Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-05-2011) 08-06-2011, n. 22865 Istituti di prevenzione e di pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 21 settembre 2010 e depositata il 28 settembre 2010, il Tribunale di sorveglianza di Roma – per quanto qui rileva – ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata dal condannato C. S., sulla base del rilievo che nei confronti di costui, in data 11 settembre 2009, il giudice procedente aveva disposto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari "per il reato di evasione". 2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Alessandro Vannucci, mediante atto recante la data del 13 ottobre 201, col quale denunzia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 58-quater dell’Ordinamento Penitenziario, contestando la ricorrenza della ravvisata ipotesi di inammissibilità in difetto di condanna per il delitto di evasione e in difetto di revoca di alcuna misura alternativa.

3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria dell’8 febbraio 2011, rileva; le censure del ricorrente sono fondate; costui non ha subito condanna per il delitto di evasione; peraltro nei suoi confronti è intervenuta la revoca non di una misura alternativa, bensì degli arreso domiciliari; sicchè difetta il presupposto del divieto di cui all’art. 58-quater, comma 2, dell’Ordinamento Penitenziario.

4. – Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di sorveglianza è incorso nella inosservanza della legge.

L’art. 58-quater, comma 1, dell’Ordinamento Penitenziario vieta la applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale e delle altre misure alternative ibidem enumerate, "al condannato che sta stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’art. 385 c.p.". E la giurisprudenza di questa Corte suprema è concorde nell’affermazione del principio di diritto, secondo il quale, ai fini della sussistenza del divieto, è necessario il passaggio in cosa giudicata delle condanna per evasione (Sez. 1^, 5 febbraio 2009, n. 9827, Mosca, massima n. 243293; Sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 30102, Cerasa, massima n. 244642 e Sez. 1^, 6 maggio 2010, n. 18127, Zoccoli, massima n. 247080).

Il medesimo art. 58-quater cit., comma 2, prevede analogo divieto di concessione "al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca si una misura alternativa ai sensi dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47-ter, comma 6, o dell’art. 51, comma 1".

Ma nella specie, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile la richiesta del condannato, in carenza dei presupposti dei succitati divieti, in quanto ha motivato con riferimento alla revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari (misura diversa da quelle contemplate dall’art. 58-quater, comma 2, cit.) "per il reato di evasione" e senza che tuttavia, risultasse intervenuta la relativa condanna.

Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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