T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1430

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 31 marzo 2011 e depositato il 18 aprile successivo, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 4465/09 del 27 luglio 2009 del T.A.R. Lombardia, Milano, IV Sezione, divenuta definitiva il 27 dicembre 2009, pronunciata sui ricorsi proposti dalla stessa ricorrente R.G. n. 3940/2001 e n. 2307/2002, come da certificato di non proposto appello, rilasciato dal Consiglio di Stato in data 6 dicembre 2010.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e la U. s.r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in data 6 giugno 2011, la parte ricorrente, preso atto dei provvedimenti adottati dal Comune al fine di ottemperare alla sentenza di questa Sezione, ha comunicato di voler rinunciare al ricorso.

Alla camera di consiglio del 7 giungo 2011, dopo che la parte ricorrente ha ribadito l’intenzione di rinunciare al ricorso e ha ottenuto l’adesione delle altre parti costituite in ordine alla compensazione delle spese di giudizio, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Considerato che, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., in qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso, in seguito alla dichiarazione effettuata oralmente in udienza dalla parte ricorrente – preceduta dall’atto di rinuncia depositato in giudizio in data 6 giugno 2011, che tuttavia non appare rituale, atteso che non risulta notificato alle controparti – al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia al ricorso.

2. Le spese, in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti costituite, possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) dà atto della rinuncia al ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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