Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-05-2011) 08-06-2011, n. 22867 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 27 ottobre 2010 e depositata il 2 novembre 2010, il Tribunale di sorveglianza di Napoli – per quanto qui rileva – ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal condannato G.G., in relazione alla pena residua espianda di due anni, dieci mesi e diciassette giorni di reclusione, motivando: sebbene non sia smentito dalle informative che l’instante svolge l’attività di bracciante, tuttavia la considerazione della "entità della pena da espiare e dei precedenti penali del condannato per rapina e per reati concernenti le armi sconsiglia la applicazione della misura alternativa invocata.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Federico Simoncelli, mediante atto recante la data del 9 novembre 2010, depositato il giorno successivo, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47 dell’Ordinamento penitenziario, nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione, censurando la omessa considerazione a) della condotta successiva al reato, in relazione alla osservanza prestata alla misura degli arresti domiciliari applicata nella stessa udienza di convalida dell’arresto nel settembre 2007 e alla misura dell’obbligo di presentazione, successivamente disposta in sostituzione della prima; b) delle favorevoli informazioni della Polizia; e opponendo che il precedente per rapina, remoto nel tempo e non specifico, concerne reato commesso da G. quando era minorenne.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto dell’8 febbraio 2011, oppone: il provvedimento impugnato si fonda su "congrua, ancorchè concisa, esposizione degli apporti probatori di riferimento"; il giudice a quo ha tenuto conto "della circostanza che il richiedente espleta attività lavorativa", ma ha reputato prevalenti "le esigenze di sicurezza sociale". 4. – Il ricorso è infondato.

4.1 – Non è dato apprezzare il denunziato vizio della violazione di legge: nè sotto il profilo della erronea applicazione, ne sotto quello della inosservanza: il Tribunale di sorveglianza ha applicato l’art. 47 dell’Ordinamento penitenziario correttamente interpretato (denegando la misura alternativa) sulla base dell’accertamento del presupposto fattuale (il grado di pericolosità del condannato) corrispondente alla previsione di legge pel diniego.

4.2 – Quanto, poi, all’accertamento e all’apprezzamento in parola e alla correlata prognosi negativa di applicazione della misura alternativa, questa Corte non ravvisa la sussistenza dei vizi della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione denunziati dal ricorrente.

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 4.3 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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