T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 5182 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Signor Giuseppe Mazzitelli sostiene che si sia maturato il silenzioinadempimento sulla diffida notificata in data 19 ottobre 2010 nei confronti dell’Agenzia delle entrate che non ha provveduto a rispondergli.

Il ricorrente, per quel che si evince dalla lettura dell’atto introduttivo del ricorso qui in esame e dall’atto di diffida ad adempiere notificato all’Amministrazione resistente, pretende la restituzione della somma di Euro 5.118,85 versata dallo stesso odierno ricorrente in occasione della dichiarazione dei redditi ed illegittimamente trattenuta dall’Amministrazione in quanto facente parte dell’ammontare delle "diarie per ispezioni a società cooperative dal 2000 al 2004 (che) non sono state rimborsate" (così, testualmente, nell’ultima pagina dell’atto di diffida).

In altri termini il ricorrente, premesso che egli ebbe a versare l’imposta dovuta sommando ai redditi percepiti anche l’ammontare delle erogazioni ricevute per l’attività di ispettore di cooperativa e che tali erogazioni, per quanto chiarito dalla Corte di Cassazione e dalla Corte tributaria centrale, stante la loro natura "risarcitoria" non avrebbero dovuto sommarsi al reddito, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria di procedere alla liquidazione in suo favore delle suindicate somme, operazione che detta Amministrazione avrebbe dovuto già effettuare d’ufficio ed in ordine alla quale, comunque. L’interessato ebbe a presentare domanda di rimborso.

Conseguentemente, posto che sono trascorsi i termini per la conclusione del relativo procedimento, il ricorrente propone ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. al fine di ottenere l’accertamento giudiziale dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in ordine all’istanza di rimborso.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione finanziaria intimata sia eccependo l’inammissibilità del ricorso proposto per genericità della domanda così come formulata sia contestando le avverse prospettazioni.

Nella Camera di consiglio del 9 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. – Il Collegio deve rilevare l’inammissibilità del ricorso in quanto improponibile per la natura dell’interesse sotteso alla richiesta di parte ricorrente.

Ed invero, secondo principi costantemente ripetuti dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultima, Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2007 n. 5284 e Sez. VI, 4 settembre 2006 n. 5105), è inammissibile il ricorso proposto al fine di accertare il silenzio formatosi sull’istanza presentata all’Amministrazione ed in ordine alla quale essa non ha provveduto espressamente, per come richiesto dall’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (domanda proponibile nel passato ai sensi dell’art 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e dal 16 settembre 2010 ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.), allorché il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2006 n. 3009).

Nel caso di specie la cognizione delle controversie inerenti il rapporto sottostante, come correttamente segnalato dalla difesa erariale, spetta al giudice tributario.

Infatti, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (come modificato dall’art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001), appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio, sicché sulle cartelle esattoriali emesse per la riscossione di tributi asseritamente dovuti all’Erario, la giurisdizione non spetta al giudice amministrativo, bensì a quello tributario (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 5 gennaio 2010 n. 46); e ciò anche se venga impugnato un silenzio rifiuto su di una istanza di autotutela (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 10 ottobre 2008 n. 2566, T.A.R. Lazio, Sez. II, 2 gennaio 2009 n. 17), posto che l’ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie è disegnato attorno all’ambito sostanziale del tributo e del rapporto tributario, restando indifferente al contenuto della domanda giudiziaria ovvero alla forma di manifestazione della volontà impositiva della P.A. (cfr., sul punto, Cass., SS.UU., 15 maggio 2007 n. 11081)

4. – Né può sostenersi che il nuovo impianto dell’azione di accertamento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. abbia esteso la platea delle ipotesi rispetto alle quali è possibile adire il giudice amministrativo al fine di ottenere una decisione di illegittimità di qualsivoglia inerzia dell’Amministrazione mantenuta nei confronti di una richiesta di un soggetto privato, sia persona fisica che impresa.

Appare infatti evidente che, per quanto emerge dalla semplice lettura del comma 1 dell’art. 31 c.p.a., laddove il legislatore del 2010 ha espressamente riferito il presupposto della proposizione della domanda alla circostanza che siano "Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo", la riformulazione delle disposizioni disciplinanti l’azione sul silenzioinadempimento abbia mantenuto circoscritto l’ambito operativo dell’istituto processuale, limitando l’esperimento di tale mezzo di tutela alle sole ipotesi in cui trovi applicazione l’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e, quindi, allorquando venga in emersione un rapporto tra esercizio di potestà autoritativa (dell’Amministrazione che avrebbe dovuto provvedere) e posizione di interesse legittimo (di colui che ha presentato l’istanza) e non solo (e non tanto) una (semplice e qualsivoglia) inerzia comportamentale di una Amministrazione.

Ne deriva che, in tutti i casi in cui non si ravvisi un rapporto sottostante caratterizzato dal binomio potereinteresse, l’inerzia mantenuta dall’Amministrazione a fronte di una pretesa di un soggetto privato non può trovare tutela dinanzi al giudice amministrativo nelle forme di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., non sussistendo i presupposti normativi che rendano proponibile tale domanda giudiziale.

5. – In ragione di ciò che fin qui si è esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.

La peculiarità giuridica del tema trattato costituisce valido presupposto per indurre il Collegio, in applicazione dell’art. 92 c.p.c. novellato, per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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