Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 08-06-2011, n. 22785

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte rileva l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da F.M. avverso la sentenza la sentenza ex art. 444 c.p.p. del tribunale di Torino,in composizione monocratica, datata 2/7.12.2010 che gli applicava la pena patteggiata di anni uno, mesi sei ed Euro 500 di multa per il reato i ricettazione – art. 648 c.p..

Il ricorrente deduce, al di là dell’improprio titolo del motivo con riferimento all’art. 606 c.p.p., lett. b), insufficienza della motivazione giudiziale in punto di responsabilità.

Invero, a parte che la motivazione della decisione impugnata è del tutto congrua e compiuta, con la diffusa elencazione delle fonti e dei contenuti probatori, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poichè l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (v, per tutte, Sez. 5, 25.3/4.6.2010, Legari e a., Rv 2475399; Sez. 1, 10.1/1.2.2007, Dagmar e a., Rv 236622).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n.69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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