Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 08-06-2011, n. 22798

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.S. ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Genova in data 9 dicembre 2009, che ne ha confermato la condanna a mesi di reclusione e Euro 200 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il delitto di cui all’art. 570 c.p. in danno della figlia minore, commesso dall'(OMISSIS). Il ricorrente lamenta che la Corte non abbia ritenuta provata la sua assoluta incapacità di provvedere al mantenimento della figlia, a causa di una grave malattia, che lo aveva costretto a lunghi e devastanti cicli di chemioterapia, che avevano reso impossibile l’attività lavorativa.
Motivi della decisione

1. La denuncia avanzata di violazione di legge per la erronea individuazione della fattispecie di cui all’art. 570 c.p. è fondata nei limiti in cui la sentenza non ha dato adeguata spiegazione del mancato riconoscimento della impossibilità economica da parte del S. di provvedere al suo obbligo e tale pecca motivazionale ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo esame.

2. La corte, infatti, ha liquidato con due brevi ed apodittiche proposizioni la impugnazione del G., vertente proprio sul suo assoluto impedimento fisico al lavoro ed alla correlativa incolpevole mancanza di mezzi, rilevando che "la condotta omissiva è provata dalla testimonianze raccolte" e che "è stata dimostrata la patologia da cui l’imputato era affetto, ma non la impossibilità a provvedere alle esigenze della figlia". Tale discorso integra una motivazione del tutto apparente, in quanto da un canto era superflua la notazione sull’inadempimento, pacifico ed ammesso dallo stesso appellante, dall’altro non spiega come non abbia alcuna incidenza sulla sua capacità economica, lo stato di malattia, nonostante la produzione della relativa documentazione medica attestante la sottoposizione di costui a cicli di chemioterapia, ricadenti proprio nel periodo di inadempimento di cui alla contestazione, e la percezione in quello stesso periodo di un irrisorio sussidio di malattia. La Corte, posta di fronte a due dati che attestavano, secondo l’id plerumque accidit, una condizione non volontaria di inabilità lavorativa e di deficit assoluto di reddito, non ha data esaustiva spiegazione della ritenuta contraria permanenza della abilità fisica dell’imputato, non indicando quali fossero le fonti del suo convincimento, ossia quali elementi indicassero la volontarietà della assenza di interessamento e di contribuzione finanziaria da parte dell’imputato, nei confronti della figlia, nonostante lo stato di disoccupazione, l’origine dello stesso, e la incidenza sul fisico delle cure.

3. Si impone, in relazione a tali osservazioni, il rinvio ad altra sezione della corte, che tenendo conto del principio secondo cui incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, preciserà se i dati formali offerti dal S. assolvano o meno a tale onere e quali elementi concreti lo contrastino.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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