T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 5162 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 30 gennaio 2010 e depositato l’11 febbraio 2010, F.P. ha impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe meglio specificati.

Giova premettere che:

– il ricorrente, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità con funzioni giudicanti di secondo grado di consigliere della Corte d’Appello di Caltanissetta, ha partecipato alla procedura selettiva per il conferimento di funzioni semidirettive giudicanti di primo grado di Presidente di sezione penale del Tribunale di Agrigento;

– delle ventiquattro domande originarie, la V Commissione del C.S.M. ne ha prese in esame tredici (le altre non sono state considerate perché i candidati non erano legittimati, o erano stati proposti per altri uffici, o hanno revocato la domanda) e -in funzione della ricognizione dell’assenza nei candidati più giovani del requisito del positivo esercizio delle funzioni per la durata richiesta dalla circolare n. P110306/08 del 30 aprile 2008, ha valutato comparativamente i nove candidati residui, attribuendo motivatamente i punteggi di seguito indicati in ordine decrescente:

– L.T. punti 18 (di cui p. 2 per positivo esercizio di funzioni omologhe, p. 5 per merito, p. 5 per attitudini, p. 6 per positivo esercizio delle funzioni per il periodo richiesto dalla circolare);

– G.M.G. punti 18 (di cui p. 2 per positivo esercizio di funzioni omologhe, p. 5 per merito, p. 5 per attitudini, p. 6 per positivo esercizio delle funzioni per il periodo richiesto dalla circolare);

– A.T.R. (nominata con d.m. 13 maggio 1980) punti 17 (di cui p. 2 per positivo esercizio di funzioni omologhe, p. 5 per merito, p. 4 per attitudini, p. 6 per positivo esercizio delle funzioni per il periodo richiesto dalla circolare);

– G.G.L. (nominato con d.m. 22 dicembre 1980) punti 17 (di cui p. 2 per positivo esercizio di funzioni omologhe, p. 5 per merito, p. 4 per attitudini, p. 6 per positivo esercizio delle funzioni per il periodo richiesto dalla circolare);

– E.A. (nominato con d.m. 3 dicembre 1991) punti 17 (di cui p. 2 per positivo esercizio di funzioni omologhe, p. 4 per merito, p. 5 per attitudini, p. 6 per positivo esercizio delle funzioni per il periodo richiesto dalla circolare);

– F.P. (nominato con d.m. 18 febbraio 1984) punti 16 (di cui p. 2 per positivo esercizio di funzioni omologhe, p. 4 per merito, p. 4 per attitudini, p. 6 per positivo esercizio delle funzioni per il periodo richiesto dalla circolare);

– M.C. (nominato con d.m. 3 dicembre 1991) punti 16 (di cui p. 2 per positivo esercizio di funzioni omologhe, p. 4 per merito, p. 4 per attitudini, p. 6 per positivo esercizio delle funzioni per il periodo richiesto dalla circolare);

– R.Z. punti 15 (di cui p. 2 per positivo esercizio di funzioni omologhe, p. 4 per merito, p. 3 per attitudini, p. 6 per positivo esercizio delle funzioni per il periodo richiesto dalla circolare);

indicando all’unanimità quale candidata più idonea nella valutazione comparativa la controinteressata intimata L.T., ritenendo che la sua "…netta prevalenza…sugli altri concorrenti trova indubbio fondamento nella assoluta eccellenza del profilo professionale in esame…la stessa ha dato prova di possedere eccellenti capacità professionali e preparazione giuridica in tutti i settori della giurisdizione nei quali ha operato. Eccellenti paiono poi le doti di laboriosità e diligenza…(che)…unite a quelle segnalate dal Capo dell’Ufficio di "spiccato equilibrio e incondizionata stima di cui gode tra i colleghi e nel forò rendono ampiamente idonea la dott.ssa Turco al conferimento dell’incarico in questione";

– con deliberazione assunta all’unanimità nella seduta del 5 novembre 2009, il Consiglio superiore della magistratura ha approvato la proposta della V Commissione e ha conferito alla controinteressata intimata le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado di Presidente di sezione penale del Tribunale di Agrigento.

Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione della circolare 30 aprile 2008 n. P110306/08, applicativa degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 160 del 2006, come modificati dalla legge n. 111 del 2007. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, incongruenza e difetto di motivazione e disparità di trattamento.

L’assegnazione dei punteggi alla controinteressata non trova riscontro puntuale e motivato nei criteri valutativi di cui alla circolare indicata in epigrafe, risolvendosi sostanzialmente nel rilievo di quattro aspetti dei quali due (specifica conoscenza dell’ufficio e qualità di componente della commissione flussi) non previsti, un terzo (applicazione ad altro ufficio per soli 21 giorni) di scarso rilievo, e un quarto inidoneo di per se a sostenere il giudizio di eccellenza (partecipazione ad un sia pure importante processo dibattimentale per fatti di criminalità mafiosa e stesura della relativa sentenza); laddove invece si sottace sui parametri della laboriosità, diligenza, frequenza di corsi di aggiornamento, nonché su esperienze pregresse di direzione (non essendo sufficiente il riferimento generico alla individuazione da parte della controinteressata di moduli organizzativi non meglio precisati).

Per converso, l’attribuzione dei punteggi al ricorrente oblitera elementi importanti (direzione di dibattimento relativo a processo per fatti come criminalità organizzata e stesura della relativa sentenza; direzione di un dibattimento per fatti di criminalità mafiosa; direzione come presidente di processi relativi a fatti commessi in danno di magistrati del distretto di Corte d’Appello di Palermo, giudicati a Caltanissetta ex art. 11 c.p.p.; qualità di facente funzioni di presidente di una sezione penale e di una sezione civile e di una sezione lavoro; elevato numero di sentenze, con carichi superiori ai colleghi sezionali; efficienza dell’organizzazione del ruolo d’udienza; qualità di varie sentenze in materia civile anche per questioni nuove; disponibilità per applicazioni e partecipazione alla sezione minorile; costante aggiornamento professionale e partecipazione a incontri formativi anche come relatore).

Al contrario e contraddittoriamente, poi, al candidato Melisenda Giambertoni sono stati riconosciuti per attitudini 5 punti per esperienze dirigenziali di durata e qualità inferiori a quelle svolte dal ricorrente.

2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e\o eccesso di potere per insufficiente e incongrua motivazione, illogicità manifesta, errato apprezzamento e consequenziale travisamento dei fatti

In relazione al rilievo negativo, nell’assegnazione del punteggio per attitudini al ricorrente, connesso a pretesi "pesanti ritardi accumulati nel deposito di numerose sentenze…che attestano comunque la presenza di criticità sul piano dell’organizzazione del lavoro", criterio peraltro non previsto dalla circolare, si fa rilevare che si tratta di episodio assai risalente (1998) che ha dato luogo a sanzione disciplinare minima (ammonimento) e che va inquadrato nella complessiva carente gestione dell’ufficio da parte del Presidente del Tribunale di Caltanissetta, considerando che il ricorrente era comunque il magistrato più gravato e nondimeno con la più elevata produttività comparata ai colleghi in servizio, che non ha precluso né la nomina a magistrato di cassazione né il riconoscimento della sesta valutazione di professionalità, e che risulta del tutto isolato come testimoniato dalla successiva elevata produttività del ricorrente, dal suo contributo all’abbattimento dell’arretrato della Corte d’Appello di Caltanissetta, dalla puntualità nell’osservanza dei termini di deposito dei provvedimenti.

In sostanza, il ricorrente rileva che gli sarebbero spettati 5 punti per il merito e 5 punti per le attitudini, e quindi complessivamente punti 18, onde egli avrebbe dovuto essere proposto per l’ufficio semidirettivo essendo, a parità di punteggio con la controinteressata (magistrato di quinta valutazione di professionalità nominata con d.m. 20 novembre 1986) più anziano (in quanto nominato con d.m. 18 febbraio 1984).

Costituitisi in giudizio, il Ministero della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura, con memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato depositate il 19 febbraio 2010, hanno dedotto:

a) l’inammissibilità delle censure in quanto sostanzialmente intrusive delle valutazioni di merito riservate al Consiglio superiore della magistrature, e comunque dirette a provocare un sindacato di merito del G.A. in ordine alla valutazione comparativa dei candidati;

b) l’infondatezza delle censure perché la deliberazione e la proposta della commissione contengono puntuale motivazione in ordine agli elementi, aderenti ai criteri enunciati dalla circolare, considerati ai fini dell’attribuzione dei punteggi per i diversi parametri e della ritenuta maggiore idoneità della controinteressata, in raffronto agli altri candidati scrutinati, rispetto allo specifico ufficio semidirettivo (sezione penale), con riferimento al quale il ricorrente vanta minori requisiti attitudinali per essersi occupato in ampia prevalenza del settore civile, non risultando comunque irrilevante il pur lontano precedente disciplinare, né essendo peraltro richiesta una comparazione analitica puntuale parametro per parametro, sebbene un giudizio sintetico globale.

Con memorie difensive depositate il 23 febbraio 2010 e il 10 dicembre 2010, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che la controinteressata ha svolto soltanto funzioni giudicanti di primo grado in materia penale e che avrebbe una produttività di gran lunga inferiore a quella dei colleghi dell’ufficio cui era assegnata, nonché l’irrilevanza, a tenore della circolare n. P2229 del 5 febbraio 2010, di precedenti disciplinari diversi dalla censura per fatti commessi nell’ultimo decennio.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto rigettato.

1.1) Com’è noto, il conferimento degli incarichi di funzione (di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettivi di primo grado, semidirettivi elevati di primo grado e semidirettivi di secondo grado; direttivi di primo grado, direttivi elevati di primo grado, direttivi di secondo grado, direttivi di legittimità, direttivi superiori e direttivi apicali), definiti dall’ art. 10 del d.lgs. 5aprile 2006, n. 160, è disciplinato normativamente dall’art. 12 dello stesso decreto legislativo, entrambe le disposizioni come sostituite dall’art. 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Ad esso si provvede, a domanda degli interessati, all’esito di una procedura concorsuale di valutazione comparativa aperta ai magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità volta a volta richiesta: art. 12 commi da 2 a 9 (il solo conferimento delle funzioni al termine di tirocinio, per le funzioni giudicanti e requirenti; la seconda valutazione di professionalità per le funzioni di secondo grado e le funzioni semidirettive di primo grado; la terza valutazione di professionalità per le funzioni direttive di primo grado e le funzioni semidirettive elevate di primo grado; la quarta valutazione di professionalità per le funzioni requirenti di coordinamento nazionale, le funzioni di legittimità, le funzioni direttive di primo grado elevato; la quinta valutazione di professionalità per le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale e le funzioni direttive di legittimità; la sesta valutazione di professionalità per le funzioni direttive superiori di legittimità; la settima valutazione di professionalità per le funzioni direttive apicali di legittimità).

In particolare, per il conferimento delle funzioni semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado, semidirettive di secondo grado (oltre che di quelle direttive di primo grado e di grado elevato), "sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva" (art. 12 comma 10), intendendosi l’attitudine direttiva come "…riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;… altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare" (art. 12 comma 12).

Integrativa della normativa primaria è quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Prima della riforma, la circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 (recante "Disposizioni in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni") precisava al paragrafo I punto 2 che "per specifici incarichi, non indicati dalla legge 24 maggio 1951 n. 392 tra quelli direttivi, è stabilita, in considerazione della particolare natura delle relative funzioni, una diversa e più congrua articolazione dei parametri rispetto alla generale disciplina in materia di assegnazione di posti ordinari", di seguito enumerandoli (lettera a): presidente di sezione di corte di appello e presidente di sezione di tribunale; lettera b): avvocato generale e procuratore aggiunto della Repubblica presso i tribunali; lettera c) presidente e presidente di sezione aggiunto della sezione g.i.p. presso i Tribunali; lettera d) sostituto alla Direzione Nazionale Antimafia).

La relativa disciplina era contenuta nel paragrafo XIX (rubricato "Funzioni semidirettive") del titolo IV (intitolato "Conferimento di funzioni particolari") della stessa circolare, ed era ispirata al criterio generale della valutazione dei "requisiti di idoneità specifici per l’esercizio delle funzioni del posto da coprire…", attraverso la considerazione di quattro parametri, cui era ricollegata l’attribuzione di specifici punteggi.

Tali parametri erano costituiti da:

a) attitudini, articolate in due campi valutativi:

– secondo i criteri generali di cui ai punti da 1 a 4 del paragrafo VII "…con particolare riferimento a specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, desumibile anche dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni e/o settori diversi di attività"): fino a 4 punti interi, senza attribuzione di frazioni di punto;

– riferite a "specifiche esperienze maturate attraverso l’esercizio per almeno otto anni negli ultimi venti di funzioni omologhe (giudicanti o requirenti) rispetto a quelle del posto da coprire": fino a 2 punti interi, senza attribuzione di frazioni di punto, e solo nel caso in cui il magistrato "…ha svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile";

b) merito, a sua volta desunto da:

– "impegno particolare, anche sotto il profilo della preparazione professionale dimostrato dal magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria": fino a 4 punti interi, senza attribuzione di frazioni di punto;

– effettivo esercizio delle funzioni, al momento della pubblicazione della vacanza, in un posto relativo a sedi a copertura urgente o sedi disagiate o assegnato d’ufficio: punti 1 per i primi quattro anni, punti 0,50 per ogni anno successivo, sino al massimo di 3 punti (con possibilità di raddoppio in talune ipotesi);

c) anzianità entro il limite massimo di dieci punti:

– per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, sino al settimo per i posti di appello e fino all’ottavo, per i posti di cassazione, dalla data di nomina dell’aspirante nella categoria corrispondente al posto da coprire: punti 1;

– per ogni anno successivo o frazione superiore a sei mesi: punti 0.50

con specifiche prescrizioni per i posti di sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia.

1.2) La circolare n. P110306/08, approvata con deliberazione del 30 aprile 2008, intitolata "Modifica della circolare n. 15098 del 30.11.93 e succ. mod. nella parte relativa al conferimento degli incarichi semidirettivi", ha introdotto una disciplina del tutto innovativa.

L’art. 10 comma 7 d.lgs. n. 160/2006, già richiamato, ha previsto, per il conferimento delle funzioni semidirettive, la specifica valutazione "oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5…(del)le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva".

Le valutazioni di professionalità, disciplinate dall’art. 11, concernono a loro volta quattro campi, costituiti da:

"a) la capacità, (che) oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari";

"b) la laboriosità (che) è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni";

"c) la diligenza (che) è riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza";

"d) l’impegno (che) è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico".

La nuova circolare, ascritto all’ambito del parametro valutativo del "merito" i quattro campi della capacità, laboriosità, diligenza e impegno, ha stabilito che (paragrafo 2.2):

"Per ciascuno dei quattro parametri che precedono vanno verificati gli indicatori fissati dalla circolare sulla valutazione di professionalità deliberata il 4 ottobre 2007 (Circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007) come valutati dai Consigli giudiziari in occasione della domanda per il conferimento delle funzioni semidirettive e delle quadriennali valutazioni di professionalità nonché dai dirigenti degli uffici nei rapporti redatti nelle medesime occasioni.

Il punteggio massimo complessivo che può essere attribuito in relazione al profilo del "meritò sopra indicato è pari ad un massimo di 6 punti, frazionabili, da riferirsi complessivamente ai quattro parametri sopra indicati.

Non sono attribuibili frazioni di punto".

Quanto invece all’altro parametro delle "attitudini specifiche", la circolare ha individuato due "categorie specifiche", così delineate (paragrafo 3.2):

– "la prima categoria dell’attitudine specifica…è riscontrata nella capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio e le risorse disponibili. Viene inoltre individuata nella propensione all’impiego delle tecnologie avanzate ed alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nonché di ideare e realizzare gli adattamenti organizzativi dando piena e compiuta attuazione alle previsioni tabellari.

La normativa primaria individua inoltre alcuni elementi specifici e significativi per la valutazione attitudinale quali le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento che ponga in evidenza l’attitudine specifica acquisita anche fuori del servizio in magistratura.

Gli indicatori oggettivi per l’attitudine direttiva, previsti dall’art. 10, comma 3, lettera d) del d.lgs. 160/2006 e contenuti nella risoluzione approvata il 10 aprile 2008, costituiscono, come già detto, lo strumento maggiormente significativo per pervenire alla valutazione richiesta.

Nella valutazione attitudinale per gli incarichi semidirettivi le specifiche doti di capacità professionale, desunte anche dalla pluralità delle esperienze giudiziarie affrontate, assumono valore pregnante, atteso il ruolo di imprescindibile punto di riferimento nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali che è assegnato a colui che riveste l’incarico semidirettivo. E’ infatti possibile ricostruire, anche attraverso tale criterio, il profilo professionale del magistrato, come desunto dall’esperienza maturata nell’esercizio della giurisdizione e dalla verifica in concreto delle funzioni svolte.

Nell’ambito di questa verifica attitudinale va, inoltre, riconosciuta particolare pregnanza alla pluralità delle esperienze maturate, soprattutto nei primi anni di esercizio delle funzioni, che contribuiscono alla formazione di un variegato patrimonio professionale. Nondimeno, nel prosieguo della vita professionale, significativo rilievo assume la scelta di un percorso professionale maggiormente specializzato, e conseguentemente la conoscenza delle problematiche specifiche del settore in cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva, in ragione del ruolo centrale da riconoscere a chi ricopre un incarico semidirettivo sia nell’esercizio dell’attività giurisdizionale sia nel campo dell’organizzazione.

Il punteggio massimo complessivo che può essere attribuito in relazione alla categoria attitudine in esame è pari ad un massimo di 6 punti, frazionabili. Non sono attribuibili frazioni di punto;

– La seconda categoria che viene in rilievo nell’ambito del profilo attitudinale è quella dell’esercizio di "funzioni omologhe’, attraverso la quale vengono in rilievo l’identità o l’analogia delle funzioni esercitate per determinati periodi, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, in relazione all’ufficio semidirettivo vacante.

In ragione delle modifiche introdotte dal d.lgs. 160/2006 appare congruo riconoscere rilevanza alle specifiche esperienze maturate attraverso l’esercizio per almeno cinque anni negli ultimi dodici anni di funzioni omologhe (giudicanti e requirenti) rispetto a quelle del posto da coprire, con l’ulteriore necessità che tre anni siano continuativi".

Nell’individuazione del periodo di rilevanza devono infatti essere considerate sia le minori soglie di legittimazione per la partecipazione ai concorsi in oggetto, sia l’opportunità che l’esercizio sia continuativo nell’arco di un apprezzabile lasso di tempo.

Il punteggio che va attribuito a seguito del riconoscimento del positivo esercizio delle funzioni omologhe è pari a 2 punti frazionabili. Non sono attribuibili frazioni di punto".

Il profilo di maggiore innovazione della circolare riguarda però proprio l’espunzione dai parametri valutativi della "anzianità", coerente al nuovo sistema di valutazione della professionalità e al principio di temporaneità degli incarichi semidirettivi e direttivi (paragrafo 3.2.2).

La circolare -precisato che "…il valore dell’anzianità come parametro di valutazione per il conferimento degli incarichi semidirettivi possa residuare solo in termini di indice dell’esperienza professionale acquisita…(e che) operata la selezione dei candidati in possesso del requisito legittimante costituito dal conseguimento della necessaria valutazione di professionalità, la durata della positiva esperienza professionale potrà rilevare come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito", individua distinti "livelli positivo esercizio delle funzioni come valore aggiunto per un’utile valutazione comparativa", correlati ad una durata differenziata in relazione ai vari incarichi, a seconda della valutazione di professionalità richiesta per l’accesso; e per quanto qui interessa (ufficio semidirettivo per cui si richiede almeno la seconda valutazione di professionalità, pari a otto anni dalla nomina), distingue tra (paragrafo 5.):

– uffici giudicanti che annoverano sino a cinque presidenti di sezione o requirenti con un solo procuratore aggiunto, per cui occorrono almeno 6 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso;

– uffici giudicanti con un numero di presidenti di sezione fra sei e undici e per la funzione di aggiunto dell’ufficio GIPGUP, nonché requirenti con due o con tre procuratori aggiunti, per cui si esigono 8 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso;

– uffici giudicanti con un numero di presidenti di sezione superiore a undici o uffici requirenti con più di tre procuratori aggiunti, per cui si richiedono 10 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giovane partecipante al concorso.

In relazione ai vari livelli indicati la circolare stabilisce che "il punteggio da attribuire a seguito del riconoscimento dei livelli sopra indicati di positivo esercizio delle funzioni è pari a 6 punti non frazionabili".

La circolare, al paragrafo 6.), precisa ancora che:

– "la valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali;

– le ragioni della scelta devono risultare da un’espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire;

– la durata della positiva esperienza professionale rileva come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, non comporta, in nessun caso, l’esclusione dalla valutazione di alcuno degli aspiranti legittimati, fermo restando che il riconoscimento dei 6 punti di cui al paragrafo 5 opera solo in favore dei candidati che abbiano maturato il positivo esercizio delle funzioni richiesto per l’ufficio a concorso".

La circolare dispone, conclusivamente, che "in caso di parità di punteggio complessivamente riportato da due o più candidati al medesimo incarico, prevale il concorrente che vanta una maggiore anzianità nel ruolo della magistratura".

Con chiara "clausola" di chiusura la circolare n. P110306/08 del 30 aprile 2008 stabilisce, infine, che:

"Le disposizioni della presente circolare, devono intendersi integralmente sostitutive delle precedenti circolari che disciplinano il conferimento degli incarichi semidirettivi (n. 15098 del 30.11.93), e comunque abrogative di ogni altra direttiva con esse incompatibile, contenuta in particolare nelle precedenti circolari n. 15098 del 30.11.93 e al punto 15 della circolare 4920 del 22 marzo 1996 limitatamente agli uffici semidirettivi".

1.2) Orbene, così delineato il quadro normativo primario e secondario, deve evidenziarsi che le censure dedotte in ricorso attengono essenzialmente a due aspetti, pertinenti specificamente all’attribuzione, nella valutazione comparativa tra i vari aspiranti, dei punteggi parziali concernenti i profili del "merito" e delle "attitudini":

– la estraneità e/o comunque l’insufficienza degli elementi considerati per la controinteressata rispetto ai parametri tipizzati che integrano i due profili;

– la obliterazione o comunque la svalutazione degli elementi considerati per il ricorrente, anche con contraddittorietà e disparità rispetto ad altro candidato, cui pure è stato attribuito lo stesso punteggio superiore assegnato alla ricorrente, e la sostanziale inconferenza del richiamo a lontano precedente disciplinare.

In definitiva il ricorrente ha rivendicato l’attribuzione dello stesso punteggio parziale per i profili del "merito" e della "attitudine" riconosciuto alla controinteressata, con conseguente preferenza connessa alla sua maggiore anzianità complessiva.

Quanto a quest’ultimo rilievo è fondata l’eccezione pregiudiziale spiegata dall’Avvocatura generale dello Stato, non essendo consentito al sindacato giurisdizionale amministrativo di legittimità di debordare dai confini propri, costituiti dal (solo) riscontro dell’esattezza dei presupposti di fatto, del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, e in definitiva dell’esistenza, congruenza e ragionevolezza della motivazione (giurisprudenza consolidata, cfr. per tutte T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 novembre 2010, n. 3313) ossia di trasmodare in un diretto apprezzamento che si estrinsechi in una valutazione specifica di merito (Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 797).

Come pure è opportuno rammentare che nella valutazione comparativa tra aspiranti a uffici semidirettivi (o anche direttivi) non può assumere alcun rilievo assorbente la circostanza che taluno di essi abbia già svolto funzioni semidirettive (o direttive) rispetto ad altri, perché "ai fini del conferimento degli uffici direttivi, l’omesso svolgimento di funzioni direttive o semidirettive non rappresenta un aspetto dirimente di fronte al quale possano configurarsi posizioni di primazia degli aspiranti che abbiano ricoperto incarichi di natura dirigenziale o semidirigenziale posto che siffatta conclusione condurrebbe a consentire l’accesso ad un ufficio direttivo, nelle procedure ove sia presente almeno un titolare di incarico di analoga natura, solo al candidato che già tale posizione riveste, quasi si trattasse di una sorta di riserva o di mobilità orizzontale che risulterebbe in contrasto con le finalità della disciplina di riferimento, incentrata sulla selezione del magistrato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed eventualmente a particolari profili ambientali" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 1444, tra le tante).

D’altro canto la valutazione comparativa non deve essere condotta in modo puntuale e analitico su ciascun profilo e per ciascun paramento, essendo sufficiente una valutazione comparativa globale e unitaria tra il magistrato prescelto e ciascuno degli altri posti in comparazione col medesimo, nella quale "…risulti documentalmente avvenuta la presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico oggetto di conferimento" (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3299).

Così delineati gli ambiti del sindacato giurisdizionale amministrativo di legittimità sul conferimento degli incarichi di funzione semidirettivi (e direttivi), deve escludersi la fondatezza delle censure svolte dal ricorrente.

Nella proposta unanime della V Commissione, condivisa all’unanimità dal Plenum del C.S.M., sono riportati, nei c.d. "medaglioni", in modo analitico gli sviluppi di carriera della controinteressato e, tra gli altri, del ricorrente, il contenuto dei pareri espressi, tutti gli elementi denotanti merito e attitudine, senza alcuna obliterazione.

Quanto al "merito" e alle "attitudini", con riferimento alla controinteressata sono richiamati puntualmente gli elementi che giustificano l’assegnazione del punteggio parziale (5 punti), ed essi sono raccordabili chiaramente ai quattro parametri della "capacità", "laboriosità", "diligenza" e "impegno", nonché alle esperienze organizzative del lavoro rilevanti ai fini delle attitudini: dalla presidenza di collegi relativi a "numerosi processi per fatti di criminalità organizzata", al contestuale svolgimento delle funzioni di giudice dibattimentale, giudice delle indagini preliminari e giudice dell’udienza preliminare, e di giudice a latere in Corte d’Assise, nonché di componente della sezione per le misure di prevenzione, al rilievo e impegno profuso in processi di particolare rilievo per associazione mafiosa e reati connessi (per l’associazione denominata "Stidda" e nel c.d. processo Akragas, per fatti relativi anche a delitti di sangue e al sequestro del figlio di un noto collaboratore di giustizia, il piccolo Di Matteo) con la coestensione di una ponderosa e complessa sentenza (1465 pagine), alla disponibilità alle applicazioni (sia pure avvenute per un periodo di tempo ristretto) e alla sostituzione di colleghi assenti.

Il riferimento agli "specifici moduli organizzativi", di cui il ricorrente censura la genericità, va raccordato al rilievo, contenuto nella proposta, della pluralità e spesso della contestualità delle funzioni svolte, ossia alla capacità di organizzare il proprio lavoro tale da aver "…comunque saputo garantire efficienza e celerità alla trattazione dei vari giudizi a lei assegnati".

Come del pari riferibile ad un positivo riscontro di capacità e di attitudini è il richiamo alla designazione della controinteressata quale componente della commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze nel settore penale.

In tale contesto, non può ritenersi che la evidenziata "specifica conoscenza dell’ufficio ove si trova il posto a concorso (e di tutte le connesse problematiche logistiche, ambientali e personali", pure messo in luce dalla proposta, valga a introdurre un parametro valutativo diverso e spurio rispetto a quelli individuati nella circolare, dovendosi semmai rapportare al rilievo che essa riconosce alla "…scelta di un percorso professionale maggiormente specializzato, e conseguentemente (al)la conoscenza delle problematiche specifiche del settore in cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva, in ragione del ruolo centrale da riconoscere a chi ricopre un incarico semidirettivo sia nell’esercizio dell’attività giurisdizionale sia nel campo dell’organizzazione".

In tale contesto, e in disparte la tardività della censura, dedotta con la memoria difensiva conclusiva non notificata, non può annettersi rilievo alla circostanza che la controinteressata abbia svolto solo funzioni giudicanti nel settore penale, a differenza del ricorrente, posto che la "pluralità delle esperienze maturate", secondo la stessa circolare, assume rilievo "…soprattutto nei primi anni di esercizio delle funzioni", laddove appunto nel prosieguo è attribuita rilevanza proprio alla "scelta di un percorso professionale maggiormente specializzato", e tenuto conto che, sempre secondo la circolare "la valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali".

In altri termini il giudizio conclusivo di idoneità non è assoluto, ma relativo proprio alle specifiche caratteristiche dell’incarico semidirettivo da assegnare.

In tale ottica, è del tutto evidente che il pur notevole profilo del ricorrente, del quale il "medaglione" non sottace alcun aspetto (delineandone in chiave ampiamente positiva tutte le esperienze professionali, nessuna delle quali sottaciuta o svalutata: dalle funzioni pretorili svolte all’inizio della carriera, nei diversi settori civili, penali e del lavoro, a quelle di giudice del Tribunale di Palermo e a Caltanissetta, in ambito inizialmente penale, e poi civile, a quelle di giudice di Corte d’Appello, in ambito civile, lavoristico e minorile, alla laboriosità, alla produttività nella media, alla presidenza come facente funzioni di una sezione penale e di una sezione civile, per due periodi, rispettivamente di circa un anno e di circa sei mesi, del Tribunale di Caltanissetta, anche con impegno "…in alcuni processi di grande spessore e di criminalità organizzata"), sia risultato meno "adeguato" allo specifico incarico semidirettivo, essendo incontestabile "…in ottica comparativa la minore competenza e specializzazione nell’ambito del diritto penale rispetto alla candidata proposta", laddove, secondo quanto evidenziato dallo stesso ricorrente, egli è stato maggiormente e più durevolmente impegnato, anche con apporti dottrinali e con ruoli di relatore a incontri di formazione decentrata, nel settore civile e minorile.

Quanto poi alle "attitudini", il più contenuto punteggio riconosciuto trova ragionevole riscontro anche nel rilievo connesso ai fatti alla base della sia pur relativamente remota vicenda disciplinare, poiché sono obiettivi i "…pesanti ritardi" relativi al "deposito di numerose sentenze" (nonché di altri provvedimenti ordinatori litis), come desunti dalla sentenza della sezione disciplinare n. 68/2000, esibita dallo stesso ricorrente, ed ancorché essa, profuturo, ossia dopo l’emanazione della circolare n. P2229 del 5 febbraio 2010, ma non anche per la procedura selettiva de quo, conclusasi prima della suddetta circolare, perda valenza in funzione dei limiti temporali e del tipo della sanzione disciplinare applicata.

E’ evidente che, riconosciuta la legittimità della assegnazione dei punteggi parziali per merito e attitudini al ricorrente e della valutazione comparativa tra esso e la controinteressata, non residui spazio alcuno per apprezzare la denunciata disparità di trattamento rispetto ad altro candidato, comunque non proposto per la nomina, e peraltro non intimato dal ricorrente, posto che, in ogni caso essa non rimetterebbe in discussione i minori punteggi parziali e il punteggio complessivo del ricorrente.

2.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

3.) Sussistono, nondimeno, giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso epigrafe n. 1301 del 2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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