T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 852 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 18 maggio 2010, depositato il successivo 20 maggio, il sig. N.A.M. V. di M. ha impugnato provvedimento prot. n. 2695/RA del 12 aprile 2010 del Direttore dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Catanzaro, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida del ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica ex art. 126 bis d.lgs. 285/92 e le comunicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’1 aprile 2010, del 12 settembre 2006 e dell’11 aprile 2005 concernenti la decurtazione dei punti dalla patente di guida e la susseguente perdita totale del punteggio punti ex art. 126 bis Codice della Strada.

A fondamento del gravame il ricorrente ha dedotto:

1) Violazione dell’art. 126 bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 285/1992, dell’art. 6 comma 1 del DM 29 luglio 2003 nonché dei principi generali in materia di decurtazione dei punti della patente di guida, dell’art. 13 e dell’art. 16 Cost., del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., eccesso di potere per illogicità manifesta, inesistenza dei presupposti di diritto.

2) Violazione e falsa applicazioneeccesso di potere dell’art. 126 bis del d.lgs. n. 285/1992.

3) Violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n 241 e dei principi generali in tema di procedimento amministrativo.

4) Eccesso di potere per manifesta illogicità, ingiustizia grave e manifesta, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, violazione degli art. 126 e 128 del d.lgs. 285/1992.

Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati.

Si è costituita l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 453 dell’11 giugno 2010 è stata accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del 5 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

1. Espone il ricorrente che in data 23 luglio 2004 la Polizia Stradale Sez. di Potenza elevava a carico dello stesso sanzione amministrativa (verbale n. 357445) per violazione dell’art. 143 comma 5 e 13 del Codice della Strada, comportante la decurtazione di 4 punti dalla patente di guida.

Aggiunge che in data 28 settembre 2004 il Comando di Polizia Municipale di Catanzaro irrogava al ricorrente sanzione amministrativa per violazione dell’art. 189 del Codice della Strada per "intralcio della circolazione a seguito di incidente stradale" e che in data 11 aprile 2005 veniva comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la decurtazione, per tale infrazione, di 2 punti dalla patente.

Il ricorrente rileva, poi, che in data 24 luglio 2005 la Polizia Stradale Sez. di Catanzaro irrogava sanzione per violazione degli artt. 148 c. 16 e 141 c. 8 e che in data 12 settembre 2006 si comunicava la decurtazione, per tale infrazione, di 15 punti dalla patente di guida e che il saldo attuale era di 3 punti.

Deduce, infine, il ricorrente che, in data 29 aprile 2010 veniva comunicato provvedimento prot. nr. 2695/RA del 12/04/2010 dell’Ufficio Provinciale di Catanzaro, con il quale veniva disposta la revisione della patente di guida del ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica ex art. 126 bis d.lgs. n. 285/92, a seguito di comunicazione dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida del 7 settembre 2006 e che con lettera datata il 1 aprile 2010 veniva comunicata la decurtazione di 4 punti in conseguenza della prima sanzione amministrativa del 23 luglio 2004, la quale riportava la data di acquisizione dello stesso 23 luglio 2004 ed indicava come punteggio attuale quello di zero punti.

2. Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di revisione della patente di guida e della comunicazione datata 1 aprile 2010, rilevando, con il primo motivo, la violazione dell’art. 126 bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 285/1992, dell’art. 6 comma 1 del DM 29 luglio 2003 nonché dei principi generali in materia di decurtazione dei punti della patente di guida, dell’art. 13 e dell’art. 16 Cost., del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., eccesso di potere per illogicità manifesta, inesistenza dei presupposti di diritto.

Osserva il ricorrente:

– il provvedimento di revisione è illegittimo in quanto con esso l’Amministrazione ha reso edotto il ricorrente per la prima volta, dopo molti anni, della decurtazione totale dei punti dalla patente, sul presupposto erroneo che con la comunicazione del settembre 2006 si fosse resa nota la decurtazione totale dei punti, per la violazione del 23.07.2004, accertata precedentemente;

– in modo del tutto illegittimo, con la missiva dell’1 aprile 2010, inviata con posta ordinaria e ricevuta dopo il provvedimento di revisione, l’Amministrazione ha cercato di dare per effettuata la comunicazione della decurtazione per la violazione del 23 luglio 2004, che, invece, non ha mai avuto luogo;

– l’art. 126 bis comma 3 del d.lgs. n. del Codice della Strada, disciplinante la c.d. patente a punti, prescrive che, entro trenta giorni dalla definizione della violazione contestata, l’organo accertatore dà notizia per via telematica all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, della violazione che comporta la decurtazione del punteggio all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

– l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ricevuta la segnalazione sulla variazione del punteggio, procede a registrare la decurtazione del relativo punteggio e comunica al trasgressore l’avvenuta variazione del punteggio medesimo;

– la comunicazione è tesa a consentire agli interessati di conoscere le variazioni subite al proprio punteggio e soprattutto di sanare per sanare la decurtazione subita mediante la partecipazione ai corsi per il recupero punti previsti dall’art. 126 comma 4;

– l’art. 6 comma 1 del DM 29 luglio 2003 subordina l’iscrizione al corso al ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento Trasporti Terrestri;

– nel caso di specie non è stata eseguita la comunicazione relativa all’infrazione elevata il 23 marzo 2004, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.

Le censure sinteticamente richiamate sono fondate.

Il secondo comma dell’art. 126 bis del Codice della strada prescrive che l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La definizione si ha quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Il terzo comma dello stesso articolo prevede che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

La comunicazione contemplata del terzo comma deve considerarsi elemento imprescindibile, giacché essa è finalizzata, tra l’altro, a consentire al soggetto colpito dalla decurtazione di frequentare i corsi di recupero di cui al quarto comma dell’art. 126 bis. La giurisprudenza ha, anzi, assunto al riguardo un orientamento rigoroso, giacché ritiene illegittimo il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida conseguente ad una comunicazione cumulativa delle decurtazioni di punteggio, relative a più violazioni, richiedendosi specifica comunicazione per ogni variazione di punteggio (TAR Veneto, sez. III, 3 novembre 2010 n. 5899; TAR Campania, Napoli, sez. V, 13 settembre 2010 n. 17400).

Ovviamente non è sufficiente che la comunicazione sia stata data, essendo necessario che essa sia stata tempestiva, onde consentire all’interessato di frequentare i corsi di recupero (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 26 maggio 2010 n. 1670).

Nel caso di specie la comunicazione relativa all’infrazione del 23 marzo 2004, non solo è stata effettuata ad anni di distanza, e ciò implicherebbe già che l’interessato non è stato tempestivamente reso edotto della decurtazione, ma ha avuto luogo pressoché contemporaneamente all’adozione del provvedimento di revisione. In tal modo è stato, in sostanza, impedito all’interessato di usufruire dei corsi di recupero, come invece previsto dalla legge.

Ne consegue l’illegittimità degli atti impugnati, che devono essere, quindi, annullati.

3. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Restano assorbiti i motivi non esaminati.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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