Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 08-06-2011, n. 22811 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22 settembre 2010, il Tribunale della libertà di Napoli ha rigettato l’appello proposto da G.M., L.V., A.G. e A.V. avverso il provvedimento con cui la Corte di Appello di Napoli aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare per 90 giorni, pari al periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado disposta à sensi dell’art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis.

Il giudice distrettuale osservava che il provvedimento de quo può essere assunto d’ufficio anche dal giudice di appello e che la motivazione è integrata dal semplice richiamo all’art. 304 c.p.p., comma 1 con riguardo alla ulteriore termine concesso al giudice per il deposito della motivazione, posto che la relativa norma è in correlazione logico sistematica con quella contenuta nel citato art. 304 e nell’ art. 544 c.p.p.. Ribadiva, infine, che il provvedimento di proroga non necessita di contraddittorio, trattandosi sostanzialmente di una decisione vincolata per il giudice ed escludeva che la facoltà concessa al giudice ex art. 533 c.p.p., comma 3-bis confliggesse con la facoltà di chiedere la proroga.

2. Ricorrono i nominati imputati, a mezzo del difensore, e denunciano violazione di legge in relazione all’art. 304 c.p.p. e gli artt. 13 e 110 Cost.; argomenta la difesa, con il primo motivo, che la norma di cui all’art 154, comma 4 bis è stata introdotta con la L. n. 19 gennaio 2001, n. 4, che altresì degli artt. 533 e 544 c.p.p., commi 3 bis delineando un meccanismo che privilegia lo svolgimento rapido e comunque entro il termine improrogabile indicato in sentenza, delle motivazioni concernenti imputati detenuti ed il raddoppio d’ufficio del medesimo termine per gli imputati non condannati e per quelli condannati a piede libero, e non anche per i detenuti; se ne deve dedurre la volontà del legislatore di non consentire alcuna sospensione ex art. 304 c.p.p. per periodi eccedenti quelli indicati nel dispositivo letto in udienza. La diversa opinione creerebbe un ampliamento dei termini di custodia cautelare attraverso principi di formazione giurisprudenziale, del tutto incompatibile con l’art. 13 Cost., e quindi formula gradatamente, in caso di rigetto del ricorso, richiesta di rimessione degli atti alle sezioni unite della corte, per dirimere il contrasto creatosi sul punto a seguito di pronunce che hanno affermato principi contrastanti o la rimessione alla corte costituzionale la incompatibilità dell’art. 154 disp att. c.p.p., comma 4 bis con il dettato costituzionale; con un secondo motivo, il difensore si duole dell’affermata non necessità del contraddittorio, peraltro, invece, ribadita da numerose sentenze di questa corte;

mette in evidenza che come il CSM deve essere notiziato della proroga per controllare eventuali profili disciplinari nell’operato del giudice, così anche la difesa ha diritto di interloquire sui presupposti della proroga. Il processo è stato rinviato in attesa che analogo caso venisse esaminato dalle sezioni unite di questa corte e quindi, dopo la pronuncia che ha risolto il contrasto, è stato nuovamente fissato innanzi questa sezione.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono infondati e i ricorrenti sono da condannare al pagamento delle spese processuali.

2. Sul primo punto sviluppato nei motivi di impugnazione, è da ribadire, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza non esige altra motivazione che il richiamo del disposto dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 544 c.p.p., comma 3, in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell’ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare (complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle imputazioni), senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice (Cass., Sez. 1, 27 ottobre 1999, n. 5940, rv.

214966; Cass., Sez. 5, 4 febbraio 1999, n. 596, rv. 213594;Cass., Sez. 3, 23 marzo 2001 n. 27542, rv. 219979; Cass., Sez. 1, 22 novembre 2001, n. 45796, rv. 220477 tra le più risalenti e di recente con un esteso exursus sul tema Sez. 4, Sentenza n. 42703 del 28/06/2007) Rv. 237900 ) 3. E’ stato, poi, precisato che, il provvedimento in questione, proprio per la sua natura dichiarativa, ben può essere emesso anche dal giudice dell’appello (Cass., Sez. 3, 15 luglio 2003, n. 36396, rv. 226386), qualora non vi abbia provveduto il giudice di primo grado, dovendosi rispettare, come unica condizione di legittimità del provvedimento sospensivo, soltanto che nel momento in cui venga adottato non siano già scaduti i termini di custodia cautelare che l’ordinanza intende sospendere (Cass., Sez. 6, 3 ottobre 2000, n. 3585, rv. 217486).

4. Il giudice di merito competente a emettere l’ordinanza di sospensione deve, quindi, valutare unicamente la sussistenza del presupposto di fatto -costituito dall’avvenuta indicazione nel dispositivo della sentenza di condanna emessa nei confronti del soggetto sottoposto a misura custodia le del più lungo termine di deposito della motivazione previsto dall’art. 544 c.p.p., comma 3 – al quale l’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), ricollega la sospensione per un periodo corrispondente al termine per il deposito fissato dal giudice, e inoltre che non siano perenti i termini di custodia cautelare. Infatti l’ordinanza di sospensione, pur se adottabile d’ufficio nel rispetto dei parametri stabiliti dalla legge, deve pur sempre intervenire prima della scadenza del termine, che in sè fonda il diritto della parte di chiedere ed ottenere la scarcerazione.

5. Tanto premesso è da osservare che il provvedimento impugnato è esente dal denunziato vizio di violazione di legge, laddove ha argomentato che nel computo dei termini di sospensione della custodia cautelare durante il periodo di redazione della motivazione della sentenza ben può essere computato anche il periodo di proroga oggetto di autorizzazione presidenziale ai sensi del combinato disposto dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 544 c.p.p., comma 3, e art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis.

6. L’art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, aggiunto dalla D.L. 24 novembre 2001, n. 341, art. 4, comma 2 bis, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, si pone, infatti, in collegamento sistematico con le norme contenute nel codice di rito, come si evince dall’interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione, inserita nel più ampio contesto dell’art. 154 disp. att. c.p.p. volto a disciplinare l’ipotesi di redazione non immediata della motivazione della sentenza. Significativi in tal senso sono la stessa rubrica della norma (redazione non immediata dei motivi della sentenza), che ricalca quella dell’art. 544 c.p.p. (redazione della sentenza), e l’articolazione dei singoli commi che la compongono, contenenti, quale logico sviluppo della previsione generale di cui all’art. 544 c.p.p., comma 1, la regolamentazione delle modalità di individuazione del soggetto investito del compito di redigere la motivazione, del procedimento di elaborazione, approvazione della stessa, di formazione dell’originale dopo la predisposizione della minuta sottoscritta dall’estensore e dal presidente, e infine, delle attività di verifica della corrispondenza dell’originale alla minuta e di sottoscrizione dell’originale.

7. In questo articolato contesto normativo, la disciplina della proroga (per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni) dei termini di redazione della motivazione contenuta nell’art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, assume un’indubbia valenza processuale, essendo finalizzata a integrare la previsione dell’art. 544 c.p.p., comma 3, in merito ai tempi di stesura della motivazione con riferimento ad ipotesi peculiari che presuppongono una richiesta e un provvedimento motivati. Un indice univoco ed obiettivo della stretta correlazione esistente tra le due disposizioni in esame è desumibile dal riferimento alla "motivazione" della richiesta presente nell’art. 154 c.p.p., comma 4 bis, e destinato ad avere una portata generica, indefinita e insuscettibile di un effettivo controllo giurisdizionale, qualora non rapportato ai parametri di "particolare complessità" della motivazione elencati nell’art. 544 c.p.p., comma 3, e costituenti l’ineludibile presupposto di una motivazione non contestuale. La natura processuale della norma in riferimento può essere, inoltre, colta nella conseguente posposizione dei termini per l’impugnazione della sentenza di primo grado, decorrenti dallo spirare del termine assegnato per il deposito della stessa. Non può, pertanto, essere condiviso l’assunto difensivo che, valorizzando l’ultima parte dell’art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis – che stabilisce l’obbligo di comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura del provvedimento di proroga adottato, a seconda della fase del processo, dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della Corte d’appello – sostiene la natura amministrativa della disposizione in esame. L’informativa al Consiglio, infatti, lungi dallo svilirla, conferma la natura processuale della norma, iscrivendosi nel generale dovere, anche deontologico, di osservanza delle disposizioni processuali, la cui violazione, in presenza di determinati presupposti, può essere rilevante sia sul piano della valutazione di professionalità del magistrato che su quello disciplinare.

8. Se, quindi, l’art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis è sistematicamente correlato all’art. 544 c.p.p., comma 3, di cui costituisce un necessario completamento, il rinvio che a quest’ultima disposizione opera l’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio durante la pendenza del periodo necessario per la redazione della sentenza, comprende necessariamente anche il periodo eventualmente prorogato, autorizzato con il provvedimento presidenziale che, una volta intervenuto, rientra a pieno titolo nel termine complessivo assegnato al giudice per la stesura della motivazione.

9. Un’interpretazione del genere non si risolve, pertanto, in una non consentita interpretazione analogica o estensiva delle norme con conseguente lesione della libertà personale dell’imputato, considerato anche che, in ogni caso, i termini di custodia cautelare sospesi ben potranno essere computati sia ai fini del decorso dei termini di fase previsti per il giudizio d’appello sia ai fini della durata complessiva della custodia cautelare.

10. Non si ravvisa, nella giurisprudenza di questa alcuna difforme interpretazione della norma, sicchè difetta il presupposto per la invocata remissione alle sezioni unite, così come, per quanto sopra esposto, la norma non appare in contrasto con gli invocati diritti fondamentali, si da giustificare l’intervento della corte costituzionale. (così in termini Sez. 5, Sentenza n. 20822 del 31/03/2009, Sez. 1, Sentenza n. 43813 del 08/10/2008).

11. Anche la seconda questione non ha fondamento.

Numerosi precedenti di questa Corte hanno concordemente affermato che l’ordinanza con la quale venga disposta, ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza non necessita, per la sua adozione, che venga osservato il principio del contraddittorio, atteso che trattasi di un caso di sospensione "ex lege" e che le parti non potrebbero in alcun modo interferire sulla determinazione del tempo richiesto per detta redazione, essendo questa rimessa alla esclusiva valutazione del giudice, non sindacabile nè modificabile neppure da parte del giudice superiore (Sez. 2, Sentenza n. 8358 del 30/01/2007 Sez. 5, Sentenza n. 40051 del 08/05/2009 Rv. 244744, fra le molte).

La giurisprudenza di questa Corte che qui occorre ribadire, in ciò confortati dalla recente sentenza delle sezioni unite emessa all’udienza del 31 marzo del corrente anno, di cui è stata comunicata la notizia di decisione, in attesa del deposito delle motivazioni, ha sottolineato la non necessità, in detta situazione, dell’instaurarsi di un contraddittorio Infatti, la sospensione dei termini di custodia cautelare è prevista dalla legge processuale in stretta relazione funzionale alla disposta fissazione di un termine per il deposito della motivazione, ex art. 544 c.p.p., comma 3, il quale ultimo è provvedimento discrezionale in capo al giudice e perciò non sottoposto a controllo, se non nel presupposto del suo esercizio, ossia limitatamente alla verifica della correttezza della dichiarazione sulla situazione giuridica alla quale si connette la sospensione e la tempestività della stessa.

Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è immune da vizi giuridici, nel senso sopra indicato, non essendone stati contestati i presupposti per la emissione, ossia la particolare complessità della sentenza valutata alla stregua della gravità dell’imputazione, della particolare severità della pena inflitta, della complessiva difficoltà del processo, e la procedura de plano adottata non ha violato alcun diritto della difesa; ne consegue ancora che la questione di costituzionale dedotta dai ricorrenti appare manifestamente infondata, proprio per la ravvisata peculiarità dell’istituto, che concerne un provvedimento dovuto in presenza di un fatto oggettivamente non opinabile, e quindi non necessita per la sua natura ricognitiva di un contraddittorio preventivo.

12. Alla declaratoria di rigetto segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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