T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 09-06-2011, n. 3039 diritti privati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Sig. Pasquale Tornatore, proprietario di una villetta sita nel Comune di Marcianise (CE), ha realizzato in difetto di titolo abilitativo, opere edili consistenti in un passo carrabile nella parte retrostante del proprio fabbricato, con accesso su area condominiale, mediante installazione di un cancello metallico scorrevole e con parziale demolizione di parte del muro di recinzione condominiale.

In seguito al verbale di sequestro preventivo e alla notifica dell’ordinanza di ripristino n. 1841/Urb. dell’11 agosto 2008 da parte del Comune di Marcianise, il ricorrente presentava richiesta di sanatoria ex art. 37 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (interventi eseguiti in assenza dalla denuncia di inizio attività).

Tale istanza veniva respinta dall’intimata amministrazione comunale con provvedimento del 6 ottobre 2008.

Avverso tale atto insorge il Sig. Tornatore che affida il mezzo di gravame ai motivi di diritto di seguito rubricati:

I) violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 37 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della Costituzione, eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta;

II) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 380/2001, violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione, violazione degli artt. 832 e 1102 cod.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Marcianise e la Sig.ra Martino Concetta (proprietaria confinante) che eccepiscono in rito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’ordinanza di ripristino n. 1841/Urb. dell’11 agosto 2008 e, nel merito, replicano nel merito alle censure di parte ricorrente.

Il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora con ordinanza n. 350 del 9 febbraio 2009.

All’udienza pubblica del 4 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per quanto di ragione. Tanto esime il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune e dalla controinteressata.

3. Al riguardo, in punto di legittimazione a svolgere attività edilizia, ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la d.i.a. può essere inoltrata dal "proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività".

4. Inoltre, l’art. 2 del regolamento per l’attuazione della L. Reg. 28 novembre 2001 n. 19 (approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 31 ottobre 2002 n. 5261) prevede che "Alla denuncia di inizio attività vanno allegati, a pena di improcedibilità, i seguenti atti ed elaborati: a) dichiarazione comprovante la disponibilità dell’immobile ai fini della realizzazione degli interventi indicati nella denuncia (…)".

5. Dalle menzionate disposizioni si ricava quindi il principio secondo cui, per realizzare gli interventi soggetti a d.i.a., è necessaria la disponibilità dell’area, ciò che postula una relazione qualificata a contenuto reale con il bene, tenuto anche conto che, in generale, il diritto a costruire è una proiezione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che autorizza a disporre con un intervento costruttivo (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 giugno 2007 n. 3027 e 4 febbraio 2004 n. 368).

6. Inoltre, la Sezione ha osservato (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 23 febbraio 2011 n. 1073) che, in presenza di domanda di rilascio di un titolo abilitativo, il Comune deve verificare la sussistenza di un titolo sostanziale idoneo a costituire, in capo all’istante, il diritto di sfruttare la potenzialità edificatoria dell’immobile, pur non richiedendosi al medesimo ente pubblico una ulteriore complessa indagine circa le implicazioni, di ordine civilistico, del rapporto generato dalla concessione del diritto reale di godimento (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 febbraio 2004 n. 368).

7. Quindi, sul piano istruttorio, l’amministrazione comunale, cui è rimessa la delibazione di conformità urbanistica di ogni progetto edilizio, deve verificare, tra l’altro, che esista il titolo per intervenire, la cui esistenza è elevata nell’ambito della normativa di settore a presupposto di legittimità sia degli interventi che implicano il rilascio del permesso di costruire sia per l’esecuzione di opere soggette a mera d.i.a. (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 luglio 2005 n. 3730; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 22 settembre 2006 n. 8243).

8. Dalle considerazioni svolte discende che il Comune di Marcianise ha legittimamente verificato la sussistenza in capo al richiedente dei presupposti soggettivi per svolgere l’attività edilizia denunciata e, avendo accertato l’inesistenza di un idoneo titolo di godimento sull’area, ne ha inibito la realizzazione.

9. Tanto risulta espressamente dall’esame del provvedimento gravato che reca puntuale indicazione delle relative ragioni logico – giuridiche (con conseguente infondatezza della censura dedotta per difetto di motivazione) che reca la seguente traiettoria argomentativa "La D.I.A. è ammessa qualora l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, la predetta condizione non risulta verificata, in quanto per l’intervento richiesto è necessario l’assenso dei condomini e della relativa delibera assembleare".

10. Invero, dall’esame degli atti risulta che il Sig. Tornatore ha realizzato un passo carrabile su un’area condominiale mediante rimozione e demolizione di una porzione di muro perimetrale e della relativa recinzione di proprietà condominiale, senza tuttavia vantare alcun titolo legittimante all’intervento (che, invero, postulava il consenso degli altri condomini). In altri termini, l’esponente ha realizzato opere edili su un’area di cui non è proprietario esclusivo abbattendo e rimuovendo parti comuni, come risulta dai seguenti atti:

– verbale di accertamento n. 40 del 6 agosto 2008 della Polizia Municipale di Marcianise, nel quale è specificato che "Su cantiere già verbalizzato in data 3 agosto 2008 con n. 39 e sospensione dell’attività abusiva in pari data continuava i lavori, abbattendo il muro di recinzione condominiale, aprendo un varco per accedere all’interno del P.co Mediterraneo lato G. Falcone";

– verbale di sequestro preventivo del 6 agosto 2008 operato dalla Polizia Municipale di Marcianise con cui si accertava la realizzazione di "lavori edili di costruzione, consistenti in Apertura di un passo carrabile su un muro di recinzione condominiale all’interno del Parco Mediterraneo lato di via G. Falcone";

– atto di assegnazione degli immobili stipulato con atto del notaio Nicola Angelone del 20 dicembre 2001 nel quale è riportato che l’accesso all’abitazione del Sig. Tornatore è posto sulla via De Santis, e non sulla via G. Falcone sulla quale il ricorrente ha illegittimamente aperto il passo carrabile (a differenza, ad esempio, della proprietà della controinteressata Sig.ra Martino Concetta, alla quale si accede da via G. Falcone).

11. Ne consegue che l’amministrazione comunale ha correttamente svolto la preliminare verifica onde individuare la piena legittimazione del richiedente anche con riferimento ai diritti e doveri dominicali su beni di proprietà comune: per l’effetto, è legittimo il diniego di rilascio della sanatoria ex art. 37 D.P.R. 380/2001 motivato in base alla mancanza dell’assenso dei condomini e della relativa delibera assembleare.

12. A fronte delle svolte considerazioni appaiono recessive le deduzioni svolte con il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta l’illegittima compressione del proprio diritto di comunione che lo stesso intendeva esercitare mediante l’apertura del passo carrabile.

13. In senso contrario, è agevole rilevare che l’esercizio del diritto di comproprietà sulle parti comuni doveva essere esercitato nel rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie che, come si è visto, impongono il rispetto dei presupposti soggettivi che attengono alla sussistenza di un rapporto qualificato con il bene.

14. In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

15. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna T.P. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del Comune di Marcianise che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Condanna T.P. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore di Martino Concetta che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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