T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 842 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 310/2010 il Tribunale Ordinario di Cosenza, in parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo n. 14/07 emesso dal Tribunale di Cosenza ed in parziale accoglimento della domanda proposta dall’avv. O.M., ha condannato il Comune di San Fili al pagamento in favore dello stesso avv. O.M. della complessiva somma di Euro 27.710,77, a titolo di spese e competenze per l’attività professionale prestata in favore del Comune, con interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo oltre a spese e competenze di lite, liquidate in Euro 172,00 per spese, Euro 411,00 per diritti ed Euro 1644,00 per onorari di avvocato, ed oltre a rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.

La sentenza, munita di formula esecutiva in data 19 marzo 2010, è stata notificata in tale forma il 24 marzo 2010.

2. Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella Segreteria del Tribunale il 3 dicembre 2010, l’avv. O.M. ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza, chiedendo che sia ordinato al Comune di San Fili di dare esecuzione alla sentenza n. 310/2010 del Tribunale Ordinario di Cosenza, mediante il pagamento delle somme di cui sopra, con condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione ed interessi maturati dopo il deposito della sentenza, al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza, nonché del danno da ritardo correlato all’inesecuzione della sentenza.

Il Comune di San Fili si è costituito in giudizio, rilevando che il Tribunale di Cosenza è incorso in una serie di errori di carattere materiale. Ciò impedirebbe all’adito Tribunale Amministrativo di procedere alla determinazione del dovuto, di esclusiva competenza del giudice che ha emesso la sentenza.

Nella camera di consiglio del 4 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. L’Amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato, come da attestazione del 21 marzo 2011 della Cancelleria del Tribunale di Cosenza.

In particolare essa ha l’obbligo di corrispondere all’avv. O.M. le somme indicate in sentenza come dovute, a titolo di compenso e spese per prestazioni professionali, di interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo e di spese, competenze del giudizio di opposizione, oltre accessori.

Non può trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta alla condanna del Comune al pagamento della rivalutazione monetaria oltre agli interessi, in quanto la sentenza del Tribunale di Cosenza ha riconosciuto il diritto ai soli interessi. L’eventuale riconoscimento di somme a titolo di rivalutazione contrasterebbe con quanto statuito nella sentenza passata in giudicato.

4. L’avv. O.M. ha anche chiesto la condanna del Comune di san Fili al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza, nonché del danno da ritardo correlato all’inesecuzione della sentenza.

La domanda del ricorrente si riallaccia alla nota giurisprudenza che riconosce il risarcimento dei danni che discendono dall’inadempimento dell’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato, che siano maturati successivamente alla formazione del giudicato stesso e proprio a causa del ritardo nella esecuzione della pronunzia.

La domanda risarcitoria tuttavia deve essere respinta.

L’art. 2697 c.c. impone a chi agisce in giudizio di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda.

Da qui l’onere della parte attrice di dimostrare con fatti circostanziati l’esistenza del concreto danno che assume avere subito.

Nel caso di specie non è stato addotto alcuno di tali fatti, giacché parte attrice si è limitata a formulare la richiesta di risarcimento, nei termini sopra indicati.

In sede di ottemperanza ed in relazione alla richiesta di risarcimento da ritardo può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c. e riconoscersi il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa. Ciò, tuttavia, non esonera la parte interessata dall’onere di allegare e provare gli elementi fattuali che dimostrino la sussistenza e l’entità del danno.

L’apprezzamento equitativo del giudice non può andare oltre la semplice integrazione di lacune nella determinazione del preciso ammontare del danno (Cons. St., sez. V, 16 giugno 2010 n. 3799).

5. Riguardo alle osservazioni del Comune resistente, appare evidente che, eventuali errori materiali o di altro genere, se effettivamente esistenti, avrebbero potuto essere emendanti nelle sedi e con i mezzi previsti dall’ordinamento.

In mancanza, l’esistenza di eventuali errori non può certo impedire l’esecuzione della pronuncia giurisdizionale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, nella stretta osservanza di quanto in essa stabilito.

Il giudice dell’ottemperanza non può che prendere atto delle statuizioni desumibili del giudicato di cui è chiesta l’esecuzione, al fine di garantire l’adeguamento della realtà giuridica e fattuale al contenuto delle statuizioni stesse.

Gli argomenti della resistente sono, pertanto, privi di pregio.

6. In parziale accoglimento del ricorso in esame, va, pertanto, dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla sentenza innanzi richiamata, con specifico riguardo agli importi indicati nella sentenza come dovuti a titolo di compenso professionale, interessi, spese e competenze del giudizio di opposizione, detratto quanto già pagato a qualsiasi titolo.

Appare opportuno, al riguardo, assegnare al Comune di San Fili, il termine di giorni trenta per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

In caso di inerzia dell’Amministrazione oltre il predetto termine, a tanto provvederà il Prefetto di Cosenza o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, entro i successivi trenta giorni, darà integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, determinando anche gli importi eventualmente dovuti a titolo di capitale, interessi e rimborso di spese e competenze di causa, entro i limiti della domanda di cui al ricorso per ottemperanza.

In caso di intervento del Commissario ad acta il compenso a quest’ultimo spettante, a carico del bilancio dell’Amministrazione inottemperante, viene fissato fin da ora nell’importo di Euro 1.000,00.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

– accoglie in parte il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di San Fili, di provvedere, entro trenta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza n. 310/2010 del tribunale Ordinario di Cosenza, mediante il pagamento delle somme indicate come dovute, a titolo di capitale, interessi e rimborso di spese e competenze di causa, al netto delle somme eventualmente già corrisposte;

– nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda a dare esecuzione alla sentenza nel successivo termine di trenta giorni dalla scadenza di quello indicato, ove l’Amministrazione non abbia provveduto;

Condanna il Comune di San Fili al pagamento in favore di parte ricorrente di spese e competenze del presente giudizio che liquida in Euro 2.000,00, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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