Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce N.105/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Componente – relatore

Carlo Dibello Componente

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1601/07 presentato da:

– Berliner Randi, Rocks Patrick David e Speedwell Peter Martin, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano Gallucci e Adriano Tolomeo ed elettivamente domiciliati in Lecce, presso lo studio del primo, al viale Lo Re 6;

contro

– l’Università del Salento, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliata;

e nei confronti

– della dr.ssa Margherita Bennet, non costituita;

per l’annullamento

– del Decreto del Rettore dell’Università del Salento in data 8.8.07, n. 1843;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui, in specie ed ove occorra, del Regolamento per l’assunzione del personale a tempo determinato e per l’attivazione di collaborazioni coordinate e continuative e di prestazioni professionali nell’ambito del Progetto coordinato Catania – Lecce (di cui alle delibere del C.d.A. in data 15.4.98 e 26.10.98 e del S.A. 15.4.98 e 27.10.98) nella parte in cui, pur prevedendo la pubblicazione del bando inditivo delle selezioni sulla G.U., fa salve “norme o regolamenti diversi modificativi della normativa vigente”.

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università intimata.

Visti gli atti della causa.

Designato alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2008 il relatore Dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Tolomeo e Libertini -per l’Avvocatura erariale.

Osservato quanto segue:

fatto e diritto

1.- Nel ricorso si espone che:

1.1 i dottori Berliner, Rocks e Speedwell sono collaboratori ed esperti di madre lingua inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Salento, rispettivamente assegnati alle facoltà di Ingegneria, Scienze MM.FF.NN. e Giurisprudenza.

1.2 Essi prestano detta attività in virtù di contratti di lavoro di durata annuale, stipulati all’esito di procedure concorsuali.

1.3 Con Decreto Rettorale n. 1843 dell’8.8.07 l’Università indiceva quindi una selezione pubblica per titoli e colloquio rivolta all’assunzione a tempo determinato di 6 collaboratori ed esperti di madre lingua inglese, prevedendo quale requisito di ammissione, in specie, la “lingua madre inglese” ed il “possesso del diploma di laurea o di titolo universitario straniero equivalente”.

1.4 Tale bando, peraltro, veniva pubblicato esclusivamente all’Albo Ufficiale del Rettorato -e non anche sulla G.U.R.I. e sul sito internet dell’Università-, per un periodo di 30 giorni -compresi tra agosto ed i primi di settembre.

1.5 I ricorrenti, dunque, apprendevano in ritardo della selezione.

2.- Rimasta senza risposta una loro istanza di riapertura dei termini, quindi, essi proponevano il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

A) Violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 35, comma 3, lett. a), d.lgs. 165/01, dell’art. 4, comma 1, d.P.R. 487/94 e dell’art. 6 del -citato in epigrafe- Regolamento per l’assunzione del personale a tempo determinato e per l’attivazione di collaborazioni coordinate e continuative e di prestazioni professionali nell’ambito del Progetto coordinato Catania – Lecce. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifesta.

B) Violazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per irrazionalità.

C) Violazione dell’art. 4 d.l. 120/95, dell’art. 51 CCNL 21.5.96 del Comparto Università, dell’art. 36 d.lgs. 165/01 e dell’art. 1, comma 519 l. 296/06.

3.- Formulate dalle parti istanze cautelare e di decreto presidenziale monocratico, le stesse venivano accolte nei termini che seguono:

– “Considerato che, ad una prima delibazione, le prime due censure formulate nel ricorso appaiono assistite dal necessario fumus di fondatezza.

Ritenuto che appaiono sussistenti ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da giustificare l’intervento cautelare immediato;

[…]

Accoglie l’istanza di provvedimento cautelare provvisorio presidenziale ex art. 3 co. 2 legge n. 205/00, limitatamente all’ammissione provvisoria con riserva dei tre ricorrenti alla selezione pubblica […]” (Decr. Pres. n. 1059/07);

– “Considerato che il Collegio condivide pienamente i contenuti del decreto cautelare n. 1059/2007;

Considerato, altresì, che i primi due ricorrenti hanno superato le prove della selezione pubblica di che trattasi collocandosi in posizione utile nella graduatoria finale stilata dalla Commissione giudicatrice;

Ritenuto, quindi, di dovere accordare, in favore di questi ultimi, la tutela cautelare invocata” (ord. n. 1117/07).

4.- Come appena ricordato, dunque, a seguito dell’ammissione con riserva alla selezione disposta dal T.a.r. i dottori Berliner e Rocks la superavano collocandosi rispettivamente al 1° ed al 6° posto della graduatoria, infine approvata dall’Università -pur se con la riserva dell’esito di questa giudizio. Non così per il dr. Speewell, che invece si classificava al 7° posto -ma per il quale l’interesse al ricorso persiste per l’ipotesi che rinuncie o altre circostanze che gli permettano di risalire in graduatoria.

5.- Nel merito, dunque, il Tribunale ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto per i motivi che di seguito si esporranno.

5.1 Risultano in specie condivisibili gli argomenti con i quali i ricorrenti evidenziavano, al primo ed al secondo motivo di gravame, l’illegittimità -per violazione di legge e per irragionevolezza- delle forme con le quali l’Università provvedeva a dare pubblicità al bando di concorso: in materia di accesso al pubblico impiego, d’altronde, la disposizione di cui all’art. 4 d.P.R. n. 487 del 1994, che prevede la pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, deve ritenersi costituire regola generale, vincolante in assenza di previsioni diverse e derogatorie -rivolta com’è a garantire la conoscibilità dell’esistenza di un concorso pubblico a tutti i cittadini -e non solo-, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato, in perfetta armonia con i principi costituzionali sull’accesso agli impieghi pubblici.

Né detta norma risulta abrogata dagli artt. 35 e 70, comma 13, d.lgs. n. 165 del 2001, di cui anzi costituisce specificazione ed attuazione (cfr. T.a.r. Lombardia Milano, III, 17 gennaio 2008, n. 53).

5.2 A ciò si aggiunga che, anche prescindendo dalla mancata pubblicazione del bando sulla G.u.r.i., la forma di pubblicità prescelta risultava connotata, per modalità (affissione all’Albo Ufficiale del Rettorato) e tempistica (un periodo di 30 giorni compreso tra agosto ed i primi di settembre), da un’assoluta, sostanziale inidoneità a raggiungere lo scopo della massima diffusione possibile della conoscenza del bando: anche sotto quest’aspetto, dunque, erano presenti manifesti profili di irragionevolezza.

6.- Per le ragioni e nei sensi appena esposti gli atti impugnati risultano illegittimi e vanno, conseguentemente, annullati.

7.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi 2.000 euro, oltre agli accessori di legge.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 1601/07 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Università del Salento al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 2.000 euro, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, all’udienza dell’8 ottobre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Ettore Manca – Relatore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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