Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 07-06-2011, n. 22697 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 11.2.2010 il Tribunale di Milano – Sezione 3 Penale, in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, decideva la richiesta proposta da M.F. di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati per i quali aveva riportato condanna in forza delle seguenti sentenze: 1) Corte di Appello di Milano del 19.2.2006, irrevocabile il 22.3.2007;

2) Tribunale di Milano del 17.2.1999, irrevocabile il 17.3.1999; 3) Tribunale di Milano del 19.6.2000, irrevocabile il 2.7.2000; 4) Tribunale di Milano del 11.1.2006, irrevocabile il 30.05.2006; 5) Tribunale di Vigevano del 11.2.2006, irrevocabile il 8.1.2009; 6) GIP del tribunale di Milano 14.6.2006, irrevocabile il 6.6.2007; 7) Tribunale di Milano 1.7.2008, irrevocabile il 23.6.2009. Il giudice dell’esecuzione accoglieva la richiesta in relazione alle sentenze sub 1) e 2) rilevando che i reati per i quali esse erano state pronunciate si appalesavano avvinti da un unitario disegno criminoso, in ragione della loro analoga natura e della stretta contiguità temporale. Ad identica decisione perveniva con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub 5) e 6), per i quali, pur trattandosi di diversi titoli di reato, la vicinanza temporale e la circostanza che avessero ad oggetto autovetture di non modesto valore economico, consentiva di desumere la loro commissione come avvenuta in esecuzione di un unico disegno criminoso.

2.- Propone ricorso per Cassazione il difensore di M.F. adducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge, art. 606 c.p.p., lett. b), Lamenta che il giudice dell’esecuzione sia incorso nel vizio denunciato per avere omesso qualsivoglia considerazione ed argomentazione riguardo alla dedotta tossicodipendenza del ricorrente, con evidente violazione dell’art. 671 c.p.p. come novellato dalla L. n. 49 del 2006. 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della motivazione, art. 606 c.p.p., lett. e).

Assume il ricorrente che il giudice dell’esecuzione ritiene di ravvisare l’unicità del disegno criminoso tra i reati di cui alle sentenze di cui ai punti 1) e 2), 5) e 6) e di escluderlo, invece, con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub 3), 4) e7) con argomentazione contraddittoria, particolarmente per quel che riguarda i titoli di reato. Infatti i reati per i quali il M. ha riportato condanna e per i quali non è stata ritenuta la continuazione, sono reati contro il patrimonio: una rapina nel caso sub 3), furto nel caso sub 4), così come di furti si tratta per le condanne sub. 1), 2) e 6), nel caso sub 7) si tratta di ricettazione, proprio come nel caso di cui al n. 5), considerato unito dal vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza sub. 6).

1.3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte Dott. Gabriele Mazzotta, con atto depositato il 18.10.2010, ha chiesto che il provvedimento sia annullato poichè sulla tossicodipendenza del richiedente, rilevante ai sensi dell’art. 671 c.p.p., il provvedimento impugnato ha omesso di esplicitare qualsiasi tipo di argomentazione.
Motivi della decisione

2.1- Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo.

Secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, 12.5.2006, n. 35797) la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo, almeno a grandi linee, nella loro specificità, situazione che va tenuta distinta dalla mera inclinazione, da parte del reo medesimo, a reiterare nel tempo reati della stessa specie anche quando tale propensione alla reiterazione sia dovuta ad una scelta di vita deviante.

Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso devono essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le circostanze di tempo e di luogo. Qualora sussista anche solo taluno di detti indici il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni. Quando poi sia allegato, come nel caso di specie, lo stato di tossicodipendenza dell’istante, dato il tenore della novella introdotta nell’art. 671 c.p.p., comma 1 per effetto della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 vicies, anche tale condizione deve entrare a far parte del percorso di raffronto sopra detto al fine di valutare, sulla base degli elementi concreti ricavabili dal contenuto delle decisioni esaminate, se tale ulteriore elemento possa contribuire o meno ad individuare la esistenza di un programma delineato ab inizio – sia pure a grandi linee – nella mente del soggetto (Cass. Sez. 1, 12.5.2006, n. 35797; Cass. Sez. 1, 7.11.2006, n. 39704; Cass. Sez. 1, 14.2.2007 n 7190; Cass. Sez. 2, 6.11.2007, n. 41214; Cass. Sez. 4, 8.7.2008 n. 33011; Cass. Sez. 1, 29.5.2009, n. 30310).

Nel caso di specie l’omessa valutazione dello specifico elemento costituito dalla dedotta condizione di tossicodipendenza, anche solo per escludere che esso abbia costituito un quid pluris, rispetto alla sommatoria di tutti gli altri elementi analizzati, idoneo a configurare quella unitarietà di intenti preesistente alla commissione dei diversi reati, costituisce specifica violazione, tale da determinare l’annullamento dell’ordinanza gravata.

2.2.- Quanto al secondo motivo di gravame, esso è assorbito nella decisione riguardante il primo , infatti, il giudice dell’esecuzione dovrà provvedere ad una nuova valutazione di tutti gli elementi , anche già esaminati, che dovranno essere rivisitati in relazione al dato non considerato della dedotta condizione di tossicodipendenza ed alcoldipendenza del ricorrente.

2.3- In conseguenza l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio, con riferimento alla omessa valutazione della condizione di tossicodipendenza ed alcoldipendenza del ricorrente, affinchè il giudice dell’esecuzione, previo esame di tale circostanza in correlazione agli altri dati risultanti dal decisum delle sentenze di condanna, accerti se la medesima sussiste e quale sia la sua rilevanza ai fini della possibile configurabilità dell’unicità del disegno criminoso, assuntamente sotteso alla commissione delle diverse azioni delittuose per le quali sono state pronunciate le sentenze di condanna cui l’istanza si riferisce.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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