T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 09-06-2011, n. 3052 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha proposto un ricorso per l’accertamento del suo diritto al riconoscimento dalla dipendenza da causa di servizio della patologia di "atralgia della spalla dx, con lesione della cuffia dei rotatori" e la concessione dell’equo indennizzo, oltre alla condanna dell’amministrazione intimata al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, rappresentando come l’amministrazione non si sia mai pronunciata sulla corrispondente istanza proposta da tempo;

Considerato che, come costantemente affermato in giurisprudenza ".. è inammissibile l’azione di accertamento alla spettanza dell’equo indennizzo presupponendo detta azione la titolarità, da parte del soggetto che la propone, di una posizione di diritto soggettivo che egli assume essere stata lesa dal provvedimento contro il quale insorge, che non è ravvisabile nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero di liquidazione dell’equo indennizzo, atteso che la posizione giuridica da riconoscere al pubblico dipendente nelle suddette vicende contenziose è quella del titolare dell’interesse legittimo, disponendo l’amministrazione di poteri autoritativi e discrezionali proprio in ragione della particolare natura indennitaria dell’emolumento, e non del diritto soggettivo, che è consistenza che detta posizione assume solo allorché il relativo procedimento si sia positivamente concluso. e con riferimento quindi non all’"an", ma alla corretta liquidazione del "quantum" effettivamente dovuto" (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 09 dicembre 2009, n. 7694, 27 giugno 2007, n. 3769 e 10 luglio 2007, n. 3914);

Dato atto che la circostanza è stata sottoposta all’esame delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a.;

Ritenuto che il ricorso, per la ragione di cui sopra, sia inammissibile, ma che le spese di lite possano essere compensate tra le parti in considerazione della materia del ricorso;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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