T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 5159 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 luglio 2010, ha deliberato, a maggioranza, la nomina a Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. P.V., magistrato di settima valutazione di professionalità (già magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori), attualmente Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità.

Di talché, il dott. G.M.C., destinatario di una proposta di minoranza, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 R.D. 12/1941 e degli artt. 5 e 6 l. 352/1951. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della circolare del CSM n. 13000 dell’8 luglio 1999 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990.

Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare: irragionevolezza; contraddittorietà; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; illogicità ed ingiustizia manifeste; sviamento; sproporzione; perplessità; arbitrarietà ed irragionevolezza; discriminatorietà. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Dall’esame dei principali elementi curriculari, emergerebbero alcuni dati rilevanti, ai sensi della disciplina vigente, univocamente favorevoli al dott. Cosentino, vale a dire lo svolgimento continuo ed ininterrotto delle funzioni giurisdizionali e le funzioni direttive di legittimità, quale presidente di Sezione, nell’ambito delle quali ha trattato i processi più importanti del Paese organizzando la Sezione presieduta, la II Penale della Corte Suprema, raggiungendo un risultato ineguagliabile costituito dall’avere smaltito totalmente l’arretrato.

Il profilo del dott. C. denoterebbe una figura di magistrato assolutamente eccezionale sia per quanto riguarda le doti e le qualità personali e professionali sia sotto il profilo delle doti organizzative e gestionali.

La valutazione comparativa effettuata dall’organo di autogoverno sarebbe stata carente, se non totalmente assente, atteso che, ove operata con criterio, avrebbe portato a ritenere prevalente il dott. Cosentino rispetto al controinteressato.

La prevalenza del dott. V., di contro, risulterebbe apodittica e sfornita di motivazione; il controinteressato, anzi, non sarebbe neanche in possesso dei requisiti di valutazione per poter concorrere all’incarico, atteso che, alla data della vacanza, non assicurava un biennio nell’esercizio delle funzioni.

Sotto il profilo del prestigio, inoltre, il ricorrente sarebbe superiore, avendo lo stesso curato i processi più importanti del Paese di criminalità organizzata e politica.

Parimenti, sotto i profili dell’attitudine e del merito, sarebbe prevalente il dott. Cosentino, il quale avrebbe dato ampia prova di possedere eccellenti doti organizzative, tanto da avere totalmente smaltito l’arretrato da cui era caratterizzato la Seconda Sezione.

Né, l’amministrazione potrebbe fare riferimento alle ulteriori esperienze maturate dal dott. Vittoria al di fuori delle funzioni giurisdizionali, atteso che le stesse, anche se di per sé prestigiose, non potrebbero avere un valore assolutamente positivo quando, come nella fattispecie, vanno a scapito dello spessore organizzativo del candidato, tanto da non far eccellere il funzionamento della Sezione da lui presieduta, se posta a raffronto con la Sezione presieduta dall’altro candidato.

La circostanza che il dott. Vittoria sia stato per diciotto anni (dal 1968 al 1986) al di fuori della magistratura, per avere prestato servizio presso l’Avvocatura dello Stato, non potrebbe non assumere una valenza negativa e ciò sempre nell’ottica della valutazione comparativa con il ricorrente, nel senso che quest’ultimo, per la sua permanenza costante ed ininterrotta nella magistratura con il conseguimento di risultati altamente positivi, assicurerebbe un profilo specularmente idoneo al conferimento dell’incarico in questione.

Andrebbe poi considerata la mancata conoscenza, da parte del dott. Vittoria, del settore penale, laddove il ricorrente avrebbe mostrato di avere una profonda conoscenza tanto del settore penale quanto di quello civile.

Infine, occorrerebbe evidenziare che il primo presidente dott. Lupo, nell’assemblea plenaria del 22 luglio 2010 in cui è stata deliberata la nomina del dott. Vittoria a presidente aggiunto, avrebbe usato toni concitati nel sostenere la nomina del controinteressato, pronunciando frasi di contenuto estraneo all’occasione ed inopportune.

A seguito del deposito in giudizio da parte dell’amministrazione di ulteriore documentazione, il dott. Cosentino ha proposto motivi aggiunti formulando altre argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha prodotto ulteriore memoria.

All’udienza pubblica del 20 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell’assemblea plenaria del 22 luglio 2010, ha deliberato, a maggioranza, la nomina a Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. P.V., magistrato di settima valutazione di professionalità (già magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori), attualmente Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità.

Nella proposta approvata dal plenum, il relatore, dopo avere esposto le ragioni per le quali "il dott. P.V. è il candidato più idoneo, in base ai parametri delle attitudini e del merito, a ricoprire l’ufficio di Presidente Aggiunto presso la Corte di Cassazione" ed avere in particolare indicato che "il protratto esercizio da parte del dottor Vittoria delle funzioni di legittimità, anche presso le Sezioni Unite e nell’incarico direttivo che attualmente ricopre, assicura quella capacità di comprensione e di percezione unitaria delle esigenze degli uffici di legittimità e dell’intera giurisdizione che conferiscono al candidato proposto un profilo attitudinale di specifico e preminente rilievo", ha fatto altresì presente che "la valutazione di eccellenza del dottor Vittoria sotto tutti i profili rilevanti ai fini del conferimento dell’ufficio in esame ha evidenti ricadute in sede di comparazione: rispetto a tutti gli altri aspiranti, il dott. Vittoria può vantare non soltanto il risalente e protratto esercizio di funzioni di legittimità, ma anche una approfondita conoscenza delle problematiche e delle esigenze della Corte di Cassazione, una specifica attitudine alle funzioni direttive, e una particolare sensibilità per tutte le tematiche giuridiche ed organizzative dell’intera giurisdizione, dimostrata anche dall’imponente produzione scientifica".

La proposta approvata dall’organo di autogoverno, in particolare, ha evidenziato che "il dottor Vittoria prevale infatti nella comparazione con i predetti aspiranti per le attitudini e competenze organizzative più a lungo sperimentate come Presidente di Sezione. Il dottor Vittoria ha infatti assunto il ruolo di Presidente Titolare nel dicembre 2008 mentre i dottori… e Cosentino ricoprono il ruolo di Presidenti Titolari rispettivamente dal… luglio 2008 ma quello di Presidente di Sezione sin dall’aprile 2004, laddove il dott…. lo ricopre dall’agosto 2006 e dal marzo 2006 i dott.ri… e Cosentino".

In proposito, ha soggiunto che "tale circostanza assume rilievo in sede di comparazione in favore del dottor Vittoria, ove si valuti che questi ha avuto modo di confrontarsi per un più ampio periodo con le problematiche organizzative dell’ufficio e, come dimostrano gli efficaci interventi in relazione a tali problematiche, di dare un oggettivo riscontro di capacità attitudinali ininterrottamente più a lungo mantenute nel tempo". Inoltre, egli "ha avuto un ruolo di grande rilievo nella fase istitutiva e di prima organizzazione della c.d. Struttura unificata, avendone assunto il compito di coordinatore, ottenendo brillanti risultati.".

Passando al profilo del merito, l’organo di autogoverno ha ritenuto preminente "il profilo del dott. Vittoria rispetto a quello dei predetti candidati anche per quanto concerne lo spessore culturale e giuridico, come dimostrano la apprezzata e varia produzione scientifica e la partecipazione all’attività di formazione organizzata dal CSM", atteso, tra l’altro, che "non altrettanto vasta e variegata è… la produzione scientifica dei dottori… e Cosentino". "Lo spessore culturale del dott. Vittoria, che si è espresso nella padronanza e nella capacità di approfondimento di svariate tematiche giuridiche e che appare di evidente rilievo per l’altissimo contributo che può assicurare alla funzione nomofilattica della Corte, giustificano il giudizio di eccellenza sul suo profilo e la sua prevalenza sui predetti candidati".

La proposta approvata dal Plenum ha in definitiva ritenuto che "il dottor Vittoria presenta il curriculum più idoneo rispetto alle esigenze concrete del posto da ricoprire con riguardo ai parametri di attitudini e merito opportunamente integrati fra loro secondo i criteri fissati dalla vigente circolare e deve pertanto essere preferito a tutti gli altri aspiranti nella valutazione comparativa".

La proposta in favore del dott. Vittoria è stata approvata avendo riportato 15 voti, contro i 5 voti riportati dalla proposta in favore del dott. Cosentino ed i 4 voti riportati dalla proposta in favore del dott. Fazzioli.

2. Il Collegio rileva in primo luogo ed linea generale che, se nella proposta di conferimento dell’incarico può esservi una maggiore enfasi nell’indicare i profili attitudinali e di merito del candidato proposto, ciò rientra nella fisiologica attività del relatore che, dovendo indicare, in una rosa di due o più magistrati, tutti potenzialmente idonei allo svolgimento dell’incarico da conferire, le ragioni della scelta per l’uno anziché per l’altro tende a porre in particolare risalto gli aspetti, o anche le sfumature, che si sono rivelati determinanti. L’utilizzo di frasi più altisonanti o di un maggiore spazio per dare conto delle caratteristiche e delle qualità del magistrato proposto, però, in assenza di un travisamento dei fatti, non può certo riflettersi in un vizio di legittimità dell’azione amministrativa, ma costituisce una mera tecnica di redazione della motivazione, fermo restando che i fatti indicati devono essere oggettivamente verificabili al fine di poter apprezzare la congruità della scelta e la logicità del nesso consequenziale tra presupposti e conclusione.

Ancora su un piano generale, il Collegio fa presente che le determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura costituiscono esercizio di potere discrezionale e, se è vero che la scelta dell’organo di autogoverno costituisce una valutazione di opportunità alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, è altrettanto vero che l’azione amministrativa discrezionale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

In altri termini, il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi, ivi compreso quello di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione a base della decisione nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

3. L’art. 12, co. 11, d.lgs. 160/2006 indica che per il conferimento delle funzioni di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione (funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità), oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’art. 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere inoltre valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali. In tale valutazione, il più anziano prevale a parità di requisiti attitudinali e di merito.

Per attitudini, si intende l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente, per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità, le funzioni direttive da conferire.

Per merito, si intende: l’impegno valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto; la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni dirigenziali; la puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri; la disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio.

La deliberazione del Consiglio del 21 novembre 2007, inoltre, ha apportato precisazioni ed integrazioni alla circolare 13000/1999 specificando, tra l’altro, il valore residuale dell’anzianità ed in particolare che "nell’attuale assetto normativo… vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini (in particolare direttive) e del merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario… Il fattore "duratà diviene criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali, attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore".

4. Il ricorso proposto dal dott. Cosentino è infondato e va di conseguenza respinto.

In primo luogo, deve essere disattesa la censura secondo cui il controinteressato non sarebbe neanche in possesso dei requisiti di valutazione per poter concorrere all’incarico, atteso che, alla data della vacanza, non assicurava un biennio nell’esercizio delle funzioni.

Infatti, se è vero, che ai sensi della circolare n. 13000/1999, ai fini del buon andamento dell’amministrazione, e per garantire efficacia ed efficienza dell’azione direttiva, viene in rilievo, quale elemento di valutazione positiva, la possibilità che l’aspirante assicuri, alla data di vacanza dell’ufficio la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a due anni, quando si tratta di conferimento di uffici direttivi superiori presso la Corte di Cassazione, ivi compreso quello di Presidente aggiunto, è altrettanto vero che tale intervallo temporale non costituisce un requisito oggettivo per poter aspirare all’incarico ed essere legittimamente comparato, ma un possibile elemento di valutazione nell’ambito della complessiva valutazione comparativa degli aspiranti.

Nel caso di specie, essendo il ricorrente nato il 26 aprile 1938 ed il controinteressato nato il 30 maggio 1937, la differenza di "anzianità residua" tra i due candidati è esigua, per cui è da ritenersi ragionevole che l’Autorità procedente non le abbia attribuito un rilievo sostanziale nell’individuazione del candidato più idoneo all’attribuzione dell’ufficio da ricoprire.

La valutazione comparativa tra il dott. Cosentino ed il dott. Vittoria ha visto prevalere quest’ultimo per i seguenti profili:

attitudini e competenze organizzative più a lungo sperimentate come Presidente di Sezione, atteso che, se egli ha assunto il ruolo di Presidente titolare nel dicembre 2008, mentre il ricorrente ha assunto tale funzione nel luglio 2008, ricopre il ruolo di Presidente di Sezione sin dall’aprile 2004, mentre il ricorrente ha assunto tale funzione nel marzo 2006;

il ruolo di grande rilievo avuto nella fase istitutiva e di prima organizzazione della c.d. Struttura unificata, avendone assunto il compito di coordinatore, ottenendo brillanti risultati;

lo spessore culturale e giuridico, come dimostrano la apprezzata e varia produzione scientifica e la partecipazione all’attività di formazione organizzata dal CSM;

lo spessore culturale, che si è espresso nella padronanza e nella capacità di approfondimento di svariate tematiche giuridiche e che appare di evidente rilievo per l’altissimo contributo che può assicurare alla funzione nomofilattica della Corte.

Il Collegio ritiene che tale valutazione comparativa, sulla cui base ha prevalso il dott. Vittoria anche nei confronti del dott. Cosentino, sia assistita da adeguata e coerente motivazione rivelandosi altresì sussistente il nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

Il dott. Giuseppe Cosentino, nominato con DM 3 agosto 1964, ha svolto:

dal 20 luglio 1965 le funzioni di vice pretore ad Afragola;

dal 10 febbraio 1967 le funzioni di Pretore a Napoli;

dal 7 maggio 1976 le funzioni di giudice a Napoli;

dal 15 novembre 1985 le funzioni di Consigliere di Corte di Appello a Napoli;

dall’8 settembre 1992 le funzioni di Consigliere presso la Corte di Cassazione;

dal 28 marzo 2006 le funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione;

dal luglio 2008, è Presidente titolare della Seconda Sezione Penale.

Il dott. P.V., nominato con DM 1° agosto 1963, ha svolto le seguenti attività:

dal 1965 funzioni di vice pretore a Latina;

dal 1966 di Pretore di Tivoli;

in data 14 novembre 1968 è stato dichiarato cessato dall’ordine giudiziario per passaggio all’Avvocatura dello Stato, e, riammesso nell’ordine giudiziario nel 1986, nel 1987 è stato destinato alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di appello applicato;

dal 1990 funzioni di Consigliere della Corte di Cassazione (alle Sezioni Unite dal 1994);

dal 23 aprile 2004 funzioni di Presidente di Sezione della Corte di cassazione (Terza Sezione civile nel 2004);

dal maggio 2005 ha il coordinamento della struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, ed è assegnato alle Sezioni Unite Civili dal dicembre 2005;

dal dicembre 2008 Presidente titolare della Prima Sezione Civile ed applicato alla Sesta Sezione Civile istituita con l. 69/2009 per curarne l’avvio.

Il Collegio ritiene che la scelta del CSM sia esaustivamente motivata e che la valutazione comparativa operata sia immune dai vizi prospettati e, comunque, non si presenti irragionevole, illogica o basata su un travisamento dei fatti.

Innanzitutto, le individuate ragioni di prevalenza del controinteressato sono basate su alcuni dati oggettivi.

La circostanza che il dott. Vittoria è in possesso di attitudini e competenze organizzative più a lungo sperimentate come Presidente di Sezione è indubbia atteso che, nonostante ricopra il ruolo di Presidente titolare da un tempo di qualche mese inferiore a quello del dott. Cosentino, ricopre il ruolo di Presidente di Sezione da un tempo di circa due anni maggiore rispetto al ricorrente.

Parimenti indiscutibile è il ruolo di grande rilievo che l’interessato ha avuto nella fase istitutiva e di prima organizzazione della c.d. Struttura unificata, avendone assunto il compito di coordinatore.

In particolare, nella proposta approvata, è indicato che il dottor Vittoria ha ricevuto l’incarico di coordinatore dell’ufficio della Struttura unificata, svolto "con eccezionale impegno e brillanti risultati" e che "a tale rilevantissimo impegno si è accompagnato quello richiesto dall’organizzazione del lavoro giudiziario del collegio sezionale da lui presieduto"; è altresì evidenziato che "nel dicembre 2008 è stato nominato presidente titolare della prima sezione civile e dal luglio 2009 è stato incaricato di curare l’avvio del funzionamento dell’apposita sezione istituita dalla legge n. 69 del 2009 per l’esame preliminare di tutti i ricorsi".

Peraltro, in relazione a tali esperienze, il CSM ha fatto presente che "le iniziative adottate e i risultati ottenuti dal dottor Vittoria come Presidente di Sezione denotano una rara capacità di individuazione ed attuazione di modelli organizzativi funzionali al raggiungimento di obiettivi congiunti di efficienza e di qualità della giurisdizione: particolare rilievo assumono, in tale prospettiva, i risultati raggiunti nel coordinamento della cd, "struttura unificatà e nell’avvio della neo istituita sezione destinata alla applicazione del filtro al ricorso per cassazione configurato dall’art. 360bis del c.p.c.", giungendo di conseguenza ad evidenziare che "sulla base di tali eloquenti risultati, può dirsi in definitiva che il dottor Vittoria – nell’esercizio delle funzioni di Presidente di Sezione nell’ambito della III sezione civile prima e di Presidente Titolare della prima sezione poi – ha dimostrato una peculiare attitudine ad ideare ed approntare soluzioni di particolare efficacia ed incisività, sia in termini di durata dei procedimenti che di qualità della giurisdizione, attitudine che gli deriva dalle sue elevatissime competenze giuridiche, dalla conoscenza approfondita delle caratteristiche ed esigenze della giurisdizione di legittimità, dalla capacità di favorire la coesione all’interno dell’ufficio e una condivisione, da parte dei colleghi e del personale di cancelleria, degli obiettivi perseguiti nella sua attività di Presidente".

L’organo di autogoverno, inoltre, ha posto in rilievo che "l’esame del progetto organizzativo fornisce una piena conferma delle qualità personali e professionali del dottor Vittoria, dell’ampia consapevolezza della complessità e delle situazioni, anche di criticità, della Corte di Cassazione, e della spiccata capacità di progettare, una volta individuati i profili problematici, soluzioni organizzative idonee ad affrontare la situazione e a fornire risposte positive per migliorare il funzionamento delle strutture amministrative e gestionali, nonché della stessa funzione giurisdizionale", con la specificazione che "il progetto denota una conoscenza attuale e approfondita delle criticità sia del settore civile che di quello penale e le soluzioni organizzative prospettate si incentrano anche sulla valorizzazione e sullo sviluppo degli strumenti positivamente sperimentati, che tiene conto dei problemi introdotti, nel settore civile, dalle innovazioni legislative e, sotto questo aspetto, non solo costituisce il portato di una varia e vasta competenza maturata nel corso della carriera, ma acquisisce una rilevanza concreta, la cui potenziale idoneità ad incidere positivamente sull’organizzazione della Corte di Cassazione appare certamente suscettibile di svilupparsi in termini di effettività".

Tali circostanze sarebbero già di per sé idonee a giustificare la prevalenza attribuita al controinteressato.

Peraltro, costituiscono elementi di valutazione a favore del controinteressato anche la produzione scientifica, che testimonia del suo spessore culturale, caratterizzata da numerosi studi pubblicati su riviste giuridiche, da relazioni a convegni nonché da parte di opere giuridiche collettive e da due monografie.

Lo spessore culturale espresso dal dott. Vittoria nella padronanza e nella capacità di approfondimento di svariate tematiche appare di evidente rilievo per l’altissimo contributo alla funzione nomofilattica della Corte, tanto che, secondo il CSM, "l’esperienza maturata a così alti livelli dal dottor Vittoria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali e, in specie in quelle di legittimità, è di particolare rilevanza per il conferimento delle funzioni di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, incarico che richiede profonda conoscenza e consapevolezza dell’importanza del ruolo di tale ufficio, in una prospettiva connessa all’operato e al complessivo assetto degli uffici di legittimità, e alla fondamentale funzione nomofilattica della Corte di Cassazione".

I fattori evidenziati, insomma, si presentano nel loro complesso pienamente esaustivi nel rendere ragionevole la scelta operata dall’organo di autogoverno, sicché non assumono rilievo dirimente le doglianze formulate dal ricorrente.

In particolare, non coglie nel segno la doglianza secondo cui l’amministrazione non potrebbe fare riferimento alle ulteriori esperienze maturate dal dott. Vittoria al di fuori delle funzioni giurisdizionali, atteso che le stesse, anche se di per sé prestigiose, non potrebbero avere un valore assolutamente positivo quando, come nella fattispecie, vanno a scapito dello spessore organizzativo del candidato, tanto da non far eccellere il funzionamento della Sezione da lui presieduta, se posta a raffronto con la Sezione presieduta dall’altro candidato.

Ciò in quanto – a prescindere dalla considerazione che, nella valutazione comparativa svolta dall’organo di autogoverno, il riferimento alle esperienze maturate dal controinteressato al di fuori delle funzioni giurisdizionali non ha assunto un particolare rilievo e richiamata comunque l’attenzione sul fatto che, ai sensi della risoluzione CSM del 10 aprile 2008, le esperienze di direzione, organizzazione e collaborazione maturate in ambito non giudiziario costituiscono uno specifico indicatore dell’attitudine direttiva relativo al parametro "capacità di organizzare e programmare l’attività" (lett. A, punto 9, degli indicatori dell’attitudine direttiva) – occorre fare presente che la proposta approvata dall’adunanza plenaria dà specificamente conto dei risultati estremamente lusinghieri ottenuti dal dott. Vittoria nello svolgimento delle sue funzioni magistratuali.

Infatti, "dai pareri formulati in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità… emergono… univoche valutazioni altamente positive in ordine alla professionalità, alla diligenza, all’impegno e alla laboriosità del dott. Vittoria".

Tra l’altro, nel rapporto del 20 giugno 2001 ai fini del conferimento delle funzioni di Presidente di Sezione, sono posti in evidenza "l’esemplare esercizio delle funzioni di legittimità svolte con elevata professionalità e profonda competenza sia presso questa sezione sia quale componente delle sezioni unite civili… molte delle sentenze redatte – esemplari per chiarezza espositiva e rigore argomentativo -… risultano pubblicate e commentate dalle più prestigiose riviste giuridiche, in considerazione dell’importanza delle questioni decise, in materie di particolare rilievo e tecnicismo.. o per avere segnato un perspicuo approfondimento e, in taluni casi, un decisivo mutamento dell’elaborazione giurisprudenziale… non comune competenza professionale e del costante aggiornamento professionale della laboriosità e dell’impegno anche quantitativo… l’unanime apprezzamento nonché la sincera stima e simpatia dei colleghi, dei funzionari e del foro…", "la eccezionale capacità organizzativa, di programmazione e di gestione delle quali il dott. Vittoria ha dato prova", e si sottolineano i risultati dallo stesso conseguiti sul piano del coordinamento tecnico, culturale e professionale dei Magistrati della Sezione.

Nel rapporto del Primo Presidente del 15 marzo 2010, infine, si dà atto dell’ampia e costante prova di "non comuni qualità professionali ed umane, segnalandosi sempre per eccezionale preparazione, encomiabile laboriosità e rigoroso senso del dovere… le motivazioni… si sono segnalate per la dovizia e la profondità degli argomenti e sono state in gran numero pubblicate nelle migliori riviste… ha diretto le udienze e le camere di consiglio con grande autorevolezza, dimostrando elevate capacità organizzative… con la sua disponibilità ed il suo indiscusso prestigio è riuscito a creare ovunque un clima di grande coesione e motivato entusiasmo".

L’organo di autogoverno ha poi evidenziato che "dalle statistiche prodotte risulta una notevolissima laboriosità nello svolgimento delle diverse funzioni svolte (coordinatore della Struttura, presidente di sezione della terza e della prima civile, presidenza e partecipazione alle udienze delle sezioni unite civili, redazione di sentenze)".

Le considerazioni esposte dimostrano anche come ragionevolmente la circostanza che il dott. Vittoria sia stato per diciotto anni (dal 1968 al 1986) al di fuori della magistratura, per avere prestato servizio presso l’Avvocatura dello Stato, non ha assunto una valenza ostativa al conferimento dell’incarico, in quanto non ha inciso sul profilo professionale del candidato e, soprattutto, sulla idoneità ed attitudine all’ottimale svolgimento delle funzioni di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione.

La circostanza che l’attività giudiziaria del controinteressato sia stata espletata nel settore civile, poi, non può ritenersi automaticamente produttiva di una minore attitudine rispetto al ricorrente, la quale attività, peraltro, risulta anch’essa caratterizzata da una significativa prevalenza nel settore penale.

Per quanto attiene alle dichiarazioni formulate dal Primo Presidente dott. Lupo, nell’assemblea plenaria del 22 luglio 2010 in cui è stata deliberata la nomina del dott. Vittoria a presidente aggiunto, infine, le stesse evidentemente attengono al profilo dell’opportunità, ma non possono certo refluire in un vizio di legittimità della delibera impugnata.

In conclusione, deve ritenersi esente da ogni profilo di illogicità la prevalenza attribuita al controinteressato in ragione dei molteplici elementi puntualmente evidenziati dall’organo di autogoverno.

Il ricorso, pertanto, è infondato e va di conseguenza respinto in quanto il Collegio rileva che tra i due candidati, entrambi dall’elevatissimo profilo professionale e potenzialmente in grado di ricoprire il posto a concorso, la scelta operata dal CSM in favore del dott. Vittoria è stata congruamente motivata e non si presenta illogica o basata su un travisamento dei fatti, sicché è immune dai vizi di legittimità prospettati.

5. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 2.000/00 (duemila/00), sono poste a carico del ricorrente ed a favore, in parti uguali, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 2.000/00 (duemila/00), in favore, in parti uguali, delle amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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