Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-05-2011) 08-06-2011, n. 22872

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 30 novembre 2010 il G.i.p. del Tribunale di Salerno, decidendo quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di G.M., volta a ottenere la sottrazione, nel computo della pena da scontare in seguito al cumulo delle pene determinato dal Pubblico Ministero in otto anni, un mese e dieci giorni di reclusione, del periodo di presofferto decorrente dall’8 marzo 2010 al 17 settembre 2010, sul rilievo che detto periodo era stato considerato nella determinazione del dies ad quem di scadenza della pena, essendosi fatto decorrere il dies a quo di detto periodo dall’8 marzo 2010, inglobando tutto il presofferto, con scadenza della pena al 17 aprile 2018. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione G.M., che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo che il periodo di custodia cautelare sofferto di sei mesi e nove giorni non risulta sottratto ai fini della determinazione della pena da scontare, sulla base di un calcolo matematico, e che non emerge dalla motivazione del provvedimento se il Giudice dell’esecuzione abbia rigettato l’istanza ritenendo l’operazione richiesta fondata, ma già eseguita.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, in relazione all’art. 137 cod. pen., sul rilievo della mancata sottrazione – nel provvedimento di unificazione delle pene di cui all’art. 663 cod. proc. pen. – del periodo di presofferto dall’8 marzo 2010, data del suo arresto, al 17 settembre 2010, data della notifica del detto provvedimento.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento del provvedimento e la restituzione degli atti al giudice a quo per nuova deliberazione, ritenendo fondato il ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. L’art. 666 c.p.p., comma 4, prevede che l’udienza in camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ai quali deve essere dato apposito avviso.

In forza del disposto dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è, tuttavia, possibile la decisione di inammissibilità dell’istanza, adottata de plano con decreto motivato del giudice o del presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

2.1. Questa Corte con orientamento costante ha precisato le condizioni che legittimano la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge, senza implicare alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, dep. 18/12/2008, Bifani, Rv. 242477; Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, dep. 17/06/2005, Savarino, Rv. 232087; Sez. 1, n. 5265 del 04/12/2001, dep. 08/02/2002, Cari, Rv. 220687; Sez. 1, n. 6346 del 12/12/2000, dep. 15/02/2001, Molineris, Rv. 218031; Sez. 1, n. 277 del 13/01/ 2000, dep. 04/03/2000, Angemi, Rv. 215368; Sez. 1, n. 5642 del 30/10/1996, dep. 08/01/1997, Villa, Rv. 206445).

2.2. Nel caso in esame il G.i.p. del Tribunale di Salerno ha provveduto de plano, non dichiarando l’inammissibilità dell’istanza, ma rigettandola, previa vantazione di merito circa il computo del presofferto e circa la sua incidenza sulla determinazione della pena finale.

L’adozione del provvedimento de plano senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dall’art. 666 c.p.p., comma 2, poichè comporta l’omessa citazione del condannato, precludendogli la partecipazione all’udienza camerale, e l’assenza della sua assistenza tecnica nei casi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile del provvedimento assunto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, ultima parte, (tra le altre, Sez. 1, n. 30100 del 17/06/2009, dep. 20/07/2009, New Logan Ltd e altri, Rv. 244817;

Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, dep. 24/03/2009, Di Paolo Petrovic, Rv. 243739; Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, dep. 11/03/2009, Mastrillo, Rv. 242894; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, dep. 18/12/2008, Bifani, Rv. 242477; Sez. 1, n. 3005 del 15/04/1999, dep. 20/05/1999, imp. Chiovitti, Rv. 213387).

3. Pertanto, rilevato di ufficio l’indicato vizio procedurale che ha carattere assorbente su ogni altra questione, deve annullarsi il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice dell’esecuzione perchè deliberi nelle forme previste dall’art. 666 c.p.p., comma 3 e ss..
P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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