Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 08-06-2011, n. 22776

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con sentenza in data 18.11.2009 la corte di appello di Firenze, a conferma della pregressa decisione del gip del tribunale di Prato in data 5.2.2008, che dichiarava colpevoli R.V., reo confesso, del delitto di rapina aggravata in concorso – capo c) dell’imputazione – e M.S. di associazione a delinquere e di tutta una serie di rapine di cui, tranne per una, era reo confesso, giustificava le pene rispettivamente inflitte agli imputati- tre anni di reclusione e Euro duemila di multa per il R., anni cinque di reclusione e la stessa pena pecuniaria per il M. – ritenendoli non meritevoli delle pur richieste attenuanti generiche, per via dei loro precedenti penali e della gravità dei reati, elementi di disvalore tali da non poter essere ridimensionati dal dedotto stato di tossico – dipendenza del M. e dalla confessione, peraltro in un contesto chiaramente di per sè indiziante, del R..

2- I due imputati ricorrono per cassazione ed ripetono le stesse doglianze dei motivi di appello, funzionale a valorizzare l’asserito stato di tossico- dipendenza di entrambi gli imputati, e il loro comportamento processuale caratterizzato dalle avvenute confessioni.

3 – I due ricorsi sono inammissibili per il fatto che le ragioni poste a loro sostegno ripetono, senza elementi di novità, motivi di appello a cui i giudici di merito hanno dato congrua risposta.

In proposito, comunque, può rilevarsi che lo stato di tossicodipendenza, ancorchè dimostrato o altrimenti risultante dagli atti, non comporta l’automatica concessione delle circostanze attenuanti generiche, specialmente se ricorrono anche specifici fattori negativi, ma può concorrere a determinare quel complesso di elementi (oggettivi e soggettivi) non tipicamente previsti dalla legge che il giudice prende in considerazione, come è avvenuto nella specie, per adeguare maggiormente la sanzione al caso concreto.

Con riferimento alle dichiarazioni confessorie, poi, e del M. e del R. può ribadirsi, a parte ogni pur possibile considerazione del contesto già gravemente colpevolizzante in cui si sono poste, che è legittima la motivazione della sentenza d’appello che, nel confermare, il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell’adeguatezza della pena in concreto inflitta nella considerazione, pur negativa, dei fattori attenuanti nei motivi d’impugnazione.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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