Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 08-06-2011, n. 22783

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11.5.2005, il Tribunale di Pescara dichiarò D.V. responsabile del reato di cui all’art. 648 c.p. e la condannò alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

L’imputata propose gravame, ma la Corte d’appello dell’Aquila, con ordinanza in data 13.1.2011 dichiarò inammissibile l’impugnazione perchè generica.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata deducendo vizio di motivazione atteso che con l’appello era stata richiesta la derubricazione del fatto in incauto acquisto, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e delle attenuanti generiche. Inoltre sarebbe stato compresso il diritto di difesa perchè avrebbero potuto essere presentati motivi nuovi.
Motivi della decisione

Il ricorso è generico e manifestamente infondato.

Essendo impugnata l’ordinanza dichiarativa di inammissibilità avrebbero dovuto essere censurate le argomentazioni di tale ordinanza sulla ritenuta genericità e non semplicemente richiamate le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto e le attenuanti non riconosciute dedotte nell’atto di appello in modo ritenuto generico.

Del resto i motivi svolti nell’appello non erano supportati da specifiche argomentazioni.

Quanto ai motivi nuovi la loro ammissibilità è subordinata all’ammissibilità dell’appello originario, sicchè la genericità di questo comunque ne avrebbe comportato l’inammissibilità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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