T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 494 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, titolare dell’omonima ditta individuale, impugna l’informativa interdittiva emessa dal Prefetto di Reggio Calabria l’11/100/2010, a mezzo della quale gli enti locali con i quali il medesimo aveva rapporti contrattuali in corso o in via di costituzione, sono stati notiziati del pericolo di infiltrazioni mafiose, nonché gli atti con i quali questi ultimi hanno unilateralmente risolto i contratti.

A supporto del gravame, proposto anche a mezzo di motivi aggiunti, deduce: violazione del dPR 252/98, eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, mancanza, illogicità ed incongruenza della motivazione, travisata valutazione dei fatti, illogicità delle conclusioni. Non vi sarebbero elementi specifici e concreti, obiettivamente sintomatici dell’infiltrazione. Il ricorrente non avrebbe alcun precedente penale. Le frequentazioni indicate nelle relazioni di polizia, sarebbero in realtà incontri occasionali con soggetti che comunque, in gran parte, non sarebbero gravati da pregiudizi penali o da misure di prevenzione.

Nel giudizio si sono costituiti l’Ufficio Territoriale del Governo, la Provincia di Reggio Calabria ed il Comune di Rosarno contestando l’assunto del ricorrente ed invocando il rigetto delle relative domande. La Provincia di Reggio Calabria ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Discussa alla pubblica udienza del 18 maggio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Nessun dubbio sussiste sul versante della giurisdizione. In presenza di un contratto d’appalto, l’informativa antimafia non può essere qualificata come un mero antecedente rispetto all’atto con il quale è stata disposta la risoluzione del contratto, stante la diretta incidenza sulla sfera giuridica di parte ricorrente e la sua configurazione quale presupposto della caducazione del rapporto negoziale intercorrente tra le parti, con conseguente devoluzione della giurisdizione al G.A. (Cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 15/02/2010, n. 1866).

Nel merito, il provvedimento gravato sembra esente da vizi che ne possano minare la ragionevolezza.

E’ pur vero che il ricorrente non risulta avere precedenti penali, ne misure di prevenzione (il procedimento di avviso orale, nel 2002, si è arrestato alla sola proposizione), tuttavia, sono stati documentati, dalle forze di polizia operanti sul territorio, una serie di incontri, protrattisi nel tempo, con soggetti pregiudicati, ritenuti gravitanti nell’orbita di una locale cosca mafiosa.

Il quadro desta allarme soprattutto alla luce della denuncia effettuata dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme in data 7/3/2009. Nel corso di attività di polizia, la stessa ha accertato che la ditta M.B. ha subappaltato i lavori pubblici commissionati dal comune di Pianopoli per Euro.359.756,48, senza che l’ente appaltante ne fosse informato, celando il subappalto con un contratto di nolo a freddo di mezzi – in violazione dell’art. 118 del d.lgs 163/2006, sanzionata dall’art. 21 della l. 646/82 – alla Meridionale Asfalti, il cui amministratore è dal 6/8/2009 sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale (in relazione alla vicenda pende attualmente proc. penale 435/09 RGNR).

Né varrebbe sostenere che i fatti sono ancora sub iudice in sede penale, poiché la cautela antimafia è del tutto autonoma rispetto al giudizio penale, compreso quello di prevenzione. Essa cioè non presuppone l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa sospettata, essendo sufficiente che dalle informazioni acquisiste tramite gli organi di polizia si evinca un quadro indiziario sintomatico del pericolo di collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata, che all’esito di un’adeguata istruttoria renda attendibile l’ipotesi del tentativo di ingerenza da parte delle organizzazioni criminali, con conseguenza, sul piano del sindacato giurisdizionale che, stante l’ampia discrezionalità riservata all’autorità prefettizia, tale sindacato resta necessariamente circoscritto alla verifica dei vizi sintomatici di una illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti (Cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 23/09/2010, n. 11118).

Nel caso di specie, l’accertamento di polizia giudiziaria, avente ad oggetto proprio l’illecita conduzione di un appalto finalizzata a favorire soggetto sottoposto a misura di prevenzione che non aveva preso parte alla gara per l’affidamento dei lavori, vagliato nel quadro delle fitte frequentazioni con soggetti inseriti o vicini ad organizzazioni mafiose operanti sul territorio, appaiono sufficienti ad escludere una manifesta irragionevolezza della valutazione.

Il ricorso è dunque respinto.

Avuto riguardo alle peculiarità della controversia le spese possono essere compensate
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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