Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-10-2011, n. 20819 Decisioni delle Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di La Spezia il geometra P.G. chiedendone la condanna a depositare presso il Collegio dei geometri della Provincia di La Spezia (onde consentire la taratura) le due fatture che le aveva inviato e la documentazione inerente all’attività svolta) per due pratiche di condono edilizio per le quali il P. le aveva richiesto il pagamento; chiedeva, inoltre, la condanna del P. al risarcimento dei danni derivanti dall’omesso adempimento.

Con sentenza in data 19/2/2002 il Tribunale di La Spezia rigettava la domanda attrice rilevando:

– che nessun interesse poteva vantare la D. al deposito, da parte del professionista, delle notule per la taratura;

– che sul professionista non grava alcun obbligo di presentare la parcella al proprio Ordine professionale per la taratura;

– che l’attrice non poteva pretendere di imporre al professionista di tarare la parcelle e, infine, che il danno lamentato era insussistente e non provato.

La D. proponeva appello opponendo:

– che aveva interesse a conoscere la quantificazione degli onorari da parte dell’Ordine professionale;

– che sussisteva un obbligo del professionista di depositare la parcella e la necessaria documentazione presso il proprio Ordine e al fine della taratura;

– che l’obbligo scaturiva dai doveri di correttezza e buona fede, dalla deontologia professionale e dalla L. n. 144 del 1949, art. 4.

La Corte di Appello di Genova con sentenza del 10/5/2005 rigettava l’appello rilevando:

– che correttamente il primo giudice aveva escluso la sussistenza di una qualsiasi previsione normativa che imponesse al professionista di far tarare la parcella e che, correlativamente, la D. non aveva alcun diritto di imporre al professionista tale adempimento;

– che la L. n. 144 del 1948, art. 4, prevede la possibilità, anche per il cliente, di ottenere la taratura della notula, ma che l’obbligo di taratura a carico del professionista non poteva derivare da tale norma che, pur riconoscendo il diritto del cliente (nei confronti dell’Ordine) alla taratura della parcella, non impone al professionista agli adempimenti rivolti alla taratura;

– che l’attrice, ove avesse avuto un interesse alla determinazione del proprio debito verso il professionista, avrebbe potuto proporre domanda di accertamento (nella specie non proposta);

– che non sussistendo l’illiceità del comportamento del professionista, non sussisteva neppure il diritto della D. al risarcimento del danno.

La D. ricorre per Cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso P.G. che ha, inoltre, depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 2233 e/o 2225 e 1176 c.c., nonchè della L. n. 144 del 1949, art. 4, sostenendo che quest’ultima norma attribuisce anche al cliente il diritto di vedersi tarata la parcella del professionista e che il P., non depositando la documentazione al Collegio dei geometri e non inviandole neppure la documentazione dell’attività svolta, aveva impedito l’esercizio di tale diritto.

2. Dall’esposizione in fatto riportata in ricorso e dal contenuto della decisione di appello si desume che l’addebito che era mosso al professionista era di non avere richiesto al proprio Ordine la taratura delle due parcelle e di non avere provveduto agli adempimenti necessari; ne discende che la censura alla sentenza della Corte di Appello (perchè non avrebbe riconosciuto la violazione degli obblighi gravanti su professionista) è inammissibile in quanto fondata su argomento di fatto del tutto nuovo: mentre nelle fasi di merito si era discusso dell’obbligo di professionista di far tarare la propria parcella (obbligo correttamente ritenuto inesistente) con la presente censura inammissibilmente, si assume che, essendo riconosciuto il diritto del cliente di chiedere all’Ordine la taratura della parcella, il professionista avrebbe violato l’obbligo di mettere a disposizione del cliente la documentazione necessaria per la taratura così spostando il tema di indagine dall’obbligo di taratura da parte del professionista all’obbligo del professionista di documentare al cliente l’attività svolta, questione che non risulta trattata nelle fasi di merito; sotto altro, profilo, occorre osservare che (come ha anche rilevato il giudice di appello) alla facoltà del committente di richiedere al Consiglio del Collegio la taratura della parcella, non corrisponde un obbligo del professionista di fornire al Consiglio la documentazione necessaria (salva la sua. eventuale responsabilità per le spese rese successivamente necessarie per la sua inerzia; come sopra riferito, non è stata invece sollevata, nelle fasi di merito, la questione relativa all’obbligo del professionista di fornire al cliente (e non al consiglio del collegio) la documentazione dell’opera prestata.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 1176 c.c., perchè il giudice di appello non avrebbe valutato come contrario ai doveri di diligenza il comportamento del professionista che si sarebbe anche impegnato a depositare la documentazione richiesta e a consentire la taratura.

4. La censura è inammissibile in ordine all’assunzione, da parte del professionista, di un impegno formale al deposito della documentazione presso il Collegio dei Geometri perchè la questione non risulta sollevata nelle fasi di merito.

Per il resto, la censura di violazione dell’art. 1176 c.c., è parimenti inammissibile perchè si limita ad una esposizione di massime di giurisprudenza senza indicare per quale motivo sarebbe stata violata la predetta norma, fermo restando che, essendosi ritenuto che non gravava sul professionista alcun dovere di chiedere al proprio Ordine la taratura della parcella e di depositare presso l’Ordine la documentazione, la mancata richiesta e il mancato adempimento delle attività accessorie per la taratura non possono essere addebitati a titolo di negligenza.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, ma tenuto conto delle peculiarità e della novità del caso concreto, possono compensarsi le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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