Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 08-06-2011, n. 22769

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 15.6.2010, il G.U.P. del Tribunale di Bari dichiarò B.A., D.P.A. e G. G. responsabili di rapina aggravata e – con la diminuente per il rito – condannò ciascuno alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, pena accessoria.

Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte d’appello di Bari, con sentenza in data 15.11.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorrono per cassazione B.A. e G. G. personalmente, nonchè il difensore dell’imputato D.P. A..

B.A. deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, erroneamente considerando non occasionale il fatto, occasionante evidenziata invece dall’uso dell’auto dei genitori di D.P. e dall’assenza di precedenti penali. Non sarebbe pacifico l’uso del coltello. Il danno non potrebbe essere considerato particolarmente grave. Il comportamento processuale sarebbe stato leale stante la scelta del rito abbreviato e la non contestazione dell’attribuzione di responsabilità. La Corte territoriale avrebbe dovuto giustificare sotto ogni profilo l’insussistenza di motivi che inducessero a riconoscere le attenuanti generiche.

Il difensore di D.P.A. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche trascurando che D.P. non ha fatto ricorso a violenza o minaccia, non si è travisato, non ha detenuto armi, è di giovane età e non ha precedenti. La messa a disposizione dell’auto è stata considerata alla stregua della esecuzione materiale della rapina.

D.P. potrebbe essere stato coinvolto con l’intimidazione.

D.P. non tentò di fuggire e non potrebbe estendersi a lui quanto argomentato per gli altri imputati. Il silenzio potrebbe essere frutto di timore di ritorsioni. Il comportamento processuale è stato sostanzialmente ammissivo.

G.G. deduce:

1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione, in quanto l’imputato aveva rinunziato ai motivi di gravame relativi alla responsabilità e la Corte territoriale non ha motivato sul punto;

peraltro l’abrogazione dell’art. 599 c.p.p., commi 4 e 5, con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125, sicchè non sarebbe possibile la rinunzia parziale ai motivi e la Corte d’appello avrebbe dovuto perciò motivare;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 c.p., n. 4 avendo la Corte territoriale integrato la motivazione di primo grado con elementi sostanzialmente elusivi del motivo di gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso proposto da G.G. è manifestamente infondato.

La rinuncia a uno o più motivi di appello produce l’effetto di limitare la cognizione del gravame ai capi o ai punti della decisione ai quali si riferiscono i rimanenti motivi; con la conseguenza che l’imputato non può dolersi con il ricorso per cassazione dell’omessa motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5097 del 7.12.1990 dep. 7.5.1991 rv 190142).

L’abrogazione dell’art. 599 c.p.p., cimmi 4 e 5 non ha fatto venir meno tale principio generale, pertanto in presenza di motivi di appello in parte rinunziati, nessuna motivazione era necessaria in ordine ai motivi rinunziati.

Il ricorso proposto da B.A., il ricorso proposto da D.P.A. ed il secondo motivo di ricorso proposto da G.G. sono manifestamente infondati ed i parte svolgono censure di merito.

In proposito va ricordato che "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime". (Cass. Sez. 2A sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso le attenuanti generiche in ragione della oggettiva gravità del fatto desumibile dalle modalità della minaccia, con arma ed in più persone riunite, di notte ed il mancato recupero della refurtiva.

Non vi è in tale motivazione alcuna manifesta illogicità che al renda sindacabile in questa sede, mentre sono censure di merito quella relativa all’esclusione del previo concerto e all’adesione a seguito di intimidazione.

Quanto alla elusione dei motivi di gravame sul punto, va ricordato che, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo" (Cass. Sez. 1A sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994 rv 196880).

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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