T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1436

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe per mancanza di una valida attività lavorativa.

Nei tre motivi di ricorso denuncia:

a) la violazione degli artt. 7 e 8 L. 241\90 oltre al difetto di istruttoria;

b) la violazione degli artt. 4, 5 e 22 T.U. Imm.;

c) la violazione dell’art. 31 T.U. Imm.;

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso..

Alla camera di consiglio in data 8.7.2008 veniva accolta la richiesta di sospensiva del provvedimento.

Successivamente la Questura rivalutava la situazione della ricorrente e però non modifica il tipo di provvedimento.

La sopravvenienza di un nuovo provvedimento, che non risulta impugnato, fa venir meno l’interesse alla pronuncia sul diniego impugnato poiché il suo annullamento sarebbe privo di conseguenze favorevoli per la ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese possono essere compensate alla luce della pronuncia in rito.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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