Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-05-2011) 08-06-2011, n. 22866

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 28 maggio 2010 e depositata il 5 giugno 2010, la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha respinto la richiesta di applicazione del condono, ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241, avanzata dal condannato T.F. in relazione alle pene irrogate da quella Corte territoriale con sentenza 23 luglio 2008 (irrevocabile dal 9 giugno 2009), motivando che i titoli del delitto associativo e degli altri reati, tutti aggravati à termini del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, non consentono l’indulto.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Dino Giovanni Milazzo, mediante atto recante del 17 settembre 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, deducendo che in relazione ai delitti (di furto aggravato) di cui ai capi sub H1, H2 e I1 della sentenza di condanna, i giudici hanno escluso la aggravante ostativa.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 17 febbraio 2010, osserva: pur se l’ordinanza impugnata è stata emessa in seguito a udienza camerale, il ricorso deve essere convertito in opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4. 4. – Rileva la Corte che, alla stregua del combinato disposto dell’art. 672 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, la legge appresta con riferimento ai provvedimenti in materia di indulto, adottati de plano dal giudice della esecuzione, lo strumento della opposizione al medesimo giudice, il quale provvede con le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione.

Peraltro, in generale, secondo il più recente indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte rispetto al contrastante precedente orientamento (v. in proposito: Sez. 1^, 24 febbraio 1995, n. 1146, Arrighini, massima n. 201023; Sez. 1^, 2 dicembre 1996, n. 6387, Di Giannantonio, massima n. 206349), il rimedio della opposizione riveste carattere affatto esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito anche nella ipotesi – ricorrente nella specie – in cui il giudice della esecuzione abbia proceduto (anzichè de plano) nel contraddittorio tra le parti à termini dell’art. 666 c.p.p. (Sez. 3^, 7 aprile 1995, n. 1182, Cancello, massima n. 202599;

Sez. 5^, 2 ottobre 2001, n. 44476, Costa, massima n. 220589; Sez. 3^, 5 dicembre 2002, Salamone, n. 8124, massima n. 223464; Sez. 1^, 28 marzo 2006, n. 15070, Cosmai, massima n. 233945; Sez. 1^, 30 marzo 2006, n. 17331, Poggiolini, massima n. 234258; Sez. 1, 10 novembre 2006, n. 38694, Di Giovanni, massima n. 235983; Sez. 1, 20 febbraio 2007, n. 26021, Torcasio, massima n. 237334; Sez. 1, 9 marzo 2007, n. 18223, Siclari, massima n. 237361; Sez. 1, 22 marzo 2007, n. 14642, Stankovic, massima n. 236164; Sez. 1, 10 luglio 2007, n. 28045, Spezzani, massima n. 236903; Sez. 1, 20 settembre 2007, 36231, Brugnani, massima n. 237897; Sez. 1, 26 settembre 2007, n. 37343, Olivieri, massima n. 237508; Sez. 1, 27 settembre 2007, n. 39919, Raccuglia, massima n. 238046; Sez. 1, 16 gennaio 2008, n. 4120, Catania, massima n. 239076; Sez. 4, 29 gennaio 2008, n. 15149, Campanella, massima n. 239733; Sez. 1, 5 giugno 2008, n. 23606, Nicastro, massima n. 239733; e, da ultime, Sez. 1, 26 novembre 2008, n. 48169, Moukhlis; Sez. 1, 10 marzo 2009, n. 13991, Stimoli; Sez. 1, 14 ottobre 2010, n. 39679, Russo; Sez. 1, 17 dicembre 2010, n. 45624, Jentile; Sez. 1, 22 marzo 2011, n. 13612, Somma, non massimate).

Pertanto il ricorrente, anzichè adire questa Corte, avrebbe dovuto correttamente attivare lo strumento specificamente previsto dalla legge e, pertanto, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (v. Cass., Sez. Un., 28 gennaio 1956, n. 4, ric. Anelli, massima n. 97605).

L’error in procedendo del ricorrente non comporta, tuttavia, l’inammissibilità del ricorso.

Soccorre, invero, il generale principio di conservazione del valore degli atti giuridici, di cui l’istituto della conversione costituisce particolare esplicazione.

E in applicazione di detto principio la Corte provvede alla corretta qualificazione del ricorso e ne dispone la trasmissione alla Corte di assise di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice della esecuzione, per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Caltanissetta per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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