Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 07-06-2011, n. 22698 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 17 novembre 2009 il Tribunale di Tortona, in composizione monocratica, non convalidava l’arresto di L. D. perchè riteneva che non si versasse in ipotesi di arresto obbligatorio ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quinquies. Osservava, infatti, che dagli atti emergeva che l’arrestato era titolare di permesso di soggiorno scaduto in data 21.3.2008, in conseguenza, la fattispecie doveva essere ricompresa, nell’ipotesi disciplinata dal secondo periodo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per la quale non è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Riteneva, altresì, che non si versasse neppure in ipotesi di arresto facoltativo in quanto per l’ipotesi di reato prevista dall’art. 14, comma 5 ter, parte seconda, la pena edittale della reclusione da sei mesi ad un anno è inferiore ai limiti di cui all’art. 381 c.p.p..

2.- Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tortona, lamentando violazione di legge consistita nell’erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, prima parte. Sostiene il PM ricorrente che essendo l’imputato titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale scaduto il 21/3/2008, egli era titolato a rimanere sul territorio nazionale solo fino a quella data. Poichè si tratta di permesso limitato nel tempo e non rinnovabile, il titolo di legittimità doveva ritenersi perento per il semplice decorso del termine e ,quindi, revocato di fatto senza la necessità di provvedimenti formali di revoca, ex mine, al momento della scadenza del termine stesso. Con la conseguenza che, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza, si è verificato uno dei presupposti che legittimano l’arresto in flagranza dell’extracomunitario dotato di permesso di soggiorno da considerarsi revocato. Non è pertinente, per converso, il mancato richiamo nel provvedimento di espulsione alla procedura prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5, non applicabile proprio perchè il permesso di soggiorno del prevenuto non è rinnovabile.

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte Dott. D’Ambrosio Vito, con atto depositato il 28 luglio 2010, chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato 1.- Il Tribunale monocratico di Tortona ha fatto invero corretta applicazione del principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte in fattispecie simili, secondo cui la norma di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, prima parte, deve essere interpretata secondo il principio di stretta legalità, pena un inammissibile applicazione analogica, contro l’imputato, di una fattispecie incriminatrice ( Cass. Sez. 1, Sent. 11.5.2006, n. 31426;

Rv.234885; Cass. Sez. 1, Sent. 18.12.2007, n. 1479, Rv. 238818; Cass. Sez. 1, Sent. 19.2.2008, n. 10244 , Rv. 239563; Cass. Sez. 1, Sent.

16.3.2010, n. 16437, Rv. 247231).

2.- Ed invero il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, come vigente a seguito delle modificazioni introdotte con la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. m), punisce la permanenza abusiva nello Stato dopo l’ingiunzione di allontanarsene: 1) con la pena della reclusione da uno a quattro anni, quando l’espulsione è disposta per ingresso illegale dello straniero nello Stato ai sensi del D.L.vo n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) e c), per omessa richiesta di permesso di soggiorno, per omessa dichiarazione della propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto, per intervenuta revoca o annullamento del permesso di soggiorno; 2) con la pena della reclusione da sei mesi ad un anno, quando l’espulsione consegue alla mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno entro sessanta giorni dalla scadenza, se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, se lo straniero si è trattenuto nel territorio nazionale in violazione della L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 3.

Ne consegue, posto che nessuna eccezione è prevista nella seconda parte della norma incriminatrice, che l’ipotesi di permanenza nel territorio dello Stato dopo espulsione disposta per omessa richiesta di rinnovo del permesso, anche se trattasi di permesso di soggiorno a termine in quanto concesso per lavoro subordinato stagionale, integra la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 14, comma 5 ter, parte seconda, e non, invece, il delitto più gravemente sanzionato di cui alla parte prima del comma 5 ter della stessa disposizione di legge.

4.- La fattispecie in esame, nella quale l’imputato L.D. si è trattenuto nel territorio dello stato, dopo espulsione disposta per intervenuta scadenza del permesso di soggiorno, specificamente contemplata nella parte seconda del D.Lgs. n. 386 del 2009, art. 14, comma 5 ter, impedisce di equiparare la sua situazione di straniero che non ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno a quella di colui al quale, invece, il titolo di soggiorno è stato revocato o annullato, espressamente prevista e sanzionata nella parte prima del comma 5 ter.

Correttamente, pertanto, il giudice della convalida ha qualificato la condotta dell’imputato inquadrandola nell’ipotesi delittuosa più lieve prevista dalla norma incriminatrice, altrettanto correttamente, in conseguenza, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la convalida del suo arresto: perchè non previsto per la specifica ipotesi di reato e per non essere applicabile la disciplina generale dettata dall’art. 381 c.p.p. in materia, dato che la pena editale è inferiore a quella prevista in tale articolo perchè la polizia giudiziaria possa procedere ad arresto facoltativo. Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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