T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 487 trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 510 maggio 1999 e depositato il successivo 4 giugno, la signora L.Z. – dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone e inquadrata nella 7° q.f. area amministrativa – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale L’Amministrazione resistente, all’esito della relativa selezione, ha attribuito il LED relativo alla q.f. di appartenenza alla signora M.S., classificatasi prima nella graduatoria con 58.8 punti, mentre la ricorrente è risultata seconda con 57.5.punti.

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’attribuzione di punti 2 alla controinteressata per "titoli culturali – altro diploma", riconosciuti per il possesso del diploma di abilitazione all’insegnamento catechistico nelle scuole elementari, rilasciato dal Vicariato di Roma.

Ciò in quanto, in base a quanto previsto dall’art. 36 comma 2 del DPR 3.8.1990 n. 333 e dalla delibera n. 1840 del 19.9.90 in merito ai criteri di attribuzione del livello economico differenziato, il titolo in questione non può essere considerato espressione di una maggiore preparazione culturale specifica riferita alla qualifica posseduta.

In particolare – sostiene la ricorrente – la delibera cit. intende attribuire un determinato punteggio ad altri diplomi e altre lauree "che non hanno dato luogo a valutazione nella categoria professionale" ma, nel caso di specie, il titolo prodotto dalla controinteressata non è un diploma specifico ma una abilitazione all’insegnamento, che avrebbe dovuto essere ricompresa tra le "abilitazioni professionali", pure contemplate tra i titoli culturali alla lettera "E’ della delibera cit..

La stessa Amministrazione, con nota del 29.3.1999, implicitamente ammette la natura di abilitazione professionale di tale titolo nel momento in cui esplicitamente dichiara che "il diploma in questione è stato valutato nella categoria "altri diplomi lett. A". Non è stato valutato nella lettera E – abilitazioni professionali – della stessa deliberazione, perché non attinente alla qualifica professionale rivestita".

3) Inoltre, rappresenta la ricorrente, non vi è neppure chiarezza circa la data di prima acquisizione del titolo di abilitazione nel fascicolo personale della dipendente S. (che avrebbe dovuto essere prodotto entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione con nota del 12.1.1999.

Con la nota del 29.3.1999 citata, infatti, l’Amministrazione si limita ad affermare che la copia del diploma è stata "acquisita nel fascicolo nel mese di luglio 1998, a mezzo di consegna personale, finalizzata alla valutazione del LED".

4) In ottemperanza al decreto presidenziale n. 47 del 18.6.1999, l’Amministrazione Provinciale resistente, in data 30.7.1999, ha depositato la documentazione afferente la procedura relativa alla formazione della graduatoria in questione.

5) Alla pubblica udienza del 12 maggio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

6) Osserva il Collegio che la delibera n. 1840/1991 al punto 3) "Culturali", spiega quale tipologia di titoli è riconducibile alla categoria dei titoli culturali, precisando che gli "altri diplomi" di cui alla lett. A) della griglia, devono intendersi sia quelli che non hanno dato luogo a valutazione nella categoria "professionali" sia quelli successivi al primo" e che le "abilitazioni professionali" di cui alla lettera "E’ della griglia sono quelle conseguite presso enti pubblici e/o legalmente autorizzati o riconosciuti, e attinenti alla qualifica professionale rivestita".

7) Tanto premesso il ricorso deve essere accolto.

8) L’abilitazione all’insegnamento al catechismo non è equiparabile a un diploma e quindi, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, non è riconducibile alla lett. A) della succitata griglia; né può essere considerato un titolo professionale, posto che, come specificato al punto 2 della delibera 1840/91 sono tali "i titoli di studio accademici" e per la qualifica 7° sono valutabili il diploma di laurea, il titolo superiore e quello immediatamente inferiore (cfr. griglia "professionali" della delibera cit.).

9) Pertanto, illegittimamente, l’Amministrazione resistente ha attribuito alla controinteressata S.M. punti 2) per il possesso del diploma di abilitazione all’insegnamento catechistico nelle scuole elementari, rilasciato dal Vicariato di Roma.

10) Conseguentemente, va dichiarato il diritto della ricorrente a essere riconosciuta prima nella graduatoria per l’attribuzione del LED relativo alla 7° qualifica dalla data del 1.1.1998.

11) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 494/99, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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