Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-05-2011) 08-06-2011, n. 22810

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.A. propone ricorso avverso l’ordinanza del 24/11/2010 del Tribunale del riesame di Messina con la quale era stato respinto l’appello proposto avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari pronunciato dal Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant’Agata Militello.

Si lamenta vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ragione della motivazione per relationem adottata dal Tribunale in sede di gravame, che si è limitato a richiamare le argomentazioni del primo giudice, senza motivare sulle specifiche richieste formulate nell’atto di impugnazione.

Si contrasta in particolare la ritenuta ininfluenza del decorso del tempo sulle esigenze cautelari, richiamando il riferimento operato nell’istanza alla remissione di querela per intervenuta riconciliazione con la parte lesa, nonchè al parere favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dal P.m..

Si richiama inoltre la revoca della misura disposta dal Gip nel diverso procedimento per evasione, per dare conto del sopraggiunto accertamento della riduzione della pericolosità, e si lamenta che su tale estremo di fatto nulla era stato osservato dal Tribunale in senso contrastante.

Si sollecita conseguentemente l’annullamento del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poichè risulta, a seguito di informazioni disposte tramite la cancelleria, che la misura degli arresti domiciliari è stata sostituita dall’obbligo di firma, con provvedimento del Gip di Patti – sezione distaccata di Sant’Agata di Militello – del 22/03/2011.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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