T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1437

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe per mancanza di una valida attività lavorativa.

Nell’unico motivo di ricorso denuncia la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98.

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso..

Alla camera di consiglio in data 8.7.2008 veniva accolta la richiesta di sospensiva del provvedimento.

Successivamente la Questura rivalutava la situazione della ricorrente e però non modifica il tipo di provvedimento che non è stato ancora notificato all’interessata per la sua irreperibilità.

La sopravvenienza di un nuovo provvedimento fa venir meno l’interesse alla pronuncia sul diniego impugnato poiché il suo annullamento sarebbe privo di conseguenze favorevoli per la ricorrente che dovrà impugnare il nuovo diniego non appena riceverà la notifica.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese possono essere compensate alla luce della pronuncia in rito.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *