Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 08-06-2011, n. 22780

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27.11.2007, il Tribunale di Modena dichiarò R.R. e L.G. responsabili dei reati di cui agli artt. 648 e 469 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche – condannò ciascuno alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, pena sospesa.

Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 14.10.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarò non doversi procedere per prescrizione in ordine ai reato di cui all’art. 469 c.p. perchè estinto per prescrizione e determinò la pena in relazione ai reati di ricettazione, per ciascuno degli appellanti, in anni 1 mesi 8 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Ricorre per cassazione R.R. personalmente deducendo:

1. violazione di legge in quanto l’imputato ed il suo difensore non parteciparono al dibattimento di appello poichè lo stesso fu celebrato il 14.10.2010 alle ore 9.15, pur essendo stato il dibattimento, alla precedente udienza, rinviato alle ore 12.30 di quel giorno;

2. violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione dei fatti come incauto acquisto anzichè come ricettazione.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Dal verbale di udienza del 4.5.2010 della Corte d’appello di Bologna risulta che il procedimento fu rinviato all’udienza del 14.10.2010 alle ore 12.30.

Dal verbale di udienza del 14.10.2010 risulta che il procedimento iniziò alle ore 9.15 e che gli imputati ed i difensori erano assenti.

Questa Corte ha chiarito che è nulla l’udienza dibattimentale celebrata in proseguimento da precedente udienza, in orario anticipato rispetto a quello indicato nell’ordinanza di differimento del dibattimento. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 46228 del 27.11.2008 dep. 16.12.2008 rv 242053).

La sentenza impugnata deve essere perciò annullata nei confronti del ricorrente e – per l’effetto estensivo – nei confronti del coimputato, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna per un nuovo giudizio (non essendo ad oggi ancora maturata la prescrizione).

La decisione assunta rende superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente R. R. e per l’effetto estensivo nei confronti di L. G., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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