Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 08-06-2011, n. 22781

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.G. ricorre per Cassazione avverso la sentenza 4.6/22.7.2010 della Corte d’Appello di Bari, che confermava la pregressa decisione del Tribunale di Foggia datata 11.4.2000 di condanna per il delitto di ricettazione di un motorino rubato commesso in (OMISSIS) deducendo, con due succinti motivi di ricorso, nullità della sentenza di primo e secondo grado in relazione ai cui procedimenti non avrebbe mai ricevuto avviso, tramite notifica di atti, nonchè carenza di motivazione in ordine alla valutazione delle circostanze deponenti per la sua colpevolezza.

Inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza in ordine ai denunciati vizi in rito, per genericità in ordine alla criticata carenza della motivazione giudiziale.

Invero, alla stregua dell’art. 581 c.p.p., lett. c) le censure in ordine al discorso giustificativo giudiziale devono avere il carattere della specificità delle ragioni di diritto e della puntuale indicazione degli elementi di fatto che le sorreggono. Con la conseguenza che non vale ad introdurre correttamente le critiche difensive, in modo da consentire l’abbrivio della risposta giudiziale, il generico riferimento alla carenza di motivazione e la denuncia di aver omesso di considerare elementi di fatto per nulla indicati dall’impugnante nel loro contenuto fenomenico.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavaliera Rv. 219532) – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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