T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 5164 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 6 luglio 2010, ha deliberato, all’unanimità, la nomina a Primo Presidente della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. E.L., magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità.

Di talché, il dott. G.M.C., che ha partecipato alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 R.D. 12/1941 e degli artt. 5 e 6 l. 352/1951. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lg. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della circolare del CSM n. 13000 dell’8 luglio 1999 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990.

Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare: irragionevolezza; contraddittorietà; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; illogicità ed ingiustizia manifeste; sviamento; sproporzione; perplessità; arbitrarietà ed irragionevolezza; discriminatorietà. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Dall’esame dei principali elementi curriculari, emergerebbero alcuni dati rilevanti, ai sensi della disciplina vigente, univocamente favorevoli al dott. Cosentino, vale a dire lo svolgimento continuo ed ininterrotto delle funzioni giurisdizionali e le funzioni direttive di legittimità quale Presidente di Sezione, nell’ambito delle quali ha trattato i processi più importanti del Paese organizzando la Sezione presieduta, la II Sezione penale, in modo tale da raggiungere un risultato ineguagliabile e senza precedenti

Tutti i pareri espressi in occasione delle valutazioni di professionalità e del conferimento di incarichi direttivi darebbe anzitutto conto del livello di eccellenza raggiunto dal ricorrente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nello svolgimento delle funzioni giudiziarie e, in particolare, delle funzioni di legittimità; segnatamente, presso la Corte di Cassazione, il ricorrente avrebbe maturato un’esperienza completa ed articolata in quanto, dal settembre 1992, ha assunto le funzioni di Consigliere presso la Seconda Sezione Penale, facendo altresì parte delle Sezioni Unite penali dal 10 aprile 1994 ed ancora oggi, mentre, dal marzo 2006, svolge le funzioni di presidente della Seconda Sezione Penale con l’incarico di "titolare" dal luglio 2008.

La valutazione comparativa tra il ricorrente ed il dott. L. sarebbe del tutto carente, atteso che, ove operata con criterio, avrebbe portato a ritenere prevalente il dott. Cosentino.

Sotto il profilo del prestigio, il ricorrente avrebbe curato i processi più importanti del Paese, di criminalità organizzata e politica.

Sotto i profili dell’attitudine e del merito, risulterebbe parimenti prevalente il dott. Cosentino, il quale avrebbe dato prova di possedere eccellenti doti organizzative, tanto da aver totalmente smaltito l’arretrato da cui era caratterizzata la Seconda Sezione sino a quando non è stata presieduta dal medesimo, esempio considerato emblematico nella relazione sull’amministrazione della giustizia dell’anno 2009 dall’allora Primo Presidente.

In definitiva, il percorso seguito dall’organo di autogoverno per giungere alla decisione censurata sarebbe irragionevole e dallo stesso non si evincerebbe la motivazione in ragione della quale è risultato vincitore il dott. L..

Né, l’amministrazione potrebbe appellarsi alle ulteriori esperienze del dott. L. al di fuori delle funzioni giurisdizionali in quanto tali esperienze, anche se prestigiose, non possono avere un valore positivo quando vanno a scapito dello spessore organizzativo del candidato; in particolare, l’avere il controinteressato ricoperto incarichi giudiziari per tanti anni e l’essersi reso autore di una nutrita produzione scientifica avrebbe determinato un nocumento per il lavoro professionale di magistrato che era tenuto a svolgere, in quanto la sua Sezione risulterebbe quantitativamente la meno onerata tra tutte quelle, civili e penali, della Cassazione ed i risultati raggiunti sarebbero i più modesti rispetto alle altre Sezioni e, soprattutto, a quelli della Seconda Sezione Penale presieduta dal dott. Cosentino.

A seguito della produzione documentale effettuata dall’amministrazione in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 82/2010 emessa dal Consigliere delegato, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti con i quali ha ancora più diffusamente dedotto l’illegittimità della impugnata delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso ed ha depositato documentazione.

Il ricorrente ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.

All’udienza pubblica del 20 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 6 luglio 2010, ha deliberato, all’unanimità, la nomina a Primo Presidente della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. E.L., magistrato di settima valutazione di professionalità (già magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori), attualmente Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità.

Nella proposta approvata dal plenum, il relatore, dopo avere esposto le ragioni per le quali "la commissione ha ritenuto il dott. E.L. il candidato più idoneo, in base ai parametri delle attitudini e del merito, a ricoprire l’ufficio di Primo Presidente presso la Corte di Cassazione" ed avere in particolare indicato che "il protratto esercizio da parte del dottor L. delle funzioni di legittimità, anche presso le Sezioni Unite, sia nel settore civile che in quello penale, e nell’incarico direttivo che attualmente ricopre, assicura quella capacità di comprensione e di percezione unitaria delle esigenze degli uffici di legittimità e dell’intera giurisdizione che conferiscono al candidato proposto un profilo attitudinale di specifico e preminente rilievo", ha fatto altresì presente che "la valutazione di eccellenza del dottor L. sotto tutti i profili rilevanti ai fini del conferimento dell’ufficio in esame ha evidenti ricadute in sede di comparazione: rispetto a tutti gli altri aspiranti, il dott. L. può vantare non soltanto il risalente e protratto esercizio di funzioni di legittimità, ma una approfondita conoscenza delle problematiche e delle esigenze della Corte di Cassazione che si estende a tutti i settori dell’ufficio, una vasta conoscenza della materia ordinamentale e una competenza nelle tematiche organizzative sperimentata anche nei ruoli apicali più volte ricoperti presso il Ministero della Giustizia, una specifica attitudine alle funzioni direttive, e una particolare sensibilità per tutte le tematiche giuridiche ed organizzative dell’intera giurisdizione, dimostrata anche dall’imponente produzione scientifica".

La proposta approvata dall’organo di autogoverno, in particolare, ha evidenziato che "il dottor L. può vantare una più ampia e completa conoscenza della giurisdizione di legittimità, avendo operato sia nel settore civile che in quello penale" e che "la visione di insieme che il dottor L., con la sua articolata esperienza nelle funzioni di legittimità, ha acquisito rispetto alle esigenze, al funzionamento e alle caratteristiche della Suprema Corte, in tutte le sue articolazioni, è oltremoda preziosa per chi si candidi a ricoprire all’interno dell’ufficio l’incarico apicale".

Di talché, "nella valutazione comparativa, devono dunque considerarsi recessive le esperienze maturate dagli altri aspiranti in singoli e più circoscritti settori della Corte, e, specificamente, nel settore civile per il…, in quello penale per… il dott. Cosentino…", atteso che"rispetto all’incarico da conferire, tale circostanza determina senza dubbio la prevalenza del dottor L., che può vantare una esperienza più completa nelle funzioni di legittimità, valutata in termini di eccellenza anche per il settore civile, e che assicura quindi conoscenze elevate e competenze specifiche che abbracciano tutta la giurisdizione di legittimità".

Inoltre, "il dottor L. prevale nella comparazione con i predetti aspiranti – Presidenti di Sezione anche per le attitudini e competenze organizzative di più ampio respiro, acquisite in incarichi di alta amministrazione, e più a lungo sperimentate come Presidente di Sezione titolare e, con la sola eccezione del dott…., anche come Presidente di Sezione"; "il dottor L. ha infatti assunto il ruolo di Presidente Titolare nell’aprile 2006 e di Presidente di Sezione nell’agosto 2005; i dott.ri… Cosentino ricoprono il ruolo di Presidenti Titolari rispettivamente dal… luglio 2008, e quello di presidente di Sezione,… dal marzo 2006 – i dott.ri… C." e "tale circostanza, avuto riguardo soprattutto all’esercizio delle funzioni di Presidente titolare, assume rilievo in sede di comparazione in favore del dottor L., ove si valuti che questi ha avuto modo di confrontarsi per un più ampio periodo con le problematiche organizzative dell’ufficio e, come dimostrano gli efficaci interventi in relazione a tali problematiche, di dare un oggettivo riscontro di capacità attitudinali ininterrottamente più a lungo mantenute nel tempo".

Tali capacità, ha soggiunto il CSM, "vanno peraltro valutate, nella comparazione con i predetti aspiranti, anche alla luce dell’attività di direzione ed organizzazione svolta dal dottor L. fuori dalla giurisdizione: il profilo del dottor L. è arricchito da una esperienza che costituisce uno specifico "indicatorè dell’attitudine direttiva (risoluzione CSM del 10 aprile 2008), che ha comunque riguardato le attività e le problematiche relative all’organizzazione giudiziaria, affrontate in ruoli apicali e nella gestione di una struttura amministrativa particolarmente complessa".

L’organo di autogoverno ha ancora rilevato che "preminente appare poi il profilo del dottor L. rispetto a quello dei predetti candidati anche per quanto concerne lo spessore culturale e giuridico e la maggiore esperienza nella materia ordinamentale, come dimostrano la incomparabile e varia produzione scientifica – non limitata alle tematiche penalistiche -, la partecipazione a numerose commissioni di studio costituite nell’ambito del Ministero della Giustizia e della Corte di Cassazione, e all’attività di formazione organizzata dal CSM, nell’ambito della quale di recente ha tenuto due relazioni sulla tematica del rapporto fra la giurisdizione italiana "nei settori civile e penalè e le sentenze della Corte Europea"; "tale spessore culturale, che si è espresso nella padronanza e nella capacità di approfondimento di svariate tematiche giuridiche ed ordinamentali e che appare di evidente rilievo per l’altissimo contributo che il dottor L. può assicurare alla funzione nomofilattica della Corte, ne fanno un "punto di riferimentò all’interno della Cassazione e – anche sotto questo aspetto – giustificano il giudizio di eccellenza sul suo profilo e la sua prevalenza sui predetti candidati che, pur in possesso di un curriculum caratterizzato dall’impegno scientifico – non hanno dimostrato la "versatilità" e la estesa conoscenza del dottor L. rispetto a tutti i rami del diritto".

2. Il Collegio rileva in primo luogo ed linea generale che, se nella proposta di conferimento dell’incarico può esservi una maggiore enfasi nell’indicare i profili attitudinali e di merito del candidato proposto, ciò rientra nella fisiologica attività del relatore che, dovendo indicare, in una rosa di due o più magistrati, tutti potenzialmente idonei allo svolgimento dell’incarico da conferire, le ragioni della scelta per l’uno anziché per l’altro tende a porre in particolare risalto gli aspetti, o anche le sfumature, che si sono rivelati determinanti. L’utilizzo di frasi più altisonanti o di un maggiore spazio per dare conto delle caratteristiche e delle qualità del magistrato proposto, però, in assenza di un travisamento dei fatti, non può certo riflettersi in un vizio di legittimità dell’azione amministrativa, ma costituisce una mera tecnica di redazione della motivazione, fermo restando che i fatti indicati devono essere oggettivamente verificabili al fine di poter apprezzare la congruità della scelta e la logicità del nesso consequenziale tra presupposti e conclusione.

Ancora su un piano generale, il Collegio fa presente che le determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura costituiscono esercizio di potere discrezionale e, se è vero che la scelta dell’organo di autogoverno costituisce una valutazione di opportunità alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, è altrettanto vero che l’azione amministrativa discrezionale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

In altri termini, il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi, ivi compreso quello di Primo Presidente della Corte di Cassazione, può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione a base della decisione nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

3. L’art. 12, co. 11, d.lgs. 160/2006 indica che per il conferimento delle funzioni di primo presidente della Corte di Cassazione (funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità), oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’art. 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere inoltre valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali. In tale valutazione, il più anziano prevale a parità di requisiti attitudinali e di merito.

Per attitudini, si intende l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente, per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità, le funzioni direttive da conferire.

Per merito, si intende: l’impegno valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto; la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni dirigenziali; la puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri; la disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio.

La deliberazione del Consiglio del 21 novembre 2007, inoltre, ha apportato precisazioni ed integrazioni alla circolare 13000/1999 specificando, tra l’altro, il valore residuale dell’anzianità ed in particolare che "nell’attuale assetto normativo… vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini (in particolare direttive) e del merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario… Il fattore "duratà diviene criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali, attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore".

4. Il ricorso proposto dal dott. Cosentino è infondato e va di conseguenza respinto.

Il ricorrente, in particolare, ha sostenuto che, dall’esame dei principali elementi curriculari, emergerebbero alcuni dati rilevanti univocamente a lui favorevoli, come lo svolgimento continuo ed ininterrotto delle funzioni giurisdizionali e le funzioni direttive di legittimità quale Presidente di Sezione, nell’ambito delle quali ha trattato i processi più importanti del Paese organizzando la Sezione presieduta, la II Sezione penale, in modo tale da raggiungere un risultato ineguagliabile e senza precedenti. Ha altresì dedotto la carenza della valutazione comparativa tra il ricorrente ed il dott. L., atteso che la stessa avrebbe dovuto condurre a ritenerlo prevalente in quanto:

sotto il profilo del prestigio, avrebbe curato i processi più importanti del Paese, di criminalità organizzata e politica;

sotto i profili dell’attitudine e del merito, avrebbe dato prova di possedere eccellenti doti organizzative, tanto da aver totalmente smaltito l’arretrato da cui era caratterizzata la Seconda Sezione sino a quando non è stata da lui presieduta, esempio considerato emblematico nella relazione sull’amministrazione della giustizia dell’anno 2009 dall’allora Primo Presidente;

non sarebbe possibile richiamare le ulteriori esperienze del dott. L. al di fuori delle funzioni giurisdizionali in quanto tali esperienze, anche se prestigiose, non possono avere un valore positivo quando vanno a scapito dello spessore organizzativo del candidato.

Le censure sono infondate.

La valutazione comparativa tra il dott. Cosentino ed il dott. L. ha visto prevalere quest’ultimo per i seguenti profili:

una più ampia e completa conoscenza della giurisdizione di legittimità, avendo egli operato sia nel settore civile che in quello penale, laddove il ricorrente ha un’esperienza limitata al settore penale;

una maggiore anzianità quale Presidente di Sezione titolare, avendo egli assunto tale funzione nell’aprile 2006, mentre il ricorrente ha assunto tale funzione nel luglio 2008, e quale Presidente di Sezione, avendo egli assunto tale funzione nell’agosto 2005, mentre il ricorrente ha assunto tale funzione nel marzo 2006;

le attività di direzione e di organizzazione svolte fuori dalla giurisdizione, che hanno comunque riguardato le attività e le problematiche relative all’organizzazione giudiziaria, affrontate in ruoli apicali e nella gestione di una struttura amministrativa particolarmente complessa;

lo spessore culturale e giuridico e la maggiore competenza nelle materie ordinamentali.

Il Collegio ritiene che tale valutazione comparativa, sulla cui base ha prevalso il dott. L. anche nei confronti del dott. Cosentino, sia assistita da adeguata e coerente motivazione rivelandosi altresì sussistente il nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

Il dott. Giuseppe Cosentino, nominato con DM 3 agosto 1964, ha svolto:

dal 20 luglio 1965 le funzioni di vice pretore ad Afragola;

dal 10 febbraio 1967 le funzioni di Pretore a Napoli;

dal 7 maggio 1976 le funzioni di giudice a Napoli;

dal 15 novembre 1985 le funzioni di Consigliere di Corte di Appello a Napoli;

dall’8 settembre 1992 le funzioni di Consigliere presso la Corte di Cassazione;

dal 28 marzo 2006 le funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione;

dal luglio 2008, è Presidente titolare della Seconda Sezione penale.

Il dott. E.L., nominato con DM 3 agosto 1964, ha svolto le seguenti attività:

le funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma e pretore presso la Pretura della stessa città;

dal 17 gennaio 1975, con il suo consenso, è stato collocato fuori del ruolo organico della magistratura e destinato al Ministero della Giustizia;

dall’11 luglio 1979, richiamato in ruolo a domanda, le funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma;

con deliberazione consiliare del 22 febbraio 1980 è stato ricollocato fuori ruolo e destinato sempre al Ministero della Giustizia con incarico amministrativo;

dal 10 gennaio 1986, a seguito di richiamo in ruolo, le funzioni di magistrato di appello applicato al massimario della Corte di Cassazione;

dal 26 aprile 1989, le funzioni di Consigliere presso la Corte di Cassazione;

è stato poi ricollocato fuori ruolo per assumere le funzioni di Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia per ritornare, dal 24 maggio 1996, alle precedenti funzioni di Consigliere della Corte di Cassazione ed è tornato fuori ruolo il 20 giugno 1996 con funzioni di Direttore Generale dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia;

dal 6 aprile 1998 è rientrato nel ruolo organico della magistratura al posto precedentemente ricoperto di Consigliere della Corte di Cassazione;

dal 2 agosto 2005 le funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione;

dal 20 aprile 2006 è Presidente titolare della Terza Sezione Penale.

Il Collegio ritiene che la scelta del CSM sia esaustivamente motivata e che la valutazione comparativa operata sia immune dai vizi prospettati e, comunque, non si presenti irragionevole, illogica o basata su un travisamento dei fatti.

In primo luogo, le individuate ragioni di prevalenza del controinteressato sono basate su dati in gran parte oggettivi.

La circostanza che il dott. L. ha una più ampia e completa conoscenza della giurisdizione di legittimità, avendo egli operato sia nel settore civile sia nel settore penale, unitamente alla circostanza della considerevole maggiore anzianità, oltre due anni, quale Presidente di Sezione titolare, infatti, sono indiscutibili ed idonee ad assumere concreto rilievo nell’ambito della valutazione comparativa svolta dall’organo di autogoverno.

Pertanto tali circostanze, anche a fronte di una eventuale equivalenza sotto gli altri profili, sarebbero già di per sé idonee a giustificare la prevalenza attribuita al controinteressato.

Le attività di direzione ed organizzazione svolte dal dott. L. fuori dalla giurisdizione, peraltro, sono parimenti idonee a costituire elemento di valutazione a favore dello stesso sia per il prestigio e la peculiare importanza degli incarichi espletati, quale Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia e Direttore Generale dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, sia per l’attinenza degli stessi ad attività e problematiche relative all’organizzazione giudiziaria sia perché, ai sensi della risoluzione CSM del 10 aprile 2008, le esperienze di direzione, organizzazione e collaborazione maturate in ambito non giudiziario costituiscono uno specifico indicatore dell’attitudine direttiva relativo al parametro "capacità di organizzare e programmare l’attività" (lett. A, punto 9, degli indicatori dell’attitudine direttiva).

A tali elementi, nel loro complesso pienamente esaustivi nel rendere ragionevole la scelta operata dall’organo di autogoverno, si aggiunge anche il profilo preminente del controinteressato per quanto attiene allo spessore culturale e giuridico e alla maggiore competenza ordinamentale.

Nel rilevare che tale particolare valutazione di preminenza non è riscontrabile sulla base di parametri certi, occorre però evidenziare, a conforto della logicità del giudizio espresso del CSM anche in relazione allo specifico profilo, che la proposta approvata dal Plenum dà conto degli innumerevoli e rilevanti incarichi ricevuti dal dott. L., il quale, ad esempio, è stato compente della Commissione Pisapia incaricata di seguire i lavori parlamentari relativi alla nuova legge delega per il codice di procedura penale, ha coordinato, insieme con il presidente Giorgio Lattanzi, il gruppo di lavoro della Corte di Cassazione costituito per predisporre il parere sullo schema ministeriale di disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura penale redatto dalla c.d. Commissione Riccio, ha partecipato alla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Conso sulla Cassazione Penale, nonché al gruppo di lavoro costituito dai Presidenti della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato sul nuovo assetto del riparto di giurisdizione.

A fronte di tali fattori che hanno determinato la prevalenza del dott. L. nella valutazione dell’organo consiliare di autogoverno, non possono certo assumere rilievo dirimente le doglianze formulate dal ricorrente.

In particolare, non coglie nel segno la tesi secondo cui l’amministrazione non potrebbe appellarsi alle ulteriori esperienze del dott. L. al di fuori delle funzioni giurisdizionali in quanto tali esperienze, anche se prestigiose, non possono avere un valore positivo quando vanno a scapito dello spessore organizzativo del candidato in quanto avrebbero determinato un nocumento per il lavoro professionale di magistrato che era tenuto a svolgere, in quanto la sua Sezione risulterebbe quantitativamente la meno onerata tra tutte quelle, civili e penali, della Cassazione ed i risultati raggiunti sarebbero i più modesti rispetto alle altre Sezioni e, soprattutto, a quelli della Seconda Sezione penale presieduta dal dott. Cosentino.

Infatti, la proposta approvata all’unanimità dall’adunanza plenaria dà specificamente conto dei risultati estremamente lusinghieri ottenuti dal dott. L. nello svolgimento delle sue funzioni magistratuali.

Già nel rapporto informativo redatto il 13 maggio 2003 dal Primo Presidente per la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione il dott. L. è definito "in senso assoluto e sotto ogni profilo tra i migliori magistrati della Corte di Cassazione" per la cultura – parimenti elevata in campo civile, penale, amministrativo, processuale ed ordinamentale – la capacità di analisi, l’impegno, la consapevolezza del ruolo e il bagaglio di esperienze, che ne hanno fatto "un vero e proprio punto di riferimento" all’interno dell’ufficio.

Nel rapporto del 15 marzo 2010, poi, il Primo Presidente definisce il dott. L. "magistrato di assoluto valore" per preparazione, impegno professionale, equilibrio, indipendenza di giudizio, disponibilità incondizionata per le esigenze dell’ufficio, ed individua in lui la presenza congiunta di una "eccezionale preparazione tecnicogiuridica nei vari rami del diritto", costantemente aggiornata che "lo ha rilevato senza alcuna riserva uno dei giudici di legittimità più completi di ogni tempo" e di una sicura capacità direttiva, dimostrata dall’organizzazione e della razionalizzazione dei servizi attuate presso la Terza Sezione Penale.

Nel parere del Consiglio Direttivo del 3 maggio 2010, inoltre, il dott. L. è definito magistrato di "particolare preparazione, per più aspetti eccezionale", capace di assicurare "impegno personale", anche partecipando a molte e faticose udienze, autorevolezza e competenza nel dirigere il dibattimento e in camera di consiglio e, al tempo stesso, "autentico rispetto delle opinioni altrui". "Meritevole della massima considerazione" è definita l’opera di nomofilachia svolta all’interno della Terza Sezione, che ha competenze varie in tema di legislazione speciale e nella delicata materia dei reati sessuali. Il dott. L., anche avvalendosi delle sue notevoli conoscenze dottrinarie, ha perseguito e realizzato l’obiettivo di una maggiore uniformità e qualità della giurisprudenza della Sezione attuando efficaci interventi organizzativi.

In conclusione, deve ritenersi del tutto logica la prevalenza attribuita al controinteressato in ragione dei molteplici elementi puntualmente evidenziati dall’organo di autogoverno.

Inoltre, non può essere sottaciuta, ed assume anch’essa una valenza di per sé significativa dell’eccezionale stima che circonda il dott. L. in un contesto notoriamente connotato da fisiologiche divergenze, la circostanza che la proposta di conferimento dell’incarico è stata approvata all’unanimità dall’organo di autogoverno.

Il ricorso, pertanto, è infondato e va di conseguenza respinto in quanto il Collegio rileva che tra i due candidati, entrambi dall’elevatissimo profilo professionale e potenzialmente in grado di ricoprire il posto a concorso, la scelta operata dal CSM in favore del dott. L. è stata congruamente motivata e non si presenta illogica o basata su un travisamento dei fatti, sicché è immune dai vizi di legittimità prospettati.

5. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 1.000/00 (mille/00) tenuto conto della limitata attività difensiva svolta dall’Avvocatura Generale dello Stato, sono poste a carico del ricorrente ed a favore, in parti uguali, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000/00 (mille/00), in favore, in parti uguali, delle amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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