Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 08-06-2011, n. 22772 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27.5.2007, il G.U.P. del Tribunale di Sassari dichiarò C.P. responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 e – concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, con la diminuente per il rito – lo condannò alla pena di anni 6 mesi 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale (che peraltro successivamente rinunziò all’impugnazione) proposero gravame ma la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 6.11.2008, confermò la decisione di primo grado.

A seguito di ricorso la Corte Suprema di cassazione, Sezione 6A penale, con sentenza n. 16835 in data 18.2.2010, annullò la sentenza impugnata con rinvio.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza in data 13.10.2010, confermò la sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 sull’assunto che l’aver spontaneamente indicato, al momento del fermo, il nascondiglio dello stupefacente, fosse finalizzato solo ad evitare che venisse smontata l’autovettura e che si fosse in presenza di un’evidenza dei fatti; peraltro agli atti non emergerebbe che egli fosse stato messo innanzi all’evidenza di alcun fatto e si trascura la successiva collaborazione di C.;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante, trascurando la condotta contemporanea e susseguente al reato.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Si deve premettere che la Corte di cassazione, Sezione 6A penale, aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari in data 6.11.2008 sull’assunto che la disposizione cui la Corte di merito aveva fatto riferimento per escludere la sussistenza della diminuente era quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7 anzichè quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 che richiede diversi elementi, quali quello di "essersi adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia porta a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione delle risorse rilevanti per la commissioni dei delitti"; che, pertanto, non era stato accertato se le risultanze processuali dimostrassero o meno che C. si fosse adoprato nell’immediatezza del fatto, oggetto del presente procedimento, a facilitare il rinvenimento dello stupefacente occultato, condotta questa che potrebbe integrare i presupposti richiesti dall’invocato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.

Il Giudice di rinvio ha osservato che, al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria, C.P. non aveva assunto nell’immediatezza un atteggiamento collaborativo, ma anzi aveva in tutti i modi tentato di giustificare le ragioni del viaggio ed aveva cercato di occultare una chiave all’interno di un pacchetto di caramelle. Solo quando l’auto fu portata all’autoparco della Polizia di Sassari e stavano per iniziare le operazioni di smontaggio, C. aveva ammesso di trasportare droga, indicato l’ubicazione del nascondiglio e fornito la chiave per l’apertura del vano. In questo senso è stato ritenuto che l’imputato si trovasse ormai innanzi all’evidenza dei fatti. Peraltro in sede di udienza di convalida C. si era anche avvalso della facoltà di non rispondere il che escludeva la volontà di collaborazione e mai nel corso del giudizio aveva indicato che gli aveva affidato il trasporto dello stupefacente.

Tale motivazione non solo non presenta alcuna manifesta illogicità, ma è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini dell’applicazione dell’attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, la collaborazione dell’imputato deve essere spontanea ed avere connotazioni di particolare efficacia (riferita all’intero arco della condotta illecita, e non soltanto ad alcuni segmenti di essa) e rilevanza ai fini della neutralizzazione dell’attività criminosa. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46435 del 18.11.2008 dep. 17.12.2008 rv 242311. Nella specie, la Corte ha negato la sussistenza di tali caratteri nella collaborazione consistita nella sola ammissione – peraltro parziale – di colpevolezza e nel riconoscimento fotografico di due soli fornitori d’eroina, con rifiuto di indicare le generalità dei fornitori di cocaina).

Del resto questa Corte ha anche precisato che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, non costituisce una forma di collaborazione che integra la speciale circostanza attenuante la condotta del fornire agli inquirenti la combinazione numerica della cassaforte in cui è custodito il denaro proveniente dall’attività di spaccio, ben potendo costoro, in mancanza della combinazione numerica, aprire mediante effrazione la cassaforte. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15060 del 25.2.2009 dep. 8.4.2009 rv 243469).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In sede di annullamento con rinvio era stato precisato che l’ulteriore profilo del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche avrebbe richiesto una verifica specifica in base agli altri parametri stabiliti dall’art. 133 c.p., quale quello della condotta contemporanea o susseguente al reato.

Il Giudice di rinvio a ciò si è attenuto, valutando la gravità del fatto, la concessione delle attenuanti generiche solo per l’assenza di precedenti penali, l’assenza di collaborazione nel giudizio ed il fatto che avesse portato con se i familiari.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna mancata valutazione di elementi o manifesta illogicità.

Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "per il corretto adempimento dell’obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 c.p.. E gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto". (Cass. Sez. 1, sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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