Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-01-2011) 07-06-2011, n. 22494

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza 27/2/2009, confermava – tra l’altro – la decisione 6/6/2006 del Tribunale di Messina, nella parte in cui aveva dichiarato G.U. colpevole del reato di cui all’art. 314 cod. pen. (capo a), per essersi appropriato di un’autovettura confiscata e affidata alla sua custodia, e determinava la pena per tale illecito, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, in misura ritenuta di giustizia, stante il contestuale proscioglimento per prescrizione dal reato di calunnia (capo b), per il quale pure v’era stata condanna in primo grado.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, denunciando la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 157 e ss. c.p., considerato che anche il reato di peculato, la cui consumazione risaliva ad epoca prossima all’ottobre 1994, era estinto per prescrizione.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Rileva, invero, la Corte che, sulla base della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, la consumazione del reato di peculato deve essere localizzata in epoca precedente all’ottobre 1995, considerato che a tale data non v’era più traccia della vettura affidata in giudiziale custodia al G., che evidentemente ne aveva disposto per sue finalità private (cfr. testimonianza di B.S.).

Ciò posto, il reato in esame si è estinto per prescrizione, essendo – ad oggi – interamente decorso il relativo termine, considerato nella sua massima estensione, di anni dodici e mesi sei ( art. 157 c.p., comma 1 e art. 161 c.p., comma 2, nel testo vigente più favorevole), maggiorato dell’ulteriore periodo di sospensione di un anno, mesi undici e giorni diciotto).

E’ il caso di precisare che, per le argomentazioni sviluppate nella sentenza in verifica, che devono intendersi qui richiamate non ricorrono i presupposti di operatività della norma di cui al capoverso dell’art. 129 c.p.p..

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio in relazione al reato di peculato con la formula corrispondente.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento al reato di cui all’art. 314 c.p.p., perchè estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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