Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 08-06-2011, n. 22800

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L.A. ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Bari ha confermato la sua condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il delitto di cui all’art. 570 c.p., comma 2 in danno del figlio.

Deduce difetto di motivazione, non risultando affatto i presupposti per la responsabilità, dato che egli non aveva omesso i versamenti, ma solo contribuito, in maniera inferiore al dovuto, a causa delle sue condizioni economiche precarie. In ogni caso, il reato era da dichiarare estinto per prescrizione, dovendosi calcolare un minor periodo di sospensione dei termini rispetto quelli considerati dalla Corte.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In punto di responsabilità, il L. riprende il motivo di gravame, cui la Corte ha risposto con adeguata motivazione, in ordine ai difetto dell’elemento materiale della condotta.

Tale motivo è manifestamente infondato, in quanto, come risulta dalla sentenza dei giudice di merito, egli si è del tutto sottratto al suo dovere di contribuire al mantenimento della moglie ed figlio minore, dato che non ha corrisposto il dovuto e si è limitato, per circa due anni, ad inviare somme definite esattamente irrisorie, perchè di molto inferiori all’entità dell’obbligazione posta a suo carico con provvedimento assunto in sede di separazione personale dal Presidente del Tribunale. Invero, la corte nel valutare tali circostanze obbiettive e nel considerare che irrilevanti i pagamenti parziali, non è caduta in alcuna contraddizione, come contrariamente sostenuto dal L., posto che se è vero che il mero non esatto inadempimento dell’assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione dei coniugi non integra automaticamente la fattispecie di cui all’art. 570 c.p., nel caso in esame si è trattato, come accertato, non di una irregolarità non incidente, ma di una vera e propria omissione, che ha posto la moglie, non ancora dotata di un proprio reddito da lavoro, solo successivamente conseguito ed il piccolo, del tutto non in grado di produrre reddito proprio, per presunzione discendente dalla sua età, in una condizione di vera e propria indigenza.

3. Parimenti inammissibile è il motivo con cui il L. si duole della mancata declaratoria di estinzione del delitto per prescrizione. Il motivo è del tutto generico, in quanto non specifica per quale ragione non si doveva tener conto di alcuni dei periodi di sospensione dei termini, ex artt. 157 e 161 c.p., indicati dalla corte.

4. Nè rileva, il successivo decorso del termine, ai fini prescrizionali. E’ appena il caso di rammentare che la declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado (v., da ultimo, Cass., sez. un., n. 32, dep. 21 dicembre 2000, De Luca;

Cass., sez. un. n. 15, dep, 15 settembre 1999, Piepoli).

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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