T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1435

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il decreto con cui era stato annullato il permesso di soggiorno rilasciato in data 26.10.2003 e considerati caducati tutti i rinnovi dello stesso rilasciati nel 2004 e 2005 con conseguente rigetto dell’ultima istanza di rinnovo presentata nel 2007.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22.7.2008 veniva accolta la domanda di sospensione dell’atto dal momento che successivamente al 2004 erano stati instaurati rapporti di lavoro con soggetti diversi da quello indagato per false dichiarazioni e che pertanto non si era tenuto conto nel provvedimento dei fatti sopravvenuti.

La Questura di Milano comunicava successivamente di aver riesaminato la posizione del ricorrente alla luce dell’ordinanza cautelare concedendo il rinnovo del permesso di soggiorno e superando così l’atto impugnato.

Si è determinata pertanto la cessazione della materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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