Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 08-06-2011, n. 22778

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22.3.2006, il Tribunale di Cagliari dichiarò O.I. responsabile di truffa continuata in concorso con S.F. e – concesse le attenuanti generiche – condannò ciascuno dei predetti alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Pena sostituita con la libertà controllata per O. e condizionalmente sospesa per S..

Gli imputati furono condannati in solido al risarcimento dei danni (liquidati in Euro 18.000,00) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile F.O..

Avverso tale pronunzia O.I. propose gravame ma la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza in data 25.1.2011, confermò la decisione di primo grado e condannò l’appellante alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato O. deducendo:

1. intervenuta remissione di querela accettata da O., con dichiarazione resa ai Carabinieri di Mogoro in data 17.2.2011 ;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso di O. nella truffa, per le ragioni già esposte nei motivi di appello e cioè che O. intervenne solo dopo che il contratto con F. era già stato stipulato a seguito di trattative condotte dal solo S.; F. aveva peraltro avuto cognizione delle condizioni del trattore e l’assegno venne incassato successivamente alla vendita a terzi di parte dell’attrezzatura.
Motivi della decisione

L’intervenuta remissione di querela accettata da O.I. (documentata in atti), ha determinato la estinzione del reato che deve essere dichiarata sia nei confronti del ricorrente che del coimputato, dovendosi ritenere implicitamente accetta la remissione da quest’ultimo, stante l’assenza di interesse a non accettare.

Le spese, in assenza di diversa determinazione, vanno poste a carico dei querelati.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di O. I. e per l’effetto estensivo anche nei confronti di S. F., per essere il reato estinto per remissione di querela.

Condanna gli imputati sopra indicati al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *