T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 488 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 9 giugno 1999 e depositato il successivo giorno 21, il sig. Ennio Di Giacomo, premesso di lavorare alle dipendenze del Comune di Latina nel Servizio Trasporti Pubblici con la qualifica di autista addetto alla manutenzione – ha adito questo Tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto e la conseguente condanna del Comune di Latina al pagamento della indennità per turni disagiati, ammontante a Lire 6.474.000 siccome maturate nel periodo dal 1.1.1989 al 1.3.1999.

2) In data 26 novembre 1999, si è costituito in giudizio il Comune di Latina, il quale successivamente ha prodotto documenti, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per le pretese relative al periodo successivo al 30.6.1998, eccepito la prescrizione dei diritti creditizi antecedenti i cinque anni dalla domanda giudiziale e dedotto l’infondatezza della pretesa.

3) Alla pubblica udienza del 12 maggio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

4) In via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, relativamente ai diritti creditizi maturati successivamente al 30.6.1998, ai sensi dell’art. 45 comma 17 del D.L.vo n. 80/1998 (ora art. 69 comma 7 del D.L.vo 165/01).

5) Nel merito, la domanda del ricorrente è infondata.

6) Osserva il Collegio che le indennità giornaliere spettanti al personale del Trasporto Pubblico erano disciplinate:

– dall’ Accordo Sindacale Aziendale del 26.1.1985;

– dall’Integrazione di Accordo Sindacale Aziendale del 24.4.1986;

– dalla deliberazione di G.M. del 26.10.1995 recante riordino degli accordi integrativi aziendali del servizio di trasporto pubblico.

7) Il ricorrente rivendica il diritto alla corresponsione dell’indennità per turni disagiati, evidentemente riferita all’indennità di cui all’art. 6 dell’Integrazione del 24.4.1986 prevista per il personale ispettivo e di Capolinea "per il lavoro disagiato che essi svolgono a contatto con il pubblico e per la verifica e aggiornamento delle obliteratrici".

Come correttamente evidenziato dall’Amministrazione, tale indennità è stata disposta unicamente per un determinato tipo di personale e per lo svolgimento di specifiche attività lavorative, non venendo estesa la sua corresponsione nei confronti di ogni lavoratore operante sotto la disciplina del CCNL Autoferrotranvieri.

11) Con la riunificazione delle indennità giornaliere in un’unica indennità come stabilito dalla deliberazione di G.M. del 26.10.1995, spiega l’Amministrazione che l’indennità di lavoro disagiato è andata a costituire la nuova voce stipendiale giornaliera solo per quei lavoratori – addetti la movimento – che già precedentemente ne usufruivano per espressa previsione normativocontrattuale.

Pertanto detta indennità non spetta agli addetti alla manutenzione.

12) Né possono essere presi in considerazione i precedenti di questa Sezione (sentenze 970, 972, 973 e 977 del 19.11.2003) in quanto riferite a personale con la qualifica di Capo Movimento (mentre il ricorrente possiede quella di Autista addetto alla manutenzione).

13) In conclusione, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.

14) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 554/99, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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