Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 20856 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.S. ha proposto ricorso avverso il decreto del 28 gennaio 2009 con il quale la corte d’appello di Bari, accogliendo la domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001, ha condannato il Ministero dell’Economia al pagamento di un’equa riparazione, con integrale compensazione delle spese del giudizio in considerazione della mancata contestazione sostanziale da parte dell’amministrazione convenuta. Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso, con il quale si censura la compensazione delle spese sia perchè l’amministrazione avrebbe effettivamente contestato la fondatezza della domanda, sia perchè comunque l’amministrazione stessa è rimasta soccombente, è fondato. Questa Corte ha costantemente affermato che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale.

Nella specie, il riferimento alla "sostanziale" mancata contestazione della pretesa non appare sufficiente a sorreggere la decisione perchè, come è stato già più volte affermato (ex multis v. cassa.

N. 27728/2009, 1101/2010), "nulla impedisce alla pubblica amministrazione di predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a cagione dell’eccessiva durata di un giudizio in cui sia stato coinvolto" ed è "pur sempre da una colpa organizzativa dell’amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice, "al fine di conseguire l’indennizzo spettategli per l’eccessiva durata del processo, indipendentemente dal fatto che l’amministrazione convenuta scelga poi di costituirsi o meno nel giudizio di equa riparazione che ne consegue" (così cass. n. 27728/2009 cit.). Non essendo necessario svolgere ulteriori accertamenti di fatto può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., liquidando le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione come in dispositivo.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito, nella misura di Euro 806,00 (Euro 445 per onorari, Euro 311 per diritti) e di quelle del giudizio di cassazione che liquida in Euro 595,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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