T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 08-06-2011, n. 1068 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o 4 maggio 2011, i difensori delle parti, così come da verbale d’udienza;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato i giorni 15, 18 e 20 ottobre 2010 e depositato il 4 novembre seguente, il sig. E.P. ha chiesto l’ottemperanza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, n. 648 dei 15 aprile/20 maggio 2010, munita di formula esecutiva il 4 giugno 2010, notificata alle amministrazioni odierne resistenti presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo in data 23 giugno 2010, divenuta esecutiva per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione della cancelleria della Corte di appello di Palermo del 16 settembre 2010 (documenti tutti agli atti di causa), con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia per il Territorio sono state condannate, ciascuna per il periodo di rispettiva competenza, al pagamento, in suo favore, di Euro 44.696,91, oltre la maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, oltre le spese dei due gradi di giudizio, ivi liquidate.

Entrambe le amministrazioni si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.

Con memoria depositata il 1° dicembre 2010, l’Avvocatura dello Stato, per l’Agenzia del Territorio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso a causa della compiuta notifica del titolo esecutivo (la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione) all’Avvocatura distrettuale dello Stato, quale domiciliataria ope legis, piuttosto che, direttamente, al Ministero Economia e Finanze e all’Agenzia per il Territorio e, comunque, senza il rispetto del decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per l’avvio dell’azione esecutiva, così come previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

Ha, altresì, dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso.

Il ricorrente ha replicato alle eccezioni di rito sollevate ex adverso, con memoria depositata l’8 aprile 2011, deducendo che correttamente la notifica della sentenza sarebbe stata effettuata al domicilio eletto ex art. 114 c.p.c. e che, in ogni caso, l’invocato art. 14 del D.L. 669/1996 non sarebbe applicabile al giudizio di ottemperanza.

La causa è stata chiamata alla Camera di consiglio del 4 maggio 2011, e, su conforme richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, assolutamente prevalente, al quale questo Collegio ritiene di doversi adeguare, l’articolo 14 del D.L. n. 669 del 1996, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall’art. 147 della l. n. 388 del 2000 e dall’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito in l. n. 326 del 2003, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza avanti al Giudice amministrativo, così come rilevato dall’Avvocatura dello Stato nei propri scritti difensivi.

La norma in questione dispone che in materia di pagamento di somme di danaro derivanti da provvedimenti giurisdizionali, il creditore dello Stato e degli enti pubblici non può procedere in executivis se non dopo che siano trascorsi centoventi giorni dalla notificazione in forma esecutiva della decisione passata in cosa giudicata.

Ora, sia il giudizio di ottemperanza e sia quello di esecuzione forzata previsto dal codice di procedura civile, se pure per vie diverse e con risultati diversificati, s’incentrano entrambi sull’adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice.

Entrambi i rimedi, pertanto, non possono che risentire degli stessi limiti di operatività prescritti dalla citata norma di legge, anche in considerazione della finalità, che la pervade, che è quella di favorire il controllo e la corretta gestione dei conti pubblici, di per sé immanente a qualunque procedura di pagamento di somme da parte della P.A. in esecuzione di condanna giudiziale (v. Cons. Stato, IV, 12 maggio 2008, n. 2160; VI, 16 aprile 94, n. 527; IV, 2 novembre 1993, n. 964; IV, 29 giugno 82, n. 412; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 13 ottobre 2010, n. 2614; II, 1 luglio 2010, n. 1416; T.A.R. Puglia, Bari, I, 21 ottobre 2010, n. 3744; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 29 giugno 2010, n. 16434; 9 ottobre 2006, n. 1631; T.A.R. Lazio, Roma, III quater, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Campania, Salerno, II, 21 dicembre 2005, n. 2956; T.A.R. Veneto, I, 12 giugno 2003, n. 3302).

Ciò posto, dall’esame della documentazione versata in atti, risulta che la menzionata sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata non direttamente alle Amministrazioni debitrici, bensì presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria: tale notificazione, tuttavia, non può assumere rilevanza dato che l’art. 14, comma 1 bis, della citata legge n. 30/1997 di conversione del D.L. n. 669 del 1996, e s.m.i., dispone che gli atti introduttivi dell’esecuzione coattiva in materia di obbligazioni pecuniarie a carico degli enti pubblici devono essere notificati, a pena di nullità, "alla struttura territoriale dell’ente pubblico" e, quindi, direttamente all’Amministrazione e non alla stessa presso il domicilio eletto, con ciò derogandosi alla norma dell’art. 479 c.p.c. e, comunque, in conformità a quanto disposto dall’art. 144, comma 2, c.p.c..

La mancata notifica del titolo esecutivo, secondo le modalità appena descritte, comporta, quindi, il mancato decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, per vizio della notifica del titolo esecutivo e mancato rispetto del termine di centoventi giorni per l’avvio dell’azione esecutiva, quale condizione di esercitabilità dell’azione di ottemperanza al giudicato, potendosi prescindere dall’esame nel merito dell’azione esecutiva esperita.

2. Tenuto conto della peculiarità delle questioni sottoposte all’esame e della natura meramente processuale della pronuncia, sussistono le eccezionali ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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