Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 08-06-2011, n. 22813 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza impugnata, il tribunale del riesame di Napoli ha rigettato la richiesta avanzata da M.V. di revoca o attenuazione della misura custodiale massima applicata dal Gip di quel Tribunale, contestata sia sotto il profilo della assenza di gravi indizi di colpevolezza sia per difetto delle esigenze cautelari.

2. Il Tribunale riteneva esistente, nella zona (OMISSIS) della città, una fiorente piazza di spaccio di cocaina, organizzata da M.S. e dalla moglie, coadiuvati, fra gli altri, anche dal figlio V. e individuava i compiti di ciascun appartenente e le peculiari modalità adottate per la distribuzione dello stupefacente. Riteneva che la attività fosse aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in quanto attuata con metodo camorristico, mediante uno stretto controllo del territorio.

Inoltre sottolineava che M.S. era per via parentale inserito nell’omonimo clan, gestito dai cugini, ed in specie era dato acquisito alla realtà giudiziaria che uno di essi G. aveva il controllo dello spaccio che si svolgeva nella zona Mercato. A riprova di ciò era certo che il ricorrente aveva frequenti incontri con un esponente del clan Marino Salvatore.

3. Ricorre M.V. e non contestando nè la attività di spaccio nè il fatto associativo, lamenta che sia stata erroneamente la aggravante di cui al citato art. 7 affermata senza la prova di un costante rapporto con gli esponenti del clan, e sulla concreta azione criminale inserita nella sottostruttura cui egli appartiene.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorrente si limita ad estrapolare un dato, quello parentale, menzionato nel provvedimento impugnato, senza confrontarsi sostanzialmente confronta con il rimanente iter argomentativo, che è centrato su altri ed ulteriori elementi.

3. L’esistenza della aggravante non è stata agganciata a mere frequentazioni familiari, per essere l’organizzatore dello spaccio cugino di un rappresentante del clan Mozzarella, dominante sul detto rione. Il giudice distrettuale ha messo invece in evidenza che la metodica dello spaccio, effettuato grazie ad uno stretto controllo del territorio, alla estromissione da esso di soggetti estranei, al dato acclarato da precedenti acquisizioni giudiziarie della esistenza proprio in quella realtà territoriale della fazione camorristica di cui si è detto in una alla presenza sulla piazza di spaccio di un rappresentante di spicco del clan, certo Ma., in contatto con gli indagati, aveva le caratteristiche proprie del metodo mafioso e la loro evidenza induceva anche a formulare un giudizio di consapevolezza in capo a ciascuno degli indagati, che proprio attraverso il sistema di vigilanza, controllo ed esclusività della loro presenza nel rione, potevano assicurarsi lo svolgimento di attività illecite.

4. La giustificazione della decisione è dunque in linea con i principi più volte affermati da questa corte, dato che pur trattandosi di soggetti non inseriti in organizzazione camorristica, individua in maniera oggettiva, tenendo conto del contesto in cui si svolge l’azione, alla luce della definizione fornita dall’art. 416 bis c.p., espressamente richiamato dal cit. art. 7, il comportamento idoneo ad evocare la consorteria; infatti costituiscono caratteri propri dall’organizzazione criminale, tale da richiamare l’esistenza di consorterie, lo stretto controllo del territorio come la compresenza interessata al traffico offerta da associati, dati che amplificano la valenza criminale del reato commesso (Sez. 1, 18 marzo 1994, n. 1327, Torcasio).

5. Alla declaratoria di rigetto segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. La Cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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