Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 08-06-2011, n. 22784

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 8/9.2. 2011 la corte di appello dell’Aquila dichiarava inammissibile per genericità dei motivi l’appello proposto,tramite difensore, da G.V., avverso la sentenza del tribunale di Pescara datata 20.4.2006, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 500 di multa per i reati di ricettazione porto abusivo di coltello.

I giudici dell’inammissibilità ritenevano non specifici, ma soltanto apparenti le ragioni poste a sostegno del gravame che non assolvevano alla loro funzione precipua di una critica argomentata avverso la sentenza. L’imputato era stato colto il (OMISSIS) alla guida di una autovettura rubata, sulla quale venivano rinvenute le armi improprie come indicate nei capi di imputazione ed aveva fornito per il possesso della autovettura una versione ritenuto del tutto inverosimile: che cioè insieme alla sua ragazza, tale B. S. (anch’essa indagata per por essere assolta in primo grado), aveva chiesto un passaggio in auto ad uno sconosciuto che li aveva accolti in macchina per poi subito dopo allontanarsene, lasciandolo così nella disponibilità del mezzo.

L’imputato, tramite difensore, ricorre per cassazione avverso il provvedimento, contestandone l’argomentazione e rilevando che le richieste, implicite nelle deduzioni, di assoluzione, di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena, individuavano i capi della decisione contestati, corredate dal riferimento al criticato scarno accenno ai "precedenti penali" per escludere le aggravanti. Il P.G. presso questa Corte, poi, con riferimento alla richiesta difensiva di assoluzione richiama il riferimento difensivo, nei motivi di ricorso, "all’incongruità del procedimento logico adottato dal decidente, dicendolo fondato soltanto sulle incerte affermazioni rese in udienza dal milite che aveva effettuato il controllo sulla persona del prevenuto". 3- Vi è quanto basta, ad avviso della Corte, per individuare nei motivi di gravame la critica, anche se concisa, al discorso giustificativo giudiziale sui capi e punti della decisione, meritevole di una decisione preceduta dal compiuto contraddittorio tra le parti.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello dell’Aquila per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *