T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 876 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo

La società ricorrente dichiara di operare nel settore pubblicitario su tutto il territorio nazionale e di essere proprietaria di numerosi impianti di cui gestisce e commercializza i relativi spazi.

Atteso che con l’entrata in vigore del dlgs 507/1993 i comuni sono tenuti ad adottare un apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità oltre al Piano Generale degli Impianti, la ricorrente inoltrava istanza per il rilascio di autorizzazioni all’installazione di 10 impianti pubblicitari da collocare nel territorio del comune di Cosenza.

Il Comune riceveva l’istanza in data 11/2/2010 e nonostante il decorso del termine di 60 giorni, previsto dall’art. 49 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 121 del 14/3/2007, non adottava alcun provvedimento.

La società ha così proposto ricorso giurisdizionale volto a far accertare l’inadempienza dell’intimata Amministrazione a provvedere, deducendo a sostegno del proposto gravame i vizi di violazione di legge di cui all’art. 2, 3 e 7 della legge n.241/90.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Nella Camera di Consiglio dell’8 giugno 2011 il ricorso ex art. 117 cpa è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso, in relazione alla pretesa diretta a far accertare l’illegittimo inadempimento del Comune a pronunziarsi con provvedimento espresso in ordine all’istanza di autorizzazione per l’installazione di n. 10 impianti pubblicitari da collocare nel territorio del comune di Cosenza, si appalesa fondato.

L’art. 3 commi 2 e 3, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, attribuisce al Comune la competenza ad adottare il regolamento per l’applicazione dell’imposta, per la disciplina delle modalità di effettuazione della pubblicità, e per ottenere il provvedimento per l’installazione degli impianti (CdS VI 894/2011).

Il Comune di Cosenza ha provveduto ad adottare il relativo regolamento approvando il Piano Generale degli Impianti pubblicitari con delibera n. 21 del 14 marzo 2007, la quale, all’art. 49 prevede al comma 3 che "trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, ha effetto ed efficacia il "silenzio diniego" avverso al quale si può sollecitare la richiesta di definizione della pratica presentando a mezzo raccomandata eventuale documentazione integrativa e/o chiarimenti".

Al comma 2 del medesimo articolo è previsto che la pratica viene istruita dal responsabile del procedimento che provvede eventualmente a richieste di integrazione o chiarimenti che interrompono i termini di istruzione con previsione di conclusione del procedimento entro i sessanta giorni successivi.

Atteso che nel caso di specie dalla data di ricevimento dell’istanza l’11/2/2010 ad oggi sono trascorsi ben più di sessanta giorni (oltre 365) senza che il Comune abbia interloquito sull’istanza neanche per chiedere integrazioni o chiarimenti, non può che dichiararsi l’illegittimità dell’inerzia ovvero ritenere accertato l’insorgere del c.d. silenziorifiuto o silenzioinadempimento, per l’inosservanza del termine perentorio previsto dalla norma di legge per adottare il provvedimento espresso.

L’inerzia fatta registrare viola, peraltro, il disposto di cui all’art. della legge n.241/90 che sancisce il principio di carattere generale delle certezza del tempo delle determinazioni da assumersi da parte della P.A., sicché deve censurarsi il comportamento omissivo tenuto dal Comune di Cosenza che aveva il preciso onere di rendere la chiesta pronuncia nel termine ad esso fissato dalla normativa suindicata.

In forza delle suesposte considerazioni il Collegio, in accoglimento del ricorso, accertato l’inadempimento da parte del Comune di Cosenza in ordine all’istanza di autorizzazione per l’installazione di n. 10 impianti pubblicitari da collocare nel territorio del comune di Cosenza presentata dal ricorrente, ordina all’Amministrazione di provvedere con pronuncia espressa su detta richiesta nel temine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore.

Nel caso di inottemperanza nomina, fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Cosenza, o altro funzionario da questi formalmente delegato, che accerti, prima del suo insediamento e dietro presentazione di specifica istanza della ricorrente, se è stato adottato il provvedimento finale e lo adotti in sostituzione nell’ulteriore termine di 30 giorni dalla richiesta di parte ricorrente.

Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a) accerta e dichiara illegittimo il silenzio serbato sulla domanda di autorizzazione per l’installazione di n. 10 impianti pubblicitari da collocare nel territorio del comune di Cosenza presentata dal ricorrente;

b) ordina al Comune di Cosenza, in persona del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del suddetto comune, di pronunciarsi su detta istanza con provvedimento esplicito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

c) nomina, sin d’ora, in caso di inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Cosenza, o altro funzionario da questi formalmente delegato, che accerti, prima del suo insediamento e dietro presentazione di specifica istanza della ricorrente, se è stato adottato il provvedimento finale e lo adotti in sostituzione nell’ulteriore termine di 30 giorni dalla richiesta di parte ricorrente.

Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *