T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 09-06-2011, n. 3040 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 23 gennaio 2009 e depositato il 20 febbraio 2009, i ricorrenti impugnano il provvedimento meglio specificato in epigrafe con cui il Comune di Marcianise ha respinto la domanda avanzata dal Sig. Pietro Pergola (dante causa degli istanti) di rilascio di condono edilizio ex L. 23 dicembre 1994 n. 724 per le opere abusive eseguite alla via E. Di Capua n. 4, consistenti in un primo piano (con superficie di mq. 64,26) e sottotetto (con superficie di mq. 33,72).

A sostegno dell’esperito gravame i deducenti rilevano i seguenti profili di illegittimità:

I) eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, motivazione insufficiente ed incongrua, travisamento, sviamento, carenza di interesse pubblico, violazione della L. 724/94;

II) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90.

Si è costituito in giudizio il Comune di Marcianise che replica alle censure di parte ricorrente e conclude per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 755 del 23 marzo 2009 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensiva non ravvisando l’attualità del danno ed il pregiudizio grave ed irreparabile per la concessione dell’invocata tutela cautelare.

Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il Collegio condivide il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Invero, quest’ultimo si fonda sulla seguente traiettoria argomentativa "(…) a seguito di verifica degli atti tecnici, allegati alla richiesta di che trattasi, è emerso che il fabbricato oggetto di condono è situato in zona omogenea B2 "Opere in contrasto con i verbali di P.M. è quanto stabilito dall’art. 39, comma 1, legge 724/94 del 23.12.93" (…) il manufatto oggetto di richiesta di condono è relativa ad unità abitativa posta al piano primo a specifica destinazione residenziale e contrasta con le vigenti disposizioni urbanistiche".

Ebbene, non vi è chi non veda che detta motivazione si risolva in sostanza nella generica indicazione delle ragioni di diniego, in quanto non vengono specificati né i verbali di Polizia Municipale recanti accertamento delle violazioni riscontrate, né rispetto a quali prescrizioni urbanistiche collide l’opera abusiva.

Ne consegue che la mancata indicazione di tali elementi svuota di fatto la motivazione rendendola mera formula di stile inidonea a dare conto delle ragioni logico – giuridiche poste a fondamento dell’atto gravato, impedendo da un lato un efficace controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento di diniego e, dall’altro, non consentendo al privato ricorrente di comprendere le ragioni del diniego e di conformarsi alle prescrizioni urbanistiche vigenti per l’area interessata dall’edificazione.

Sul punto, questo Tribunale ha osservato che il diniego del titolo edilizio, comportando una contrazione dello "ius aedificandi", necessita di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi nel contrasto del progetto presentato con specifiche norme urbanistiche, esplicitamente indicate, e deve quindi indicare compiutamente ed in modo intelligibile le ragioni per le quali sussiste la ritenuta difformità urbanistica (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 22 novembre 2004, n. 16925).

A ciò si aggiunga che dalla lettura dell’atto non si comprende la ragione ostativa consistente nell’asserito contrasto tra la natura residenziale dell’immobile de quo e la destinazione urbanistica della zona interessata B2 (residenziale di completamento) che, anzi, parrebbe coerente con l’intervento edilizio.

Peraltro non possono supplire al rilevato difetto motivazionale le ragioni fornite dall’amministrazione nella propria memoria difensiva nella quale vengono specificati profili di non assentibilità dell’opera non espressamente indicati nel provvedimento impugnato (eccedenza dei limiti di volumetria, completamento del manufatto oltre la data del 31 dicembre 1993 in violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 39 della L. 724/94).

Sul punto, è sufficiente rammentare che l’integrazione della motivazione in giudizio è ritenuta inammissibile dalla giurisprudenza nettamente maggioritaria, tanto più se tale integrazione non è adottata con un provvedimento, ma in una memoria difensiva (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 15 luglio 2010 n. 16814).

L’accoglimento dello scrutinato motivo di ricorso conduce, con assorbimento delle ulteriori doglianze (concernenti la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 e l’omessa notifica dell’atto agli odierni ricorrenti, siccome indirizzato esclusivamente al Sig. Pergola Pietro, dante causa degli istanti), all’annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune soccombente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in considerazione dell’annullamento dell’atto impugnato esclusivamente per un vizio di natura procedimentale.
P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Marcianise al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di 1.000,00 euro, da suddividersi fra loro in parti uguali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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