Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 20857

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.A. ha proposto ricorso avverso il decreto il 29 gennaio 2009 con il quale la corte d’appello di Bari, accogliendo la domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001 ha condannato il Ministero dell’Economia al pagamento di un’equa riparazione, con integrale compensazione delle spese del giudizio in considerazione della mancata contestazione sostanziale da parte dell’amministrazione convenuta. Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso, con il quale si censura la compensazione delle spese sia perchè l’amministrazione avrebbe effettivamente contestato la fondatezza della domanda, sia perchè comunque l’amministrazione stessa è rimasta soccombente, è inammissibile.

Il vizio denunciato come violazione dell’art. 115 c.p.c. e difetto di motivazione in realtà è diretto a constare un accertamento di fatto e la conseguente valutazione della corte territoriale al di fuori di un effettivo vizio processuale che consenta a questa Corte una rilettura degli atti. Peraltro il ricorso non contiene la trascrizione del contenuto dell’atto con il quale l’amministrazione avrebbe contestato la pretesa e, comunque, non soddisfa il requisito dell’autosufficienza.

Nulla sulle spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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