.p., e in relazione a tale aspetto la motivazione è adeguata.

2.- Rileva il collegio che, per quanto i presupposti per la concessione del differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 c.p. coincidano sostanzialmente e per espressa disposizione di legge, con quelli stabiliti per la l’applicazione della detenzione domiciliare prevista dal comma 1 ter dell’art. 47 ter O.P. che recita. "Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione penale ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p., il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un temine di durata di tale applicazione….", i due istituti differiscono, comunque, per quel che riguarda la portata in termini di effettività dell’espiazione e di realizzazione della finalità rieducativa della pena.

In primo luogo con la detenzione domiciliare di cui trattasi prosegue l’esecuzione della pena e, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 47 ter Op., disposizione comune a tutte le tipologie di detenzione domiciliare contemplate nella norma dell’art. 47 ter, il servizio sociale deve attuare interventi di supporto secondo le indicazioni del tribunale di sorveglianza. Dunque a differenza di quel che accade in ipotesi di semplice differimento, in cui per il condannato si verifica una interruzione sia della espiazione che del conseguente, contemporaneo, percorso di recupero educativo, durante la detenzione domiciliare tale percorso prosegue, pur in situazione che consente al condannato di vedere assicurata la possibilità di vivere dignitosamente nell’ambito familiare, ovvero in un diverso contesto comunque adeguato, e di provvedere nel modo più ampio alla cura della sua salute.

In sostanza la detenzione c.d. umanitaria attua un bilanciamento tra le condizioni soggettive del condannato e le finalità della pena, lasciando al giudice di valutare nel caso concreto la scelta tra la sospensione della esecuzione della pena detentiva e la applicazione della misura alternativa in esame (Sez. 1, Sent.28.1.2000, n. 656, Rv. 215494).

Proprio per tale sua caratteristica è rimessa alla discrezionalità del giudice di sorveglianza la scelta di applicazione di tale misura in alternativa al differimento della esecuzione della pena, discrezionalità che comporta, in caso in cui sia domandata in via principale la concessione della detenzione domiciliare, che il giudice debba prendere in esame e valutare, oltre alla gravità delle condizioni di salute del condannato, anche la portata in termini di valenza, quanto a recupero educativo, che la detenzione domiciliare potrebbe svolgere, comunque, nei confronti di un soggetto per il quale la condizione di grave infermità rende maggiormente afflittiva, quando non del tutto contraria al senso di umanità, la espiazione in ambito carcerario.

3.- Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Roma ha del tutto omesso di valutare la domanda principale dell’istante, che era volta al conseguimento della detenzione domiciliare in luogo del differimento dell’esecuzione, con ciò non solo ha violato il principio della domanda ma ha, altresì, eluso ogni valutazione circa la possibile, eventuale, efficacia, anche in termini di recupero educativo, della specifica misura, commisurandola alla situazione soggettiva del detenuto, alla sua specifica posizione giuridica ed alla pericolosità sociale del medesimo.

Per le ragioni sopra esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma, limitatamente al rigetto della detenzione domiciliare.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente all’omessa pronuncia sulla detenzione domiciliare e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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