Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 07-06-2011, n. 22699 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 16 febbraio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Messina dichiarava l’inammissibilità delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da M.G..

Rilevava il tribunale che il M. era stato condannato per reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, circostanza assolutamente ostativa ai sensi dell’art. 4 bis O.P. alla concessione dei benefici richiesti. Osservava, poi, che dall’esame della documentazione in atti non appariva alcun elemento da cui emergesse che egli avesse prestato collaborazione ai sensi dell’art. 58 ter O.P., anzi vi era la prova che nessuna collaborazione era stata prestata, al punto che il soggetto era stata comminata una pena aumentata in conseguenza dell’applicazione dell’aggravante citata, mentre non era stata applicata la circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8. 2.- Propone ricorso per Cassazione il difensore di M. G., avvocato Roberto Materia, adducendo l’abnormità del provvedimento; violazione della L. n. 354 del 1975, e in particolare della citata Legge, artt. 4 bis, 47, 47 ter, 58 ter, nonchè degli artt. 656 e 665 c.p.p. e segg., degli artt. 629 e 56 c.p.; mancata acquisizione della sentenza di condanna del Tribunale di Messina quale prova decisiva ai fini della valutazione; carenza di motivazione sul punto relativo al mancato vaglio da parte del collegio giudicante dell’ipotesi della cosiddetta collaborazioni impossibile o irrilevante e della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 bis, commi 1 bis e 1 ter O.P..

3.- Il Procuratore Generale presso la Corte Dott. Galati Giovanni, con atto depositato il 28 luglio 2010, chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

1.- Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile l’istanza di misura alternativa presentata dal ricorrente sul rilievo che la condanna in esecuzione era stata pronunciata per reati aggravati ai sensi della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7 e che dalla documentazione in atti non risultava che egli avesse prestato la collaborazione attiva prevista dall’art. 58 ter O.P.; traendo la prova della mancata collaborazione dall’applicazione dell’aggravante sopradetta e dalla non applicazione dell’attenuante prevista alla L. n. 203 del 1991, art. 8. 2.- La suddetta motivazione appare apodittica, essa infatti non da conto alcuno del contenuto dispositivo del comma 1 bis dell’art. 4 bis O.P. il quale prevede che, anche in relazione alle pene conseguenti a condanna per delitti contemplati nel novero di cui al comma 1 della stessa norma , i benefici penitenziari possano essere concessi, purchè siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nei casi in cui sussistano le fattispecie della collaborazione impossibile, inesigibile ovvero oggettivamente irrilevante. Si tratta di ipotesi, peraltro introdotte nella legge a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995 , che possono e devono essere verificate attraverso il riscontro con i contenuti della sentenza di condanna; ne consegue che, qualora la sentenza non sia stata esaminata, ovvero del vaglio del suo contenuto non vi sia menzione nel provvedimento che dichiara l’inammissibilità delle istanze di misura alternativa proposte dal condannato – per uno dei reati c.d. ostativi contemplarti nel comma 1 dell’art. 4 bis O.P.- il provvedimento stesso è privo dei requisiti di completezza ed adeguata motivazione, oltre che viziato in relazione all’osservanza della norma di cui all’art. 4 bis O.P..

3.- E’ pur vero che diverse pronunce di questa Corte hanno affermato che sussiste, al fine del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici penitenziari stabilite dal combinato disposto della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4 bis e 58 ter e 2 della L. 12 luglio 1991, n. 203, un dovere di allegazione da parte del richiedente il quale deve prospettare, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l’impossibilità o l’irrilevanza della sua collaborazione (ex plurimis, da ultimo, Sez. 1, sent.

24.2.2010, n. 10427, Rv. 246397; e tra le prime Sez. 1, sent.

19.5.1997, n. 3479, Rv. 207851), ma nei diversi casi esaminati, oggetto delle richiamate decisioni di legittimità, il provvedimento della magistratura di sorveglianza dava, comunque, conto dell’avvenuto esame del contenuto della sentenza di condanna. Per le ragioni sopra esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Messina.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Messina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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