Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 08-06-2011, n. 22770 porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9.7.2009, il G.U.P. del Tribunale di Bari, fra l’altro, dichiarò:

S.G. responsabile di rapina e sequestro di persona in danno di F. e C. e connessi reati di detenzione e porto illegale di pistole, ricettazione, furti e simulazione di reati e – con la diminuente per il rito – lo condannò alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa;

P.B. responsabile di rapina in danno di L. e connessi reati di detenzione e porto illegale di pistole, ricettazione, furti e simulazione di reati, detenzione di una pistola e ricettazione di strumentazione in uso alle Forze di polizia e – con la diminuente per il rito – la condannò alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa;

SI.Si. responsabile di rapina in danno di L. e connessi reati di detenzione e porto illegale di pistole, ricettazione, e violazione alla sorveglianza speciale e – con la diminuente per il rito – la condannò alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa;

D.M.A. responsabile di rapina in danno di L. e connessi reati di detenzione e porto illegale di pistole, ricettazione e – con la diminuente per il rito – la condannò alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa;

Avverso tale pronunzia i predetti ed altri imputati proposero gravame ma la Corte d’appello di Bari, con sentenza in data 3.7.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, fra l’altro, assolse S. e P. da reati di furto e simulazione di reato e concesse le attenuanti generiche prevalenti a D.M., P. e S. determinò le pene per: P. in anni 3 mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa; S. in anni 3 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa; applicò pene accessorie a SI., P. e S.; confermò nel resto l’impugnata sentenza.

Ricorrono per cassazione P.B. e SI.Si. personalmente, nonchè i difensori degli imputati D.M.A., S.G..

Il difensore di D.M.A. deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato controllo di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. sempre doveroso;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al motivo di appello relativo alla richiesta della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

P.B. deduce vizio di motivazione in relazione all’interpretazione delle intercettazioni telefoniche ed in relazione al fatto che Sp. potesse giungere in via (OMISSIS) essendo alle 21.19 del (OMISSIS).

Il difensore di S.G. deduce:

1. vizio di motivazione in relazione in relazione all’entità della pena;

2. vizio di motivazione al mancato controllo di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

SI.Si. deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’interpretazione delle intercettazioni, criptiche, che avrebbero peraltro necessità di elementi di riscontro;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di D.M. A. ed il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di S.G. sono generici, dal momento che neppure indicano gli elementi in ragione dei quali avrebbe dovuto essere pronunziata sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

Il ricorso di P.B. ed il primo motivo di ricorso proposto da SI.Si. sono inammissibili perchè svolgono censure di fatto ed il primo motivo del ricorso di SI. anche manifestamente infondato.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte (e condiviso dal Collegio) "il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch’esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3".

Cass. Sez. 5Asent. n. 00603 14.10.2003-13.01.2004 rv 227815).

E’ possibile peraltro prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2A sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994).

Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di D.M. A. è generico non precisando a cosa si riferisce la richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, limitandosi a richiamare i motivi di appello, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di S. G. ed il secondo motivo di ricorso proposto da S. S. sono manifestamente infondati.

In ordine al diniego delle attenuanti generiche a SI., va ricordato che "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime". (Cass. Sez. 2A sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato nei precedenti penali e, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, "in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all’art. 62 bis c.p. non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità". (Cass. Sez. 4A sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep. 1.6.1990 rv 184544).

La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicchè l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 c.p. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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