Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-05-2011) 08-06-2011, n. 22868 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 9 novembre 2010 e depositata il 11 novembre 2010, il Tribunale ordinario di Palmi, in composizione collegiale e in funzione di giudice della esecuzione, in accoglimento delle richieste formulate dal Pubblico Ministero nei confronti del condannato F.M., ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, concesso con sentenza di quello stesso Tribunale 14 giugno 1974 (irrevocabile dal 19 settembre 1984), e il condono della pena irrogata dalla Sezione distaccata di Cinquefrondi con sentenza 12 maggio 2000 (irrevocabile dal 28 novembre 2002) e ha respinto la richiesta del condannato di applicazione della amnistia (impropria) con riferimento alla succitata condanna del 14 giugno 1974, motivando: a) la condanna, giusta sentenza della Corte di appello di Catanzaro 15 aprile 1983 (irrevocabile dal 28 dicembre 1984), alla pena di anni diciassette di reclusione per delitto commesso anteriormente a quello oggetto della condanna del Tribunale ordinario di Palmi 14 giugno 1974, comporta la revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena elargita con tale sentenza ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 2; b) la condanna a pena detentiva superiore due anni, infima dal giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinano di Palmi, 2 dicembre 2009 (irrevocabile dal 4 marzo 2010), per delitto commesso nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della L. 31 luglio 2006, n. 241, impone la revoca del condono concesso ai sensi della legge anzidetta; c) il titolo del delitto (spendita senza concerto di monete falsificate ai sensi dell’art. 455 c.p.), punito con pena superiore, nel massimo, a quattro anni di reclusione, non consente la applicazione della amnistia concessa con D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, prevista per i reati sanzionati con pena non superiore a tale limite.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Domenico Alvaro, mediante atto recante la data del 4 dicembre col quale sviluppa quattro motivi.

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all’art. 665 c.p.p., comma 4, eccependo la incompetenza funzionale del giudice a quo, in quanto giudice della esecuzione è il giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palmi, che ha deliberato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, come peraltro risulta dal certificato penale e dalla stessa ordinanza impugnata: la sentenza 2 dicembre 2010. 2.2 – Con il secondo motivo il difensore oppone che la pena condizionalmente sospesa di un anno e un mese di reclusione per il delitto di spendita senza concerto di monete falsificate era già estinta – e, pertanto, non poteva essere revocata – "per effetto del quinquennio di buona condotta", laddove il reato pel quale F. aveva riportato "consistente condanna a pena detentiva" anni diciassette di reclusione risaliva ad epoca non antecedente, bensì successiva al delitto di falso nummario, quando ormai era, già, intervenuta la estinzione del reato.

2.3 – Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la prescrizione detta relativa pena, essendo decorso il termine relativo dalla data (28 dicembre 1984) del passaggio in giudicato della condanna che, secondo il Tribunale, avrebbe comportato la revoca della sospensione condizionale della esecuzione, concessa colla sentenza del 14 giugno 1974. 2.4 – Con il quarto motivo il ricorrente invoca, sempre in relazione alla medesima pena, la applicazione del condono in virtù "di uno dei provvedimenti di clemenza" seguiti alla condanna, ai sensi del D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, o del D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, o del D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, ovvero del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394. 3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 9 febbraio 2011, osserva: la revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena compete al giudice della esecuzione ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 4-bis; in relazione alle altre censure, l’ordinanza impugnata "appare compitamente motivata ed esente da vizi di carattere logico o giuridico valutabili in sede di legittimità". 4. – Fondato – e preclusivo dell’esame degli ulteriori motivi di ricorso – è il primo mezzo di impugnazione.

Il giudice a quo difetta dalla competenza funzionale a conoscere l’incidente promosso dal Pubblico Ministero, in quanto non riveste la qualità di giudice della esecuzione, avendo il giudice della udienza preliminare presso quel Tribunale deliberato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

Affatto erroneamente il concludente Procuratore generale della Repubblica richiama la disposizione dell’art. 665 c.p.p., comma 4- bis, (introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 206, recante "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado").

Il succitato riferimento normativo non è pertinente al caso in esame.

In relazione alla modificazione dell’art. 665 (consistita nella sostituzione del comma 4, dell’art. e nella introduzione di un ulteriore capoverso: il comma 4-bis) questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di fissare il principio di diritto (peraltro opportunamente citato dal ricorrente, v. p. 3 della impugnazione), secondo il quale la novella "non incide .. in alcun modo sulla ripartizione di competente tra giudice per le indagini preliminari e tribunale, sia quest’ultimo in composizione monocratica o collegiale" colla conseguenza "che, qualora il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, è quest’ultimo ad essere competente per tutti, a nulla rilevando che altri provvedimenti, precedenti, siano stati emessi dal tribunale" nella composizione collegiale (Sez. 1^, 13 aprile 2000, n. 2828, Ido, massima n. 216754, cui adde: Sez. 1^, 20 ottobre 2000, n. 6236, Tessarin, massima n. 218144).

Epperò l’incompetenza funzionale del giudice a quo comporta la nullità assoluta del provvedimento deliberato (Cass., Sez. 1, 1 giugno 1994, n. 2650, Casamirra, massima n. 198934; Sez. 1, 7 novembre 1997, n. 6257, D’Onofrio, massima n 209892; Sez. 1, 27 febbraio 1998, n. 1224, Naretto, massima n. 210195; Sez. 1, 15 febbraio 2006, n. 8849, Marfella, massima n. 233583; Sez. 1, 11 giugno 2008, n, 24738, Peco, massima n. 240812 e Sez. 1, 4 luglio 2008, n. 31946, Hincapie Zapata, massima n. 240775).

Conseguono l’annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice della udienza preliminare del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice della esecuzione, per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli arti al giudice della udienza preliminare del Tribunale di Palmi per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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