T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 486 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso la ricorrente, in qualità di proprietaria di un terreno confinante con il terreno della contro interessata, sito in Norma censito in catasto al foglio 18, particelle 385, 386 e 382, sul quale è stato realizzato un impianto di distribuzione carburanti, chiede l’accesso agli atti del procedimento con cui il comune dovrà riesaminare l’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 avanzata dalla contenteressata e dal comune denegata, in ottemperanza dell’ordinanza collegiale R.O. 266/2010 emessa da questo tribunale nel giudizio r.r. 461/2010, promosso dalla F. S.p.A. con cui è stato sospeso il predetto provvedimento di diniego.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Ricorrono tutti i presupposti – soggettivi ed oggettivi – di legge per riconoscere in capo alla ricorrente il diritto di accesso al procedimento sopra esposto. Conseguentemente il collegio ordina all’amministrazione resistente di consentire l’accesso agli atti e la piena partecipazione della ricorrente al procedimento di riesame della domanda di sanatoria avanzata dalla F. S.p.A., nel termine perentorio di 15 giorni dalla notifica della presente sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in Euro 1000, sono poste a carico del comune di Norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna il comune alle spese di lite che liquida in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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