Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 08-06-2011, n. 22779 Frode nell’esercizio del commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- L.M.W. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Genova 19.10/6.12.2010, di conferma della di lui condanna – trib. della stessa città 3.5.2006 – in ordine ai reati ex artt. 474 e 648 c.p. per aver ricevuto e detenuto, in data 20.8.2003, per la vendita, conoscendone la illecita provenienza, 13 borse con marchi, Prada, Gucci, Vuitton, contraffatte, deducendo, con unico motivo di ricorso, l’erronea, ultronea qualificazione del fatto alla stregua dell’archetipo normativo di cui all’art. 648 c.p. Richiama in proposito un precedente di questa Corte. Sez. 4, 24.4/10.7.2009, Pisano, Rv. 244334 – che ha escluso che il reato d’introduzione nello Stato o di messa in circolazione di monete false, da parte di chi non ha concorso nella falsificazione, possa concorrere con quello di ricettazione, che resta in esso assorbito per il principio di specialità. 2- Senonchè è possibile replicare che, almeno sul piano letterale, non è possibile una omologazione tra le due norme, gli artt. 453 e 474 c.p., per il fatto che la prima disposizione, come quella di cui all’art. 455 c.p. prevede, tra le condotte alternative o cumulative costitutive di reato, il momento iniziale dell’apprensione, l’acquisto cioè, condotta non prevista dall’art. 474 c.p. che incrimina, solo ed esclusivamente- e la scelta rientra nella discrezionalità, salvo l’eventuale giudizio di irragionevolezza, del legislatore – le condotte successive, tra le quali la detenzione,non più a carattere istantaneo, ma a carattere permanente finalizzata per di più alla circolazione, con maggior pericolo per la pubblica fede, del prodotto contraffatto. Per contro nella prospettiva dei rapporti tra ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, fin dalla sentenza delle S.U. 9.5/7.6. 2001, Ndiaye, Rv 21877, che ha composto un precedente contrasto giurisprudenziale, questa Corte ha costantemente ribadito il principio alla cui stregua tra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi e quello di ricettazione intercorre rapporto di specialità, dal momento che la fattispecie criminosa di cui all’art. 474 c.p., avendo natura plurioffensiva, è posta a tutela, oltre che della fede pubblica, anche del patrimonio.

La norma incriminatrice, infatti, mira anche ad assicurare la protezione del monopolio sull’opera e sul marchio. Pertanto, le condotte di ricezione ed acquisto di prodotti con marchi e segni contraffatti costituiscono antefatto non punibile, in quanto presupposto necessario della detenzione per la vendita, condotta questa ultima che il legislatore ha ritenuto sufficiente incriminare, per assicurare la tutela penalistica dei consumatori e, ad un tempo, dei titolari dei diritti patrimoniali (Sez. 2, 24.6/17.7.2009, Fallou, Rv. 244673; Sez. 2/8.11/5.12.2008, P.G. inproc. Dieng, Rv 241970; Sez. 5,18.11.1999/14.1.2000, Mang, Rv215569).

Deve rilevarsi peraltro che per essere stato sospeso il decorso della prescrizione dal 18.1 al 26.4.2006 – tre mesi ed otto giorni – per il rinvio dell’udienza dibattimentale per lo sciopero, per il reato ex art. 474 c.p., commesso il (OMISSIS), la prescrizione verrà a maturare il 28.11.2011.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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